Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4869 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16402-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURO MERCADANTE, MANUEL GALDO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’AREA

LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO, LORETO SEVERINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURO MERCADANTE, MANUEL GALDO;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Milano dichiarava la nullità per difetto di notifica della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di Poste Italiane s.p.a. nei confronti di G.S., in contumacia di quest’ultimo, proposta al fine di accertare l’inadempimento da costui posto in essere nei confronti della società datrice di lavoro per ammanchi di cassa, e compensava tra le parti le spese in ragione dell'”esito complessivo del giudizio”;

rilevava la Corte che la notifica dell’atto introduttivo era stata effettuata, con le modalità di cui alla L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9, a un indirizzo che sarebbe stato indicato dal lavoratore per reperibilità, ancorchè non coincidente nè con la residenza nè con la dimora del convenuto e in assenza di elezione di domicilio;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.S. sulla base di unico motivo;

Poste Italiane S.p.a. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con quattro motivi, cui a sua volta ha resistito G.S. con controricorso;

entrambe le parti hanno prodotto memorie;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., c. 2, lamentando che la compensazione delle spese del doppio grado non risponde ai parametri indicati dalla richiamata norma (gravi ed eccezionali ragioni);

con il primo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane S.p.A. deduce violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., osservando che, indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica, la notificazione ha messo il notificatario a legale e personale conoscenza dell’atto notificatogli, che, quindi, ha raggiunto lo scopo cui era destinato;

deduce, ancora, violazione della L. n. 53 del 1994, art. 1, osservando che la notificazione era avvenuta ai sensi e per gli effetti della suddetta legge e, quindi, con le forme e le modalità previste dalla L. n. 890 del 1982;

deduce, inoltre, violazione dell’art. 2700 c.c., poichè la corte ha dichiarato la nullità dell’atto pubblico redatto dall’ufficiale postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, il quale in tale veste è qualificato pubblico ufficiale dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 12;

infine deduce violazione dell’art. 153 c.p.c., perchè è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione, in luogo del termine perentorio di tre mesi dalla notificazione dell’atto previsto dalla citata norma;

nel rispetto dell’ordine logico occorre prendere le mosse dal ricorso incidentale;

al riguardo si osserva che il primo motivo è infondato, poichè in sentenza si dà atto che in sede di notifica l’ufficiale giudiziario non rinvenne alcuno, provvedendo al deposito di copia dell’atto presso l’ufficio postale di competenza, che difetta qualsivoglia attestazione circa l’avvenuto ricevimento della notizia del deposito dell’atto e che la parte è rimasta contumace nel giudizio di primo grado;

in presenza di siffatta situazione, non può dirsi realizzato lo scopo cui l’atto è destinato, non risultando efficacemente contestata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata riguardo alla non coincidenza del luogo della notificazione indicato dal notificato con la sua residenza o domicilio e, inoltre, l’assenza di elezione di domicilio;

allo stesso modo risulta infondato il secondo motivo di ricorso, poichè, incontroversa la circostanza di cui sopra, le norme indicate dal ricorrente prescrivono che la notificazione sia effettuata negli stessi luoghi indicati dall’art. 139 c.c., non ricorrenti nel caso in esame;

infondato è anche il terzo motivo, poichè il giudicante, in difetto di querela, non ha ritenuto falsa la relata, limitandosi a dichiarare la nullità del procedimento notificatorio;

privo di fondamento è, infine, l’ultimo motivo, poichè non assume rilevanza l’erronea indicazione del termine per la riassunzione, prevalendo il termine perentorio di legge su quello assegnato, peraltro più breve;

per quanto concerne il ricorso principale, lo stesso è fondato, rivelandosi illogica la motivazione che giustifica la compensazione in ragione dell’esito complessivo della lite in presenza di decisione che, statuendo sulla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, individua una causa atta a minare in radice il processo attivato da Poste Italiane s.p.a., sì da escludere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, evidenziando la corretta attribuzione delle spese anche in ragione del principio di causalità (“In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – accertato il diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado – aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS era dipeso dagli esiti dell’accertamento effettuato in sede amministrativa)” (Cass. n. 9977 del 09/04/2019);

in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso principale, rigettato l’incidentale, con annullamento della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese e rinvio al Giudice del merito che provvederà a nuova statuizione in punto di spese processuali;

a carico della ricorrente incidentale va posto anche l’onere del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Rigetta il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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