Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4871 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4871 Anno 2016
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 238-2011 proposto da:
CUOMO MARIA ROSARIA C.F. CMUMRS58S67F839T,elettivamente
domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’Avvocato GAETANO IROLLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2016
552

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580;
– intimato nonchè contro

Data pubblicazione: 11/03/2016

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI,PULLI

calce alla copia notificata del ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 2312/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 14/05/2010 R.G.N. 5675/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

CLEMENTINA, ALESSANDRO DI MEGLIO, giusta delega in

FATTO
Con sentenza depositata il 14.4.2010, la Corte d’appello di Napoli
confermava la statuizione di prime cure che aveva rigettato per mancata
prova del requisito reddituale la domanda di Maria Rosaria Cuomo volta
a beneficiare delle provvidenze previste per gli invalidi civili.
Riteneva in particolare la Corte che la documentazione prodotta all’uopo

circostanza che il riconoscimento del requisito sanitario fosse avvenuto
da data successiva a quella del deposito del ricorso introduttivo di primo
grado, dal momento che, ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti reddituali, doveva aversi riferimento al reddito posseduto
nell’anno precedente al riconoscimento, ciò che l’assistita avrebbe
potuto e dovuto tempestivamente documentare.
Per la cassazione di questa pronuncia ricorre Maria Rosaria Cuomo
affidandosi a tre motivi. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.
DIRITTO
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per
violazione degli artt. 77, 101, 112, 115, 182 e 359 c.p.c., 1393 e 2697
c.c. e 24 Cost. per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio e senza
provocare sul punto il contraddittorio la tardività della documentazione
reddituale già prodotta con il ricorso in appello, nonostante che l’INPS
non si fosse opposto al riguardo.
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione degli artt.
414, 415, 416, 426 e 421 c.p.c., nonché degli artt. 1393 e 2697 c.c. e
24 Cost., per avere la Corte di merito giudicato tardiva la produzione
documentale richiesta nonostante che la consulenza tecnica d’ufficio
disposta in primo grado avesse accertato la sussistenza del requisito
sanitario utile ai fini della prestazione da data successiva a quella di
deposito del ricorso introduttivo.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 12, I. n.
153/1969, dell’art. 26, d.m. n. 553/1992, e della legge n. 118/1971, per
avere la sentenza impugnata ritenuto che, ai fini della prova in giudizio
del requisito reddituale utile ai fini dell’accesso alle prestazioni previste
per gli invalidi civili, rilevasse il reddito posseduto nell’anno precedente
al riconoscimento del requisito sanitario.
Il primo motivo è infondato.

3

in grado di appello fosse tardiva e che a nulla poteva giovare la

Premesso che non vanno considerate nuove prove ai sensi dell’art. 437
c.p.c. quelle che – come nella specie – siano state richieste in primo
grado e che, rigettate dal primo giudice, siano state riproposte in appello
(cfr. Cass. n. 2756 del 1999), questa Corte da tempo posto il principio
secondo cui la decadenza prevista dagli artt. 414, n. 5, e 416 c.p.c. ha
carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d’ufficio dal
giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla
circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso
che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad
esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del
processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e
concentrazione che lo informano (cfr. fra le più recenti Cass. n. 24900
del 2005).
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, che in ragione
dell’intima connessione delle censure svolte, possono essere trattati
congiuntamente.
Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, mentre in via
amministrativa è legittimo accertare il reddito del richiedente con
riferimento all’anno precedente, viceversa, quando si discute in via
giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla
decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito
contestuale e quindi del reddito dell’annualità dalla quale decorre la
prestazione stessa, non avendo la legge n. 407/1990 innovato rispetto
al principio per cui la sussistenza dei requisiti reddituali utili ai fini
dell’ottenimento di una prestazione assistenziale deve essere verificata
con riguardo al momento dell’erogazione, né potendo un regolamento
modificare una fonte legislativa (Cass. n. 12511 del 2010).
Pertanto, non essendosi la Corte di merito attenuta a tali principi, la
sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte
d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

4

I

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.2.2016.

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