Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4864 del 01/03/2010
Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3403-2005 proposto da:
D.F.M. (c.f. (OMISSIS)), D.F.D.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI RETI 38, presso l’avvocato
BASTIANELLI GIULIANO, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PETTINELLI MASSIMO, DI CAPUA GIANFRANCO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO D.F.M. E FIGLI S.N.C. NONCHE’ DEI SINGOLI
SOCI IN PROPRIO (c.f. (OMISSIS)), persona dei Curatori Avv.
M.C. e Avv. C.F., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso l’avvocato MIGLIAZZO CARMELA,
rappresentati e difesi dall’avvocato BONGIORNO GIROLAMO, giusta
procura in calce al controricorso;
DE.FA.DA. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNG.RE DELLE NAVI 30, presso l’avvocato CABRAS
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositato il
02/12/2004; n. 445/04 c.c.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE umberto che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.8.2004, l’Ing. De.Fa.Da.
proponeva reclamo ex art. 26, L. Fall. contro il provvedimento del giudice delegato al Fallimento ” D.F.M. & Figli” s.n.c., emesso in data 28.7.2004, che aveva dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione alla loro presentazione, le proposte di concordato fallimentare di De.Fa.Da. e di D.F. M. depositate, rispettivamente, in data 22/6/2004 e 21/7/2004.
Il giudice delegato riteneva inammissibile la proposta di concordato fallimentare della società fallita in quanto avanzata singolarmente dai due soci dissenzienti, F.M. e Da.De.Fa., aventi pari quota, ritenendo necessaria la firma congiunta di entrambi i soci amministratori o, almeno, la non opposizione dell’altro socio amministratore; inoltre, riteneva assumere rilievo ostativo a qualsiasi proposta di concordato anche l’opposizione fatta da D.F.D., erede di uno dei soci della società fallita, deceduto nelle more della procedura concorsuale; infine, riteneva la domanda di concordato proposta dal socio De.Fa.Da., ex art. 154, L. Fall., al fine di liberare se stesso e al contempo la società, inammissibile perchè non previamente approvata da quest’ultima ai sensi dell’art. 152, L. Fall.. Con decreto depositato il 2.12.2004, il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente il reclamo proposto da De.Fa.Da. avverso il decreto in data 28.7.2004 del giudice delegato al Fallimento D.F.M. &
Figli s.n.c.; per l’effetto revocava lo stesso decreto ,nella parte in cui subordinava la legittimazione di De.Fa.Da. a proporre il concordato particolare, ai sensi dell’art. 154 L. Fall.
alla preventiva approvazione della proposta di parte della società fallita, nonchè nella parte in cui affermava la legittimazione di D.F.D. ad opporsi alla proposta di concordato effettuata dallo stesso De.Fa.Da. in data 22.6.2004. Disponeva che lo stesso giudice delegato acquisisse sulla medesima proposta di concordato il parere della curatela e del comitato del creditori.
Con atto notificato in data 4.2.2005, D.F.M. e D. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un unico motivo cui resistono con separati ricorsi De.Fa.Da. ed il fallimento di D.F.M. e figli snc e di De.Fa.Da. in proprio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere questo precisato la natura della proposta di concordato fallimentare avanzata dal De.Fa.Da. e, cioè, se riferita al fallimento della società in nome collettivo od al proprio fallimento personale e ciò senza avere svolto argomentazione alcuna circa le modifiche apportate alla originaria proposta di concordato. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Devono infatti ritenersi applicabili alla attuale fattispecie in tema di concordato fallimentare i principi ripetutamente espressi da questa Corte in tema di concordato preventivo, laddove si è ritenuto che il decreto non soggetto a reclamo, con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.
trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato (Cass. 948/00; Cass. 6067/95; Cass. 4118/85, Cass. 2094/83, Cass. 1528/87).
In entrambi i casi è infatti di tutta evidenza che il provvedimento di ammissione alla procedura ha un valore di carattere ordinatorio in quanto, previo un vaglio preliminare di alcuni requisiti, ne consente l’apertura senza che sia precluso, in sede di giudizio omologazione, il riesame di tutte le condizioni, ivi comprese quelle di ammissibilità, che consentono l’approvazione del concordato.
E’appena il caso di aggiungere, per quanto concerne D.F.D., che il ricorso di quest’ultima è inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo della carenza di legittimazione che ha costituito oggetto di specifica pronuncia da parte del tribunale e che non è stata oggetto di ricorso, per cui in ordine ad essa si è ormai formato il giudicato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei resistenti liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010