Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4864 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7811-2014 proposto da:

SEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLETTA AUSTONI giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BRIANTEA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei

Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEFALY rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO RIVA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1232/2014 del TRIBUNALE di LECCO, depositato il

20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Francesco Fegatelli (delega avvocato Petretti)

difensore della ricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che SEA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Lecco con cui veniva rigettata l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Briantea Costruzioni s.p.a. in liquidazione proposta dalla SEA stessa per l’ammissione, negata dal giudice delegato, di credito privilegiato in forza di ipoteca giudiziale iscritta sulla scorta di decreto ingiuntivo;

che l’intimato Fallimento si difende con controricorso;

considerato che il Tribunale, con il decreto, ha confermato l’esclusione della prelazione ipotecaria del credito di cui sopra per effetto della revoca, ai sensi della L. fall., art. 67, comma 1, n. 4, dell’ipoteca iscritta il 9 gennaio 2012, statuita precedentemente dal Giudice delegato in applicazione del principio di consecuzione della procedura di concordato preventivo (la cui domanda di ammissione è stata depositata in cancelleria il 3 aprile 2012) e quella successiva di fallimento;

che con unico motivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 67, 160, 162, 173 e 179 e dell’art. 2697 c.c. in quanto il Tribunale avrebbe applicato automaticamente il principio della consecuzione delle procedure, con conseguente revoca dell’ipoteca iscritta oltre i sei mesi antecedenti il fallimento, ma nei sei mesi antecedenti l’ammissione alla predetta procedura, senza verificare se lo stato di crisi in cui si trovava la società al momento di presentazione della domanda di concordato coincidesse con lo stato di insolvenza posto a fondamento della successiva sentenza dichiarativa di fallimento, e senza che a tal fine la Curatela abbia fornito alcuna prova;

ritenuto che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto il giudice di merito pare essersi conformato alla costante giurisprudenza di legittimita di questa Corte secondo cui, agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui e succeduta quella di fallimento, cio che rileva non e la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un’ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perche ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d’insolvenza, gia a fondamento dell’ammissione al concordato preventivo (cfr.: Cass. Sez.1, n.7324/16; Cass. Sez. 1, n. 8439/12; Cass. Sez.1, n.18437/10); ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide le considerazioni e le conclusioni della relazione, non superate dal contenuto della memoria da ultimo depositata da parte ricorrente in relazione al punto decisivo costituito dalla consecuzione tra le due procedure: infatti le censure espresse al riguardo sono in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte (alle sentenze richiamate in relazione va aggiunta l’ampia ricognizione in Cass. Sez. 1 n. 6045/2016), e d’altra parte non tengono conto del fatto che, in concreto, il decreto impugnato ha anche espressamente richiamato la affermazione circa la sussistenza di “uno stato di vera e propria insolvenza”, contenuta nel decreto di ammissione della Briantea Costruzioni alla procedura di concordato preventivo. Il rigetto del ricorso ne deriva dunque di necessità.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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