Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4865 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28340-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGINTINO EMANUELE;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 1, presso lo STUDIO MALENA & ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERNARDINI ARGERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2314 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. M.F. impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Bari l’iscrizione ipotecaria comunicatagli da Equitalia Sud con nota del 15 ottobre 2010, per la parte in cui detta iscrizione era riferita a crediti tributari, eccependo (per quanto ancora interessa) che l’iscrizione era da ritenersi illegittima perchè non preceduta da intimazione di pagamento;

2.l’impugnazione veniva accolta dalla adita commissione provinciale la cui decisione, dispositiva della cancellazione dell’ipoteca, veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza emessa il 10 aprile 2014, n. 864. I giudici di appello rigettavano la doglianza dell’Agenzia secondo cui la commissione provinciale, disponendo la cancellazione dell’ipoteca invece di imporne la riduzione in rapporto al crediti tributari, aveva violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 e l’art. 112 c.p.c. Il rigetto era motivato con l’affermazione che i giudici di primo grado avevano specificato di avere avuto riguardo ai soli crediti tributari come domandato dal contribuente nell’originario ricorso. La commissione regionale rigettava altresì l’eccezione dell’Agenzia secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe presentato un vizio di motivazione in diritto quanto alla ritenuta necessità che l’iscrizione fosse preceduta da intimazione di pagamento, ribadendo che tale necessità era stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50;

3. Equitalia Sud ricorre, con tre motivi contrastati dal contribuente, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria della Puglia;

4. in data 3 dicembre 2019, il difensore del contribuente ha depositato in cancelleria istanza di interruzione del processo per intervenuto decesso del proprio assistito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va preliminarmente respinta l’istanza di interruzione del processo presentata dalla difesa del contribuente. La Corte ha già avuto modo di precisare che “nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo” (Cass. n. 1757 del 29/01/2016);

2.con il primo e con il secondo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta violazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 e dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che la commissione regionale, laddove aveva confermato la pronuncia di primo grado in punto di cancellazione dell’ipoteca, aveva, da un lato, implicitamente affermato la propria giurisdizione anche relativamente ai crediti di natura non tributaria, dall’altro lato, travalicato i limiti della originaria domanda del contribuente;

3.con il terzo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e 50, per avere la commissione affermato la necessità che l’iscrizione ipotecaria fosse preceduta da intimazione di pagamento;

4. il terzo motivo, logicamente preordinato agli altri, è infondato. Questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez.0,n. 19667 de118/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);

5.i1 primo e il secondo motivo sono fondati. I giudici d’appello, pur sulla premessa che la controversia verteva sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria unicamente per quanto la stessa era relativa ai crediti tributari, una volta verificata la fondatezza dell’eccezione d’illegittimità sollevata dal contribuente (per essere l’iscrizione avvenuta in difetto di previo contraddittorio), ha ordinato la cancellazione totale dell’ipoteca così finendo per interessarsi anche di materia estranea alla propria giurisdizione (v.Cass. SU. n. 17111 dell’11/7/2017) e ultronea rispetto ai limiti della domanda laddove invece, per mantenersi nell’ambito della propria giurisdizione ed entro i limiti della domanda, avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. 2874 c.c., la riduzione dell’ipoteca in rapporto ai crediti tributari;

6.in ragione di ciò che precede il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, il terzo motivo deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria della Puglia, in diversa composizione, per la quantificazione del limite entro cui l’ipoteca deve essere ridotta;

7. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA