Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4867 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4867 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
TEODONNO FORTUNA, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Ugo De Carolis n. 101, presso lo studio dell’Avv. GILDA
LAVIANO, rappresentata e difesa dall’Avv. SEVERINO
NAPPI come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
ANM-AZIENDA NAPOLETANA DI MOBILITA’- S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46,
Pal. IV, presso lo studio dell’Avv. GIANMARCO GREZ, rap-

Data pubblicazione: 28/02/2014

presentata e difesa dall’Avv. FRANCO CAPASSO per procura a margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 227/07 della Corte di

dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 16.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. FRANCO CAPASSO per la controricorrente;

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sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
FRANCESCA

CERONI,

che

ha

concluso

per

l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 227 del 2007 la Corte di Appello di Napoli
ha confermato la decisione del Tribunalidella stessa città,
che aveva respinto il ricorso proposto da FORTUNA
TEODONNO, la quale, assunta dall’ANM- Azienda Napoletana di Mobilità- S.p.A. quale conducente di linea a tempo
parziale in base a selezione con bando di concorso, aveva
chiesto l’assunzione a tempo pieno.
La Teodonno lamentava nell’atto di appello l’erronea interpretazione dell’art. 10 del bando di concorso, affermando
che l’azienda avrebbe potuto assumere a prescindere dalla
posizione in graduatoria e dall’espletamento del corso a

Appello di Napoli del 16.1.2007115.03.2007 (R.G. n. 2829

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cura dell’ANM, corso finalizzato al conseguimento della Patente D per le vincitrici che ne fossero sprovviste.
La stessa Teodonnno poneva in rilievo che l’interpretazione
seguita dal primo giudice avrebbe favorito quelle candida-

in posizione deteriore rispetto ad essa appellante, avessero conseguito tale patente senza attendere l’espletamento
dell’anzidetto corso da parte dell’Azienda.
L’appellante

lamentava,

infine,

l’erroneo

rigetto

dell’ammissione delle prove per testi, volte a dimostrare
che sei candidate inizialmente non rientravano nella riserva
del 20 % in quanto non in possesso della patente D.
La Corte di Appello non ha condiviso i motivi del gravame
in base alle seguenti argomentazioni:
– l’art. 10 del bando di concorso era stato correttamente interpretato dal primo giudice, nel senso che le candidate
prive ck patente D fuoriuscivano dalla graduatoria per esservi poi ricollocate solo al conseguimento dell’anzidetto titolo, per essere poi assunte

“secondo le necessità

dell’azienda” che si fossero prospettate;

-non era affatto paradossale che alcune candidate, pur in
posizione deteriore in graduatoria rispetto all’appellante,
che avessero conseguito successivamente la patente D,
fossero state assunte a tempo pieno, giacché tale titolo costituiva requisito essenziale per l’assunzione;

te, che, pur non essendo provviste di patente D e collocate

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-sulla mancata organizzazione del corso di addestramento
per il conseguimento della patente D da parte
dell’appellante l’Azienda aveva dato ampia giustificazione
con riferimento al mancato ottenimento del relativo finan-

lazione del criterio della correttezza e buona fede;
-era condivisibile la decisione del primo giudice circa la
mancata ammissione delle prove, perché la circostanza
dell’assunzione di alcune candidate a tempo pieno- iniziaimente non in possesso della patente D- era irrilevante, in
quanto le stesse ben avrebbero potuto conseguito succes-

d

sivamente tale titolo;
-anche a voler ritenere l’esistenza di un comportamento
contrario a correttezza e buona fede o addirittura ad un
preciso obbligo giuridico contenuto nel bando quale offerta
al pubblico (ossia di espletare il corso di addestramento
per il conseguimento della patente D), ai fini della pretesa
risarcitoria l’appellante avrebbe dovuto altresì dedurre e
provare che: a) se il corso fosse stato tenuto, ella avrebbe
certamente superato e quindi avrebbe certamente conseguito la patente D); tale conseguimento sarebbe avvenuto in un periodo di tempo tale da rendere/ poi, verosimile
l’assunzione con contratto di formazione e lavoro a tempo
pieno.

