Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4871 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1233-2016 proposto da:

CARM TRASPORTI E SPEDIZIONI SOC. COOP. A RL, in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL

VECCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CHIARINI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUCAGOMME SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO POLITA giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2015 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La CARM Trasporti e Spedizioni soc. coop. a r.l. ricorre a questa Corte, sulla base di un unico articolato motivo, per la cassazione del capo della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, pure accolto il suo appello avverso la sentenza nei suoi confronti pronunciata dal giudice di pace di Ancona sulla domanda di risarcimento danni ad immobile di proprietà di Ducagomme srl, per riconosciuta non titolarità del veicolo che li aveva procurati, è stata disposta la compensazione delle spese di lite in considerazione del “comportamento processuale della CARM”, per non avere essa ritenuto di rispondere alle richieste stragiudiziali di pagamento, nè di costituirsi dinanzi al primo giudice, così ingenerando un comprensibile affidamento sulla sua qualità di proprietaria del veicolo. Resiste con controricorso l’intimata.

2.- E’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; nessuna delle parti deposita memoria.

3.- La ricorrente si duole della disposta compensazione, lamentando violazione dell’art. 92 c.p.c. e negando possa costituire una grave ed eccezionale ragione in tal senso quella invece ritenuta tale dal giudice di appello; la controparte addossa invece proprio alla condotta dell’odierna ricorrente la responsabilità del giudizio, qualificando come ingiustificato, scorretto e contrario a doveri di lealtà e probità della parte il contegno inerte serbato prima dell’instaurazione della lite.

4.- Ma, finchè la contumacia rimarrà un’opzione legittimamente esercitabile per ognuna delle parti quale condotta processualmente neutra tanto da lasciare intatti gli oneri assertivi e probatori di controparte, quella non può nemmeno postulare un onere di collaborazione ulteriore del convenuto alla definizione della controversia; se, sul punto, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis), non integra una delle “gravi ed eccezionali ragioni”, idonee a fondare la compensazione delle spese, la mera “contumacia della controparte” (Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083), dovendo quelle invece consistere in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (per una ricostruzione, v., tra le molte e per limitarsi alle più recenti, Cass., ord. 16 marzo 2016, n. 5267, con richiamo ad altre, a partire da Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572), può qui precisarsi che tali ragioni non possano comunque essere integrate dall’estrinsecazione di facoltà processuali legittime, sia anteriori al processo che successive alla sua formale instaurazione.

5.- Vi è poi da aggiungere che, nella specie, la gravata sentenza finisce con il fare ingiustamente carico alla parte comunque vittoriosa di avere “imposto” alla controparte una condotta, quale l’accurata ricerca del titolare del rapporto dedotto passivo, invece del tutto agevolmente esigibile, essendo stato nell’onere dell’attore premunirsi con accurate e non impervie indagini di apprezzabile certezza sulla titolarità di un veicolo, a tanto certo non disturbato nè ostacolato dalla condotta meramente inerte del primo destinatario delle sue richieste, che si era visto comunque compulsato ingiustamente per una situazione di titolarità facilmente accertabile mediante la consultazione di pubblici registri.

6.- Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della qui gravata sentenza in relazione alla censura riconosciuta fondata, vale a dire al capo sulle spese; ma, poichè non è necessario alcun altro accertamento di fatto, è possibile decidere nel merito:

quanto al primo grado di lite, datosi atto che non può l’odierna ricorrente essere condannata alle spese, siccome riconosciuta vittoriosa in appello sulla domanda contro di essa dispiegata, ma neppure beneficiare di alcuna condanna in proprio favore, visto che non si era costituita in quella sede;

quanto al secondo grado di lite, pronunciando condanna della vittoriosa appellante, nei sensi di cui in dispositivo, con l’attribuzione chiesta dalla ricorrente.

7.- A tanto consegue la condanna della controricorrente, in questa sede integralmente soccombente, anche alle spese del presente giudizio di legittimità e con la chiesta attribuzione.

8.- Infine, va dato atto – atteso l’accoglimento del ricorso dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Ducagomme srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del grado di appello in favore della ricorrente, con attribuzione al suo procuratore per dichiarazione anticipo, liquidate in Euro 1.455,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre contributo unificato eventualmente versato, nonchè oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– condanna la Ducagomme srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA