Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4870 del 24/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.24/02/2017), n. 4870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18370-2014 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO, C.F.
(OMISSIS), in persona della Curatrice, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SIRENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BALESTRA giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A., C.F. (OMISSIS),
in persona della Presidente legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, 21, presso
lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEL ZOTTO GIANCARLO in virtù di mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. rep. 1889/2014 del TRIBUNALE di UDINE,
depositato il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Udine, con decreto del 16.6.2014, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a., la ammetteva al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., per l’importo di Euro 20.410.914,39, in via privilegiata ipotecaria, oltre agli interessi, su parte della somma, al tasso legale fino alla data del trasferimento dei beni.
Osservava il tribunale che era errato il provvedimento adottato dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, secondo il quale il credito doveva essere escluso sul presupposto della ritenuta nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità posto dalle determinazioni della Banca d’Italia e dalle deliberazioni adottate dal C.i.c.r. in attuazione della delega contenuta nell’art. 38, comma 2 T.U.B., atteso che la violazione di tale normativa, lungi dal determinare la nullità del contratto di finanziamento, comporta esclusivamente l’impossibilità di riconoscere al mutuo natura fondiaria.
Avverso tale decreto, la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1346 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e rimarcando il carattere imperativo della norma, la cui violazione non potrebbe che determinare la nullità del contratto.
La Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. ha resistito con controricorso.
Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, proponendo la trattazione in camera di consiglio paumNi=riat47.dalla Sesta sezione civile, parte ricorrente depositava la memoria difensiva di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il motivo è infondato.
Come già condivisibilmente statuito da questa Corte, infatti, “il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 117, comma 8 medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario” (Cass. n. 22446 del 2015 e n. 26672 del 2013). Con tali pronunce, alle quali il collegio intende prestare piena adesione, è stato altresì precisato che la circostanza che il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 non rientri in una delle ipotesi indeterminate di cui all’art. 117 Tub è dimostrata dal fatto che in questo caso il legislatore ha espressamente previsto quale fosse il contratto su cui la Banca d’Italia dovesse intervenire e quale fosse la disposizione secondaria da introdurre, senza lasciare a quest’ultima ogni valutazione circa la scelta del tipo di contratto su cui operare un intervento tipizzatorio e la scelta di quale clausola inserire. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.300,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017