Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4871 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 27771 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

M.P. e M.A., quali eredi legittimi di M.

V., deceduto il 17 ottobre 2002, entrambi rappresentati e

difesi, per procura a margine del ricorso dall’avv. Panzuti Carlo di

Brindisi, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla

Via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l’avv. Enrico Terenzio.

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BRINDISI, in persona del sindaco p.t. autorizzato a stare

in giudizio da delibera della giunta comunale n. 544 del 23 dicembre

2009 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Omiccioli n.

100, presso il Sig. Cappelli Mario, rappresentato e difeso dall’avv.

Greco Giacomo, per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 499/09 del 18

giugno – 21 settembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione del 22 giugno 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Con il ricorso di cui sopra, notificato il 7 dicembre 2009 all’amministrazione comunale di Brindisi, M.P. e M.A. hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 499/09 del 18 giugno – 21 settembre 2009, che aveva condannato il Comune di Brindisi a pagare loro Euro 156.515,88 per l’occupazione appropriativa di un’area di loro proprietà, a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione e interessi alla data del 31 ottobre 2008, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 1 novembre 2008 alla data della sentenza e i soli interessi legali sulla somma complessiva, dalla pubblicazione della sentenza al saldo ed Euro 20.662,86, quale indennità per l’occupazione legittima, durante la quale vi era stata la trasformazione irreversibile del suolo, per il periodo dal 9 luglio 1979 al 9 luglio 1984, comprensiva di interessi al 30 giugno 2009, con interessi legali dal 1 luglio 2009 al pagamento. La richiamata sentenza è impugnata con unico motivo di ricorso, cui è allegata la relazione del c.t.u., per essere insufficiente e contraddittoria la sua motivazione in ordine alla misura del danno liquidato, nel quale non si è compreso il valore venale dell’area trasformata, condannandosi l’ente locale a pagare solo la rivalutazione e gli interessi sulla stessa somma, come liquidata dal consulente.

Risulta infatti dalla relazione del c.t.u. che è errato il computo del risarcimento del danno, da liquidare in base agli stessi principi esposti alla pag. 14 della sentenza impugnata, per i quali ai M. spetta il valore venale del suolo occupato alla data della consumazione dell’illecito che è quella della cessazione dell’occupazione legittima (luglio 1984), pari a L. 83.000.000 (Euro 42.865,02), “maggiorato di rivalutazione più interessi al tasso legale sul capitale annualmente rivalutato”; tale maggiorazione è da calcolare, secondo il primo riepilogo di cui alla allegata relazione del c.t.u., al 31 ottobre 2008, in L. 303.057.010, pari ad Euro 156.515,88, somma da aggiungere all’indicato valore di mercato e alla quale soltanto è stata invece limitata la condanna del Comune di Brindisi, erroneamente decisa dalla Corte salentina.

Con il controricorso, il Comune deduce che controparte ha nel caso dedotto un errore di percezione della relazione del c.t.u., per cui poteva chiedere la revocazione della sentenza di merito, essendo inammissibile il ricorso per cassazione.

DIRITTO – Il ricorso è inammissibile.

Invero, nella concreta fattispecie, i M. deducono anzitutto un errore di calcolo nella liquidazione del risarcimento del danno in cui non si sarebbe ricompresso il valore di mercato dell’area ma solo la svalutazione monetaria e gli interessi legali di detto valore da rivalutare anno per anno, sulla base di una errata percezione della relazione del c.t.u., deducendo la insufficiente motivazione della Corte di merito in ordine a tale computo erroneo.

Anche a non considerare che il primo riepilogo della allegata relazione del c.t.u. appare contrastante con il calcolo n. 4 dello stesso ausiliare, che indica una diversa somma quale rivalutazione e interessi da corrispondere al M., sembra chiaro che il difetto di motivazione invocato, se ha rilievo in rapporto al mancato controllo della logicità e della congruità della relazione del c.t.u. (cfr. Cass. n. 13843/07 e 7078/06), non rileva in relazione alla pretesa erronea percezione delle risultanze delle indagini del tecnico, di cui al motivo di impugnazione; per tale profilo il motivo di ricorso appare già inammissibile. Ove si sia con il ricorso voluto denunciare il solo errore di calcolo dei giudici di merito, lo strumento di intervento avrebbe dovuto essere quello della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c, da chiedere alla stessa Corte che ha emesso la pronuncia, da cui peraltro tale errore non emerge direttamente (su tale tipo di rimedio nel caso cfr. Cass. 11333/2009); qualora invece il M. abbia voluto denunciare un errore caduto sui parametri e criteri di conteggio, sulla cui base sono stati effettuati i calcoli che egli censura, avrebbe dovuto dedurre nella fattispecie un error in iudicando di cui non vi è cenno nelle carenze motivazionali da lui dedotte (così Cass. n. 8287/06); anche per tale profilo il ricorso è inammissibile.

In ogni caso, l’errore percettivo in sostanza dedotto a base del ricorso potrebbe rilevare come errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (in tale senso Cass. n. 10066 del 2010) e anche per tale profilo dovrebbe essere esaminato dallo stesso giudice che ha emesso la pronuncia impugnata, con inammissibilità conseguente della impugnazione. In conclusione, opina il relatore, che il ricorso è inammissibile e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al controricorrente Comune di Brindisi le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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