Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4870 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO
42, presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RONCEVAUX S.P.A. (già EGIDIO GALBANI S.P.A.), in persona del legale
rappresentante, pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOZZI FEDERICO
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7817/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata 20/03/2008 r.g.n. 317/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato ROSNELLA LONETTI per delega PEPPINO LONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20.3.2008, rigettava il gravame proposto da C.R. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinto il ricorso proposto dal predetto nei confronti della società Egidio Galbani spa, ora Roncevaux spa, per la parte intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè il computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, essendo stata accolta unicamente la domanda di accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e di condanna della società al pagamento delle somme analiticamente determinate.
Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 1 R.D.L., essendo il lavoro da essi svolto riconducibile. quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del citato articolo. Confermava, dunque, anche sul punto, la sentenza di primo grado.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione i C., con quattro motivi di impugnazione.
Resiste la società con controricorso.
Diritto
Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 14.12.2010, sottoscritto dallo stesso e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, relativamente alle spese di lite.
In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso il richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011