Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4870 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4870 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ROSELLI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 28094-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

464

MASONE ANGELO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6841/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/02/2014

di NAPOLI, depositata il 24/11/2007 r.g.n. 6076/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

LUIGI;

2 80Vi
Ritenuto
che con sentenza n. 6841 del 2 ottobre — 24 novembre 2001a Corte
d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, condannava
la s.p.a. Poste italiane a riammettere in servizio Angelo Masone, parte di un
contratto di lavoro con clausola di opposizione del termine, dichiarata nulla
dalla stessa Corte, ed a risarcirgli il danno da illegittima interruzione del
che la società ricorreva per cassazione ed il Masone non si costituiva;
che con atto del 27 novembre 2008 questi ha espressamente rinunciato,
attraverso una conciliazione in sede sindacale, “agli effetti giuridici ed
economici” di detta sentenza, e la società ha accertato la rinuncia.
Considerato
che la conciliazione determina la cessazione della materia del contendere e
quindi l’inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse;
che sulle spese non si provvede a causa della mancata costituzione del
convenuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014
Il President ed estensore

rapporto di lavoro, considerato a tempo indeterminato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA