Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4867 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21730-2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA GIA’ SERIT SICILIA SPA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo STUDIO
BOUSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato XX;
– ricorrente –
contro
D.S., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato YY;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, COMUNE DI
SIRACUSA, COMUNE DI VIZZINI, COMUNE DI VITTORIA, CAMERA DI COMMERCIO
DI SIRACUSA, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, INPS SIRACUSA CORSO GELONE
90, COMUNE DI CATANIA;
– intimati –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in proprio e quale
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS –
S.C.C.I. S.p.A., –
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 851/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SIRACUSA, depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Riscossione Sicilia ricorre, con tre motivi, per la cassazione della commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 851 emessa il 3 marzo 2015, confermativa della pronuncia di primo grado, lamentando, con il primo motivo, che la commissione, in causa relativa alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria presa nei confronti di A.A. per crediti tributari e non tributari, e contestata dal contribuente per asserita omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, aveva affermato, senza darne motivazione e ignorando la realtà degli atti di causa, che essa ricorrente non era stata in grado di produrre copia delle cartelle sottese all’iscrizione, con il secondo motivo, che la commissione aveva violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, 36 e 61 e l’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. laddove aveva affermato di “concorda(re) con i motivi che avevano indotto i primi giudici ad accogliere il ricorso del contribuente” senza dar conto di alcun esame critico dei suddetti motivi -centrati sul difetto di prova dell’avvenuta notifica delle cartelle- nè delle doglianze formulate nell’atto di appello, con il terzo motivo di ricorso, che la commissione aveva violato l’art. 91 c.p.c. laddove, pur avendo accolto l’appello di essa ricorrente quanto al parziale difetto di giurisdizione tributaria, aveva poi posto a suo carico per intero le spese processuali;
2. il contribuente ha proposto controricorso;
3. L’Agenzia delle Entrate ha aderito al ricorso della Riscossione Sicilia;
4. le altre parti intimate, titolari dei crediti non tributari sottesi all’iscrizione ipotecaria, non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente legati e, per questo, possono essere esaminati assieme. Detti motivi sono fondati. La commissione ha premesso di concordare con la motivazione della pronuncia dei primi giudici -i quali avevano a loro volta affermato che l’odierna ricorrente aveva depositato le relate di notifica delle cartelle ma che dette relate erano prive di valenza probatoria “sia perchè non autenticate da pubblico ufficiale sia perchè disconosciute”- ed ha poi asserito, in modo contraddittorio rispetto alla premessa e non conferente rispetto alla contestazione sollevata in appello riguardo alle affermazioni dei giudici di primo grado, che “il concessionario
della riscossione non è stato in grado di produrre copia delle cartelle di pagamento, sia in primo che in secondo grado”. In sostanza la commissione non ha motivato sul perchè abbia ritenuto indimostrata la notifica delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria;
2. i due motivi esaminati devono essere accolti, il terzo motivo resta assorbito, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame;
3. la commissione dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020