Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4867 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4398-2014 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CUGINI,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLINENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 667/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE del

9/08/2013, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che con sentenza n. 667, depositata in data 26 settembre 2013, la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dall’avvocato E.V. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato l’inefficacia, L. Fall., ex art. 67, del pagamento del proprio compenso professionale per attività defensionale svolta in favore della società (OMISSIS) s.r.l., per un importo di Euro 10.821,80;

che, avverso tale pronuncia, E.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’intimata curatela non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto revocabili i pagamenti aventi per oggetto prestazioni professionali di avvocato in favore della società poi fallita;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge assumendo che la Corte distrettuale abbia omesso di rilevare come la curatela non avesse provato il proprio interesse ad agire in revocatoria, atteso che non vi era alcuna deduzione della lesione della par conditio creditomm in riferimento a eventuali altri creditori privilegiati;

che il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la scientia decoctionis;

che il quarto motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di motivare, e comunque motivato in maniera “contraddittoria, illogica e insufficiente”;

ritenuto che il primo motivo appare infondato, anche nella parte in cui richiede di sollevare un incidente di costituzionalità, avendo questa Corte affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., L. Fall., art. 67, comma 2, nella parte in cui consente la revoca dei pagamenti ricevuti da un avvocato, a titolo di fondo spese ed acconto sul compenso, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del cliente: le difficoltà alle quali quest’ultimo potrebbe andare incontro nella ricerca di un avvocato disposto a difenderlo nella fase prefallimentare, oltre ad essere meramente ipotetiche ed eventuali, non dipendono infatti dal contesto normativo (nel quale peraltro il legislatore non ha mancato di riconoscere un grado di privilegio al credito dei professionisti), ma dalle oggettive difficoltà economiche nelle quali l’imprenditore si sia venuto a trovare, e comunque non pregiudicano l’esercizio del diritto di difesa, il quale può trovare tutela nell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, qualora il debitore non sia in grado di rinvenire un avvocato disposto a farsi carico della necessaria assistenza legale” (Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 10/11/2006; Sez. 1, Sentenza n. 19215 del 30/09/2005).

che il secondo motivo di ricorso sembra parimenti infondato atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, che “ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par conditio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Sez. U, Sentenza n. 7028 del 28/03/2006);

che il terzo motivo di ricorso appare inammissibile atteso che, pur rubricato come violazione di legge, contiene in realtà una censura alla motivazione impugnata, basata sulla presunta erronea valutazione dei fatti dai quali il giudice di appello ha dedotto la conoscenza dello stato di insolvenza, e appare quindi diretto a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità;

che il quarto motivo di ricorso appare inammissibile poichè, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, che nella specie non appaiono individuati, atteso che la doglianza si limita a una diversa ricostruzione giuridica in tema di conoscenza dello stato di insolvenza, derivante dall’analisi dei medesimi documenti utilizzati dalla Corte d’appello per pervenire a diversa decisione;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni contenute nella relazione e le conclusioni ivi esposte (avverso le quali peraltro non sono state espresse repliche dal ricorrente), sì che il rigetto del ricorso si impone.

Non si provvede al regolamento delle spese di questo giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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