Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4869 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7043-2016 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA SANTINI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TERNI;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 2/2016 del GIUDICI, DI PACE di TERNI,

depositato il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in via preliminare, al ricorrente E.B. va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica alla Prefettura di Terni;

che, con ordinanza n. 2/2016, depositata in data 4 gennaio 2016, il Giudice di Pace di Terni ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino marocchino E.B. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Terni in data 23 ottobre 2015;

che avverso il richiamato provvedimento E.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che l’intimata Prefettura di Terni non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 lamentando il mancato riconoscimento dell’incompetenza funzionale del Prefetto di Terni a emettere il decreto impugnato e la nullità dell’ordinanza per non aver pronunciato su uno dei due motivi di ricorso sollevati;

che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 nonchè il vizio di motivazione, lamentando l’erronea formulazione del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente;

che il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e l’omessa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 17 lamentando l’erroneità del riferimento motivazionale alla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare infondato, atteso che per un verso non appare sussistere l’omissione di pronuncia denunciata atteso che la pag. 6 dell’ordinanza dà atto delle ragioni della ritenuta non ostatività della condizione di coniugato con cittadino italiano; che, per altro verso, il motivo appare privo di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto del decreto prefettizio di cui censura l’incompetenza, sì da non consentire alla Corte di apprezzare il fondamento della censura, formulata del resto sul punto come sola violazione di legge, che nella specie appare insussistente posto che nell’ordinanza impugnata non vi è alcun cenno alla eccezione di competenza prefettizia, sì da doversi ritenere che il provvedimento di espulsione sia stato emesso nella ricorrenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, di competenza del Prefetto; che il secondo motivo di ricorso appare infondato per la parte in cui lamenta la violazione di legge, atteso che l’ordinanza impugnata sembra aver compiutamente valutato la sussistenza della condizioni per la conferma del provvedimento espulsivo, che attengono all’accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, all’attualità della pericolosità ed alla necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Sez. 1, Sentenza n. 12721 del 30/08/2002; Sez. 1, Sentenza n. 13740 del 18/09/2003; Sez. 1, Sentenza n. 15235 del 04/07/2006; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17585 del 27/07/2010; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015); che infatti l’ordinanza dà atto della condanna detentiva, della sua oggettiva gravità, degli altri precedenti del reo e fornisce congrua motivazione del proprio giudizio, dovendo ritenersi inammissibile sul punto la doglianza formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che, lungi dall’indicare fatti decisivi omessi, appare finalizzata a far compiere a questa Corte un inammissibile nuovo giudizio di fatto sulle prove acquisite;

che il terzo motivo di ricorso appare inammissibile, posto che – sotto il paradigma della violazione di legge – tende a far compiere a questa Corte una diversa valutazione sulla sussistenza degli elementi di fatto idonei a concretizzare un legittimo impedimento a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, su cui l’ordinanza impugnata si è motivatamente pronunciata (cfr. sul relativo onere probatorio Sez. 6 1, Ordinanza n. 12713 del 20/06/2016);

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione (che peraltro non hanno ricevuto repliche da parte ricorrente), sì che il rigetto del ricorso si impone.

Non deve provvedersi sulle spese di giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Rileva altresì che, risultando dagli atti il processo esente da contributo, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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