Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4869 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M.A. VEDOVA F., F.F., quali
unici eredi di F.E., elettivamente domiciliati, in
ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO,
che li rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria di
costituzione depositata il (Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrenti –
contro
RONCEVAUX S.P.A. (già EGIDIO GALBANI S.P.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOZZI FEDERICO
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7815/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/03/2007, r.g.n. 3388/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato ROSSELLA BONETTI per delega PEPPINO LONETTI;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 30.3.2007, accoglieva, quanto al compenso per lavoro straordinario – ritenuto non dovuto – il gravame proposto dalla spa Egidio Galbani, ora Roncevaux spa. avverso la sentenza del Pretore di Roma, con la quale era stata accolta la domanda proposta da F.E., intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè al computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, oltre l’accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e la condanna della società alle somme analiticamente determinate.
Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 1 R.D.L., essendo il lavoro da essi svolto riconducibile, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del citato articolo. Riformava, dunque, sul punto la sentenza di primo grado, confermata con riguardo all’indennità di maneggio denaro.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il F., con tre motivi di impugnazione e gli eredi del predetto, nelle more deceduto, hanno prodotto memoria per la prosecuzione del giudizio.
Resiste la società con controricorso.
Diritto
Posto quanto sopra, rileva il Collegio che gli eredi del ricorrente con atto in data 21.12.2010 sottoscritto anche dal loro legale, hanno rinunciato al ricorso proposto dall’ordinante causa e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, relativamente alle spese di lite.
In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso il richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011