Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4865 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4865 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 3602-2014 proposto da:
CAROCCI RODOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAGGIANO 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA
FONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO
FRATTINI;
– ricorrente contro

CAROCCI SILVANA, CAROCCI LINA, nella qualità di erede
di CAROCCI ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

23/11/2017

dal Consigliere ANTONIO

Data pubblicazione: 01/03/2018

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Carocci Rodolfo la sentenza n.
92/2013 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato
su due ordini di motivi.
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza, decidendo sul gravame proposto da
Carocci Silvana avverso la sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 648/2005, accoglieva l’appello e dichiarava
l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a
favore del fondo della appellante e gravante sul fondo del
Carocci Rodolfo, fondi entrambi ubicati in Castro dei Volsci
ed in atti specificamente individuati.
Il Carocci Rodolfo veniva condannato, con la medesima
decisione della Corte territoriale alla refusione delle spese di
lite del doppio grado del giudizio.
Il Tribunale di prime cure aveva, in’ precedenza, rigettato la
domanda proposta dal medesimo Carocci per
l’accertamento della inesistenza di servitù a carico del
proprio fondo ed aveva, nell’occasione, respinto la domanda
riconvenzionale della Carocci Silvana , la quale (unitamente
all’altro convenuto Carocci Antonio) aveva in via
riconvenzionale chiesto l’accertamento di esistenza di
3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

servitù in favore del fondo di sua proprietà, poi riconosciuto
con la citata decisione oggi gravata innanzi a questa Corte.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in

Considerato che :
1.-

Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi

dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 1062 e 2697 c.c..
Nella sostanza si lamenta

una errata valutazione delle

risultanze istruttorie che non avrebbero consentito
“l’operatività della norma di cui all’art. 1062 c.c.”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio, ex
art. 360, n. 3 c.p.c,

di “violazione e falsa applicazione

dell’art. 2729 c.c. e 1062 c.c.” .
3.-

I due motivo possono essere trattati, per ragioni di

opportunità, congiuntamente.
Entrambi tendono a sollevare riproporre e suscitare la
valutazione della questione della (pre)esistenza o meno
dello stradello su cui insisterebbé la servitù per cui si
controverte.
La decisione della Corte territoriale ha, in proposito,

già

congruamente valutato gli estremi tutti in punto di fatto
attestanti la sussistenza della servitù ( lo stradello de quo
4

ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

già c’era e si interrompeva solo dópo area appositamente
cementata per riprendere dopo ; vi era, quindi, visibile
tracciato).
Per di più, in relazione ai prospettati vizi di violazione di
legge in cui sarebbe incorsa la gravata decisione, deve

Con l’impugnata sentenza la Corte territoriale si è attenuta
al principio enunciato da questa Corte (Cass. n. 3389/09) in
ordine agli elementi costitutivi della servitù per destinazione
del padre di famiglia.
Va, al riguardo, rilevato che nel ricorso vi è totale assenza di
idonee argomentazioni in punto di violazione, da parte
della gravata decisione, di principio di diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche • argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera
della parte interessata, in relazione ad orientamento
giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione
non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve
reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon
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osservarsi quanto segue.

governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili
nella fattispecie.
Il motivo va, quindi, respinto.
4.- Il ricorso deve essere rigettato.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M. ‘
La Corte
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
23 novembre 2017.

Il Presidente

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ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

O I MAR, 2O13

Roma,

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