Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4867 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 01/03/2010), n.4867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elett.te domiciliato in ROMA, via Barile 3 presso

l’avv. Mancusi Gaetano che lo rappresenta e difende, unitamente

all’avv. Eugenio Colella, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica con

l’Avvocatura generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano dep. il 29.5.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Mancusi che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 19.4.2007 il Questore di Milano ebbe a revocare il permesso di soggiorno a suo tempo concesso al cittadino (OMISSIS) S.G. ai sensi del D.Lgs. n. 286 dl 1998, art. 19, comma 2, lett. C) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. B) sul rilievo che era sopravvenuta la cessazione della convivenza del predetto straniero con la sorella, cittadina (OMISSIS).

Lo S.G. propose ricorso innanzi al Tribunale di Milano che, con Decreto 25.10.2007 lo respinse sul rilievo per il quale era pacificamente cessata detta convivenza, avendo l'(OMISSIS) spostato in (OMISSIS) la sua residenza per esercitare ivi una nuova attività e che a nulla valeva rilevare che per detta attività era concedibile permesso di soggiorno, questo dovendo essere fatto segno a tempestiva istanza. La Corte di Appello di Milano, alla quale S.G. ebbe a proporre reclamo deducendo la indebita revoca del p.d.s.

essendo possibile la conversione ex officio del titolo, lo respinse con Decreto 29.5.2008 sul rilievo che nessuna conversione era ipotizzabile, non avendo lo straniero, pur espressamente sollecitato dalla Questura di Mantova, prodotto la documentazione a sostegno del permesso di soggiorno per lavoro autonomo prima della scadenza del permesso per coesione familiare avveratasi il (OMISSIS).

Per la cassazione di tale decreto S.G. ha proposto ricorso il 31.3.2009, fondato su due motivi, al quale l’intimato Ministro dell’Interno ha opposto controricorso in data 11.5.2009. Con il primo motivo viene denunziata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 19, comma 2, lett. C, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 14, commi 1, 2, 3 e art. 28 modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004 per avere la Corte di merito ignorato la liceità dello spostamento di residenza effettuato dallo straniero da (OMISSIS) per intraprendere nuovo lavoro ed omesso di ritenere che fosse officioso il rilievo, da parte del Questore di Mantova, delle condizioni maturate per beneficiare di nuovo titolo di soggiorno. Con il secondo motivo viene denunziata violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 7 e 21 quinquies per avere la Corte omesso di considerare come il Questore di Milano prima di revocare il p.d.s. in atto avrebbe dovuto valutare gli atti del procedimento aperto su domanda presso il Questore di Mantova.

Con memoria finale la difesa del ricorrente ha illustrato le proprie ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, non meritando condivisione nessuna delle censure proposte avverso la esatta decisione della Corte di Milano. Il Giudice del merito, infatti, chiamato a conoscere, in sede di reclamo, della legittimità del provvedimento con il quale il Questore aveva revocato il permesso di soggiorno concesso per coesione familiare (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C nel testo anteriore alla modifica apportata con la L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22), essendo venuta meno la convivenza con la sorella-cittadina (OMISSIS), costituente requisito fondante lo speciale permesso in discorso, ha ritenuto per tal ragione ineluttabile la revoca del permesso milanese e specularmente non praticabile da quella autorità amministrativa, nè in via diretta nè in sede di valutazione incidentale, la invocata “conversione”. Le censure del ricorrente sono dunque prive di consistenza, posto che, rammentandosi che nel procedimento pervenuto in sede di legittimità è in contestazione soltanto la validità della revoca del permesso per coesione familiare (disposta dal Questore di Milano e fatta segno a contestazione innanzi ai giudici di quel distretto), è indiscutibile che il Questore di Milano non poteva che revocare il permesso de quo, a detta Autorità non spettando di delibare la possibilità che il Questore di Mantova avesse a concedere un permesso per lavoro autonomo in via di “conversione” del primo nè comunque sussistendo le condizioni perchè quest’ultimo operasse la divisata “conversione”. E bastino alcune puntualizzazioni:

1. Il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 14 come sostituito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 13 recante la rubrica “Conversione del permesso di soggiorno”, prevede: A) al comma 1 una triplice ipotesi di utilizzazione “ulteriore” del permesso rilasciato e, per quel che occupa, la possibilità (lett. C) che il permesso per ragioni familiari o di assistenza al minore, e quindi anche per coesione familiare, sia utilizzato per contestuale esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato; B) la conversione in sede di rinnovo del precedente titolo, operata attraverso il rilascio di un permesso per l’attività effettivamente svolta (comma 3);

2. la conversione, pertanto, è una operazione di mutamento del titolo di soggiorno che registra una attività pregressa debitamente svolta in costanza di altro titolo e che da tal vicenda trae giustificazione per rendere conforme ad essa il nuovo titolo di permanenza in (OMISSIS) (pertanto fungendo da incentivo al legittimo svolgimento di diverse od ulteriori attività), si che è del tutto fuori della ipotesi della conversione la pretesa di regolare in termini di conversione sia una successiva diversa attività lavorativa, sia una vicenda di diversa attività lavorativa svolta in contestualità soltanto cronologica con il godimento della condizione di regolare soggiornante;

3. Il D.P.R. 394 del 1999, art. 28 in parte qua non innovato, reca quale presupposto indefettibile di concessione e mantenimento la convivenza con il parente-cittadino (OMISSIS) per la coesione con il quale esso viene rilasciato (ex multis Cass. nn. 15246, 16452, 18220 e 23509 del 2006) e, nella sua valida vigenza, ben consente la sua utilizzazione ut supra per svolgere diverse attività di lavoro e ben costituisce presupposto per la conversione alla scadenza in permesso correlato alla attività stessa.

Alla luce di tali puntualizzazioni emerge in tutta evidenza che, con l’allontanamento volontario di S.G. dal domicilio della sorella cittadina (OMISSIS), con la quale egli era convivente ed in ragione della quale situazione ricevette dal Questore di Milano il permesso di soggiorno per coesione familiare, il Questore stesso ebbe pieno titolo per revocare il permesso in discorso e che nè al medesimo competeva di valutare la pendenza di procedimento di concessione di permesso di soggiorno proposto al Questore di Mantova (a tale autorità soltanto spettando di valutare la concedibilità in sede di “conversione” del titolo richiesto) nè comunque siffatta conversione essendo oggettivamente ipotizzabile, posto che la contestuale prestazione di attività di lavoro presentava solo un profilo di irrilevante contestualità cronologica ma non rispondeva ai fini della norma, anzi emergendo che detti fini erano stati volontariamente elusi con l’abbandono della convivenza e lo stabile spostamento in altra località del territorio nazionale. Le spese di giudizio si regolano secondo soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla controricorrente Amministrazione le spese di giudizio, determinate in Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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