Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4870 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19028-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO

VALLA 18, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MURIANNI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da T.F. nei confronti dell’Inps, diretta al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e all’indennità di accompagnamento, nonchè, in subordine, all’assegno mensile di invalidità civile;

la corte territoriale disattendeva l’appello proposto dalla T. al fine di vedersi riconoscere la pensione di invalidità civile, per la quale sussisteva il requisito sanitario secondo l’accertamento compiuto dal c.t.u., sul rilievo che la ricorrente non avesse assolto l’onere probatorio in ordine al requisito della incollocabilità al lavoro;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.F. sulla base di tre motivi;

l’Istituto non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile alla fattispecie attinente alla pensione di invalidità civile i presupposti socio economici previsti per l’assegno di invalidità civile, e ciò pur ricorrendo in concreto patologie determinanti invalidità permanente nella misura del 100%, non essendo il requisito dell’inoccupazione tra quelli previsti per ottenere la pensione di invalidità civile, ma, piuttosto tra quelli per ottenere l’assegno di invalidità di cui alla citata L., art. 13;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 e 116 c.p.c., poichè la corte territoriale ha violato la L. n. 118 del 1971, art. 12, non applicando la norma alla fattispecie in esame pur ricorrendone i presupposti di legge, come si evince dalla sentenza nella parte in cui condivide le conclusioni del c.t.u. riguardo alla sussistenza di uno stato invalidante che comporta una totale e permanente incapacità lavorativa, e pur ricorrendo gli altri due requisiti previsti per la pensione di invalidità civile, quello reddituale e quello sanitario;

con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, poichè la corte aveva omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dal possesso da parte della T. di redditi inferiori a quelli previsti dalla L. n. 118 del 1971, art. 12;

i motivi, da trattare unitariamente in ragione dell’intima connessione, sono fondati, poichè la disciplina prevista per la prestazione in argomento (L. n. 118 del 1971, art. 12), non contempla tra i requisiti quello dell’incollocazione al lavoro, sicchè erroneamente il giudice d’appello ha escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti l’erogazione della prestazione per la carenza della prova della mancanza di occupazione lavorativa;

conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito che, facendo corretta applicazione del principio enunciato, riesaminerà la domanda attinente alla pensione di invalidità civile con riguardo ai presupposti previsti dalla norma indicata, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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