Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4864 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4864 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 16013-2008 proposto da:
FACCIA ETTORE C.F. FCCTTR56L28A132S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 2, presso lo studio
dell’avvocato OLIVA MAURIZIO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
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contro

VIMPEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e VIRIDEX S.R.L. in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.
MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 28/02/2014

f•

VISCONTI CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
ARMATI STEFANO, giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 513/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/06/2007 R.G.N. 7459/2004;

udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato OLIVA MAURIZIO;
udito l’Avvocato ARMATI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO)che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

16013/2008 r.g.n. Faccia Ettore c/Vimpex s.r.l. in liquidazione + 1
ud 14 gennaio 2014

i. Con sentenza del 14 giugno 2007, la Corte d’Appello di Roma
respingeva il gravame svolto da Faccia Ettore contro la sentenza di
primo grado che aveva rigettato le opposizioni avverso i decreti
ingiuntivi emessi in favore della Vimpex s.r.l. in liquidazione e della
Viridex s.r.l. per somme indebitamente trattenute nell’ambito dei
rapporti di agenzia e procacciamento di affari rispettivamente
intercorsi tra Faccia e le predette società.
2.

La Corte territoriale puntualizzava che:
Faccia Ettore aveva dedotto, a sostegno dell’opposizione, che il
rapporto di agenzia, iniziato nel 1984 con la Vimpex
modificato con accordo del 21/2/1991 (con il quale si
riconosceva all’agente, per quanto qui rileva, il diritto a
conseguire, alla cessazione del rapporto o in caso di risoluzione
anticipata, una percentuale sul fatturato prodotto nell’ultimo
quinquennio), era proseguito, senza soluzione di continuità, con
la Viridex s.r.1.; che era stato licenziato, senza preavviso, il
26/6/1993, ed era creditore delle predette società, in solido tra
loro, della complessiva somma di lire 194.279.590, a vari titoli;
le società opposte avevano negato l’unicità del rapporto, la
vincolatività dell’accordo del 1991 e la cessazione del rapporto
per iniziativa del Faccia nel giugno 1993;
il primo giudice, riuniti i giudizi, accertata la distinta individualità
giuridica delle due società, aveva escluso, tra le medesime, un
trasferimento di azienda e aveva ravvisato due distinti rapporti,
rispettivamente di agenzia e di procacciamento di affari, cessati
entrambi per volontario recesso del Faccia; aveva escluso la
vincolatività, per la Vimpex s.r.1., dell’accordo derogatorio del
1991 giacché sottoscritto da persona priva di poteri
rappresentativi per la società (Vinciguerra Antonella) e
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Rossana Mancino est
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Svolgimento del processo

3.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per quanto qui rileva,
così statuiva:
escludeva l’unicità di impresa fra le due società e la continuità
con la Viridex del rapporto di agenzia tra Faccia e Vimpex, sul
presupposto che, anche a ritenere subentrata nel contratto la
Viridex, per cessione di azienda a sensi dell’art. 2558 c.c., il
rapporto tra l’agente e la Vimpex si era già esaurito in epoca
antecedente, per dimissioni rassegnate alla società medesima (in
data 1/3/1993, con effetto dal 31/3/1993), ed era risultata
indimostrata, dall’agente, la posteriorità del recesso al
trasferimento (del quale neppure era stata dedotta, con
chiarezza, l’epoca);
escludeva, conseguentemente, l’esistenza di un unico rapporto di
agenzia, iniziato nel 1984 e protrattosi fino al giugno 1993, con
tutti gli effetti derivanti sul preteso ricalcolo delle indennità di
risoluzione del rapporto e di incasso;
riteneva l’accordo derogatorio del 21/2/1991, attributivo di
taluni diritti al Faccia, non vincolante per la Vimpex giacché
sottoscritto da persona risultata, dall’espletata istruttoria, priva di
potere vincolante per la società e per non essere applicabile,
nella specie, la tutela accordata in ipotesi di contratto concluso
dal falsus procurator, escluso un affidamento incolpevole del
Faccia il quale, da più anni in rapporti con la Vimpex, non
poteva ignorare quali ne fossero gli amministratori con potere di
impegnare la società;

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riconosciuto, a carico della Vimpex s.r.1., il credito
dell’opponente per indennità di risoluzione del rapporto e di
incasso;
il gravame del Faccia veniva incentrato sulla sussistenza di un
unico centro di imputazione giuridica tra le due società alla luce
delle risultanze istruttorie; sulla sussistenza di un trasferimento
di azienda; sull’efficacia, per la Vimpex, dell’accordo del 1991
siglato dall’amministratore di fatto della società.

