Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4868 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24455-2015 proposto da:
R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato PUCCI LUCIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI GIANDOMENICO
CRISTIANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato
SCIPLINO ESTER ADA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO;
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA
MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato FIERTLER GIUSEPPE,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 826/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. R.A.M. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Lombardia in data 9 marzo 2015, n. 826, in causa relativa alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria presa nei confronti di esso ricorrente da Equitalia Nord spa quale incaricata della riscossione di crediti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della Camera di Commercio di Milano, lamentando che la commissione si è limitata ad esaminare il primo dei motivi di appello proposti da esso ricorrente contro la sentenza di primo grado -motivo con il quale era stata nuovamente sollevata l’eccezione secondo cui la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria avrebbero dovuto essere considerata come mani avvenuta perchè eseguita nei confronti di esso ricorrente, al tempo in stato di fallimento, e non in persona del curatore fallimentare- e, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di appello, relativi, segnatamente, alla prescrizione dei crediti maturata dopo la notifica delle cartelle;
2. Equitalia Nord, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno depositato controricorso;
3. la Camera di Commercio di Milano non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. la commissione si è limitata ad affermare, in risposta al primo motivo di appello, che le cartelle erano state validamente notificate. L’omessa pronuncia, denunciata dal ricorrente, sussiste. Ciò tuttavia non comporta la cassazione della sentenza. Per rendere apprezzabile la rilevanza dell’omissione, il contribuente avrebbe dovuto riprodurre o trascrivere nel ricorso per cassazione, o allegare al ricorso per cassazione, copia della documentazione attestante la notifica delle cartelle (notifica avuta personalmente), in modo dar conto del dies a quo dell’eccepita prescrizione. In mancanza, la cassazione con rinvio potrebbe risultare in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. mentre la cassazione con decisione nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) è impossibile;
2.il ricorso deve essere rigettato;
3.1e spese seguono la soccombenza;
4. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, , se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al Equitalia Nord spa le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna il ricorrente a rifondere all’Inps le spese del presente giudizio, liquidate in Euro3000,00, oltre spese forfertarie e accessori di legge;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020