ziamento pubblico, per cui non era riscontrabile alcuna vio-

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Contro la sentenza di appellala Teodonno ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
L’ANM- Azienda Napoletana di Mobilità- resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta erronea interpretazione e qualificazione della natura e della portata degli obblighi giuridici nascenti dal bando di concorso ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare la Teodonno ritiene non condivisibile
l’opzione interpretativa del giudice di appello, in quanto il
bando di concorso non aveva espressamente previsto la
possibilità, in alternativa al criterio degli artt. 10 e 13, di
procedere ad assunzioni scavalcando la graduatoria.
Aggiunge la ricorrente che mancava una disposizione esplicita, giacché / per espressa ammissione della società
convenuta l’assunzione “a scavalco” sarebbe stata adottata
in ragione di “esigenze aziendali”, non risultate provate,
gravando il relativo onere sulla medesima azienda.
Il motivo è illustrato con il seguente quesito di diritto:
“Si pronunci la Suprema Corte sulla legittimità per il datore
di lavoro

di procedere

ad assunzioni,

all’esito

dell’espletamento della procedura concorsuale, con modalità diverse da quelli risultanti dal bando di concorso e
sull’omessa motivazione in ordine alla carenza di prova del-

MOTIVI DELLA DECISIONE

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le esigenze aziendali che giustifichino le assunzioni al di
fuori dell’ordine di graduatoria”.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione di legge in ordine alla ritenuta ininfluen-

fede.
La Teodonno lamenta che l’impugnata sentenza, valutando
il comportamento della società sul piano della buona fede e
correttezza, abbia erroneamente affermato che l’omessa
comunicazione ad essa ricorrente della mancata organizzazione del corso -volto al conseguimento della patente Dnon avrebbe comportato alcuna violazione del procedimento del bando e comunque,come già detto, sarebbe ininfluente sulla correttezza giuridica della decisione.
Il motivo è sorretto dal seguente quesito di diritto:
“Si pronunci la Suprema Corte Suprema sulla sussistenza
nel caso di specie della violazione da parte della società
resistente dei principi di cui agli artt. 1775 e 1375 Cod.
Civ., indicando il riparto dell’onere probatorio in ipotesi di
comportamenti datoriali differenti rispetto alle previsioni di
un bando di concorso ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno al prestatore di lavoro”.

2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione / sono infondati.
Con riguardo ai rilievi relativi all’interpretazione della Corte

za del mancato rispetto dei principi di correttezza e buona

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territoriale dell’art. 10 del bando di concorso, va osservato
che trattasi di operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e pertanto non
censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motiva-

a motivazione carente o illogica.
Orbene nel caso di specie, da un lato, difettano nel ricorso
specifici rilievi di violazione dell’art. 1362 Cod. Civ.;
dall’altro lato, la motivazione, a corredo dell’interpretazione
seguita dalla Corte territoriale, viene contestata unicamente sulla base di un diversa non consentita interpretazione,
in questa sede (cfr Cass. n. 21374 del 2010; Cass. n.
10203 del 2008; Cass. n. 32484 del 2007)
Quanto all’altro profilo del mancato rispetto dei principi di
correttezza e buona fede la Corte territoriale, come già si è
evidenziato, ha chiarito che il comportamento aziendale è
stato conforme a tali princ)pi e al bando 5 e che l’eventuale
unico appunto avrebbe potuto riguardare la mancata organizzazione del corso per il conseguimento della patente D,
ma tale inadempimento poteva ritenersi giustificato in relazione al mancato finanziamento del corso. La Corte ha aggiunto che in ogni caso, pur ammettendo l’esistenza
dell’inadempimento, la pretesa risarcitoria non risultava
provata.
Trattasi anche per quest’ultimo profilo di valutazione di fat-

zione attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o

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to del giudice di appello sorretta da congrua e logica motivazione, cui la ricorrente oppone un suo diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.

benza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 16 gennaio 2014
Il Consigliere relatore estensore

Il Presidente

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccom-

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