-

riteneva non provata la cessazione del rapporto con la Viridex
per iniziativa di quest’ultima;
infine, affermata l’estraneità della Viridex alla pattuizioni
negoziali del pregresso rapporto di agenzia, escludeva il credito
per provvigioni maturate nei confronti della predetta società, sul
presupposto della ritenuta inutilizzabilità delle condizioni
contrattuali del contratto di agenzia Faccia-Vimpex e sulla base
dell’accertata natura di procacciamento di affari del rapporto
intercorso con Viridex.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Faccia Ettore
ha proposto ricorso per cassazione fondato su quindici motivi,
ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno
resistito, con unico controricorso, la Vimpex s.r.l. in liquidazione e
la Viridex s.r.l.

Motivi della decisione
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito
esposte.
6. Le censure svolte con i motivi primo e primo-bis (con i quali è
denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, artt.
2082,2094,2359c.c. e 115,116,416 c.p.c.), investono l’asserita unicità
sostanziale delle due società, esclusa dalla Corte territoriale.
7. Ritiene il Collegio inammissibili i predetti mezzi d’impugnazione
giacché avulsi dalla ratio decidendi fondata sulla preclusiva rilevanza
dell’incontroversa circostanza delle dimissioni rassegnate dall’agente
alla Vimpex, circostanza processualmente acquisita e non investita
da alcuna censura se non da mere deduzioni in fatto inammissibili
in questa sede.

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9. Anche i motivi secondo, terzo e terzo-bis (con i quali sono
dedotti vizi di motivazione e violazione di legge,
artt.1750,2359,2558 c.c. e 115,116,416 c.p.c.) sono inammissibili
perché non scalfiscono le proposizioni costituenti il fulcro della
statuizione: l’esaurimento del rapporto tra agente e Vimpex in
epoca antecedente al preteso trasferimento o cessione d’azienda, la
non dimostrata posteriorità del recesso dell’agente rispetto al
trasferimento d’azienda, ed ancora la vaga deduzione quanto alla
collocazione temporale del trasferimento o cessione d’azienda da
Vimpex a Viridex.
lo. Il quarto motivo (con il quale viene dedotto vizio di motivazione e

violazione di legge, artt. 2639 e 1398 c.c. e 115,116,215, 416 c.p.c.) e
il quinto (che riproduce le medesime censure) sono incentrati sulla
vincolatività, per Vimpex, dell’accordo derogatorio del 21 febbraio
1991 asseritamente sottoscritto da un amministratore di fatto
(Vinciguerra Antonella).
Ancora una volta la censura non coglie nel segno per la non
decisività dell’argomento trattato, evocativo del riconoscimento
negoziale di un bonus all’agente alla risoluzione anticipata del
contratto, a fronte delle incontestate dimissioni rassegnate
dall’agente alla Vimpex.
sesto motivo (con cui si deduce vizio di motivazione e violazione
degli artt. 1750 e 2735 c.c. e 115,116, 416 c.p.c.) inerisce allo
scioglimento del rapporto per iniziativa della mandante Viridex e
alle conseguenti indennità, ed è imperniato esclusivamente sulla
ritenuta valenza di deposizione de relato della deposizione
testimoniale evocativa, a dire del ricorrente, di un’affermazione di

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8. L’affermata autonomia del rapporto negoziale successivamente
intercorso tra l’agente e la Viridex rende, pertanto, ininfluenti,
giacché non decisive, le censure improntate sull’unicità di impresa
fra le due società e sull’esistenza di un unico centro di imputazione
giuridica.

13. Al riguardo è sufficiente rilevare che l’illustrazione del motivo,
come confermato dal relativo quesito di diritto, formulato ratione
temporis ex art. 366-bis c.p.c., non è affatto pertinente giacché la
predetta Vinciguerra non è stata parte del giudizio e sono inutili,
pertanto, tutti i profili di censura che involgono la testimonianza de
relato su dichiarazioni di una parte in causa.
14. Col settimo motivo (dedotto per vizio di motivazione e violazione
degli artt. 1742,1748,1751 c.c. e 115,116, 416 c.p.c.) è contestato l’
iter logico-argomentativo sulla qualificazione del rapporto e
sull’esclusione del compenso provvigionale e si assume che la Corte
di merito si sarebbe limitata a recepire acriticamente la sentenza di
prime cure senza tenere conto dei principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti di agenzia e di
procacciamento di affari e relative differenze.
15. Ancora doglianze non meritevoli di condivisione per avere la Corte
territoriale, con motivazione immune da censure, dato atto
dell’inutilizzabilità delle condizioni contrattuali Faccia/Vimpex al
rapporto Faccia/Viridex per l’impossibilità, per quanto sin qui
detto, di riconoscere continuità giuridica al rapporto di agenzia, ed
accertata la diversa natura, di procacciamento di affari, del rapporto
intercorso con Viridex.
16. Infine, l’ottavo ed ultimo motivo (genericamente dedotto per vizio
di motivazione, in relazione alla conferma dei decreti ingiuntivi
opposti, in caso di accoglimento dei motivi svolti) rimane assorbito
dal rigetto di tutte le censure che precedono.
/7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

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una parte in causa, Vinciguerra Antonella, sulla cessazione del
rapporto con Faccia.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 7.000,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Il ConJgliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014

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