Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4869 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29584-2015 proposto

GRUPPO GESSI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIA

DRUSILLA 59, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO CARLA,

rappresentato difeso dagli avvocati DOLCE ANACLETO, SARNICOLA

VINCENZO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO ANDREA

EUGENIO MARIO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in. persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverse la sentenza n. 2129/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/05/2015;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. L.A., in proprio e quale legale rappresentante della srl Gruppo Gessì, impugnava l’iscrizione ipotecaria presa da Equitalia Nord spa per conto della Agenzia delle Entrate, eccependo (per quanto ancora interessa) che le sottostanti cartelle di pagamento non gli erano state notificate e che l’iscrizione era illegittima perchè non preceduta da intimazione di pagamento;

2.I’impugnazione, respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Milano, veniva respinta anche dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza emessa il 19 maggio 2015, n. 2129;

3.il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sopra detta, in base a due motivi;

4. Equitalia Nord ha depositato controricorso;

5. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentato vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e 50, per avere la commissione negato la necessità che l’iscrizione ipotecaria fosse preceduta da intimazione di pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentato vizio di motivazione e violazione del gli D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 2697 c.c., artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, e art. 14 per avere la commissione ritenuto che la rituale notifica delle cartelle fosse stata dimostrata;

3. il primo motivo è fondato e va accolto. Questa Corte, con decisioni alle quali il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez.U,n. 19667 de118/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);

4. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, restando il secondo motivo assorbito, e la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. dato che non vi è necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso e conseguente ordine ad Equitalia Nord di cancellazione dell’ipoteca de qua;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’originario ricorso della contribuente ordina ad Equitalia Nord la cancellazione dell’ipoteca;

compensa le spese del merito;

condanna Equitalia Nord e l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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