Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4863 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4863 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 23615-2008 proposto da:
CHIRICO DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2014
95

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 339/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/09/2007 R.G.N. 629/2005;

Data pubblicazione: 28/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE MICHELE VINCENZO per delega
GALLEANO SERGIO;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE / che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 settembre 2007 la Corte d’appello di Brescia ha
confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 25 maggio 2005 con la
quale era stata rigettata la domanda di Chirico Domenica intesa ad ottenere
la dichiarazione della nullità del termine apposto a tre contratti di lavoro
esigenze sostitutive di personale in ferie il primo, per esigenze eccezionali
il secondo e per punte di intensa attività stagionale il terzo. La Corte
territoriale ha confermato la motivazione del giudice di primo grado
secondo cui il rapporto fra le parti si era risolto per mutuo consenso
essendo stata proposta la domanda ad oltre quattro anni dalla cessazione del
rapporto, essendosi instaurato un diverso rapporto con altro datore, e non
essendo stata contestata la cessazione del rapporto come si evince dalla
pacifica ricezione del trattamento di fine rapporto.
La Chirico propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
ad un unico motivo.
Poste Italiane è rimasta intimata.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione degli articoli 1321, 1362 e 2697
cod. civ. deducendosi che la Corte territoriale, per affermare la risoluzione
del rapporto per mutuo consenso avrebbe valorizzato circostanze irrilevanti
ai fini in questione, ivi compreso il mero trascorrere del tempo che
potrebbe essere stato determinato dalla mera comprensibile ricerca di altra
occupazione.
Il ricorso non è fondato. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro
subordinato per mutuo consenso tacito ed al fine della dimostrazione della

intercorsi con Poste Italiane s.p.a. tra il giugno 1998 ed il febbraio 2000 per

chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto
lