Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4865 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4865 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 6042-2010 proposto da:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. C.F. 02827030962,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CELEBRANO
GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
2014
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avvocati TRIFIRO’ SALVATORE, BERETTA STEFANINO,
OLGIATI MARINA ESTER, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SCIALANGA MARIA GRAZIA C.F. SCLMGR61D63H5010;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- intimata –

Nonché da:
SCIALANGA

MARIA

GRAZIA

C.F.

SCLMGR61D63H5010,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato BOGNETTI PIETRO, giusta delega
in atti;
– controricoricorrente e ricorrente incidentale contro

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. C.F. 02827030962,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CELEBRANO
GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati TRIFIRO’ SALVATORE, BERETTA STEFANINO,
OLGIATI MARINA ESTER, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

2442/2007 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 04/03/2009 r.g.n. 4256/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
MIANI CANEVARI;
udito l’Avvocato CELEBRANO GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il

PARASCANDOLO SILVIA, che la rappresenta e difende

rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Grazia Scialanga ha impugnato il licenziamento intimatole per
superamento del periodo di comporto dalla S.p.A. Metro Italia Cash & Carry,
deducendone l’illegittimità e chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del
danno. Il Tribunale adito ha rigettato la domanda con decisione che la Corte di

licenziamento e riconoscendo il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel
posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il giudice dell’appello ha ritenuto infondata la tesi della società secondo
cui la durata del periodo di comporto, contrattualmente previsto in 180 giorni,
doveva essere riproporzionato per la sig. Scialanga, dipendente a tempo
parziale con orario di 30 ore settimanali, in 142 giorni; tale periodo era stato
superato con assenze per malattie per 149 giorni in undici mesi. La sentenza
afferma che il periodo di comporto non era stato superato, perché la sua
riduzione non era stata provata: la missiva del 9 agosto 1985 non aveva
previsto tale riduzione, come del resto non la prevedeva la normativa
collettiva dell’epoca.
Avverso questa decisione la società propone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi. La sig. Scialanga resiste con controricorso e ricorso
incidentale condizionato con due motivi. La società ha depositato
controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato
memoria ai sensi dell’art.378 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai
sensi dell’art.335 cod.proc.civ.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, mediante la denuncia di
violazione dell’art.437 cod.proc.civ., si afferma che solo nel giudizio di appello
controparte ha inammissibilmente eccepito che il CCNL di categoria vigente
all’epoca della sottoscrizione del contratto individuale 9 agosto 1985 non
prevedeva il riproporzionamento degli istituti contrattuali per il contratto parttime.

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Appello ha riformato con la sentenza oggi impugnata, annullando il

Al presente ricorso, proposto avverso sentenza pubblicata il 4 marzo
2009, si applica la disposizione dell’art.366 bis cod.proc.civ., secondo cui
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,
con la formulazione di un quesito di diritto. Questo non può essere desunto

giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, e tale da
far comprendere, dalla lettura del solo quesito, l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
Nella specie il motivo si si conclude con una generica istanza di
decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata, ma manca la
formulazione di un apposito quesito di diritto. Il motivo è quindi inammissibile.
3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia la violazione
dell’art. 1362 cod.civ. e degli articoli 29 del CCNL di categoria del 1 febbraio
1983, 42 e 46 del CCNL 2 luglio 2001.
Viene censurata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la
riduzione del periodo di comporto non è provata dalla missiva 9 agosto 1985,
che non ha previsto tale riduzione, non stabilita dalla normativa collettiva
dell’epoca. Si sostiene che tale lettera (con cui il rapporto di lavoro venne
trasformato da tempo pieno a part-time) è invece conforme alle disposizioni
della contrattazione collettiva vigente all’epoca.
Il motivo è improcedibile, in relazione alla disposizione dell’art. 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, che impone al ricorrente di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Quando venga denunciata la
violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi
nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel
testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito deve avere ad
oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate

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dalla illustrazione del motivo, e deve consistere in una chiara sintesi logico-

nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello
nazionale contenente tali disposizioni.
Nella specie, sono state prodotte solo per estratto le parti della
normativa collettiva correlate alla durata del comporto.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia un difetto di

della norma di interpretazione dei contratti ha determinato un’erronea
ricognizione della clausola contenuta nella missiva del 9 agosto 1985 relativa al
riproporzionamento degli istituti contrattuali.
Il motivo è inammissibile, in relazione al disposto dell’art. 366 bis
cod.proc.civ., secondo cui la censura concernente l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo
del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da
non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., Sez.Un., n. 20603/2007). Non è
dunque sufficiente la mera indicazione (come nel caso di specie) del fatto su
cui si appunta la critica concernente il vizio di motivazione, in assenza della
necessaria separata sintesi riassuntiva.
5. Con il ricorso incidentale condizionato la sig. Scialanga propone due
motivi di censura che attengono alla prospettata decadenza della controparte,
ex art. 416 cod.proc.civ.„ dalla facoltà di sollevare le eccezioni processuali e di
merito formulate nella memoria difensiva, in relazione alla tardiva costituzione
in giudizio della società.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso
principale.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono
essere poste a carico della società ricorrente principale, con distrazione a
favore degli aw.ti Silvia Parascandolo e Pietro Bognetti dichiaratisi antistatari.
P.Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle

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motivazione della sentenza impugnata, rilevandosi che l’erronea applicazione

spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi e € 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi agli avv.ti Silvia
Parascandolo e Pietro Bognetti antistatari.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014
ente es spre (iitmotts.

Il •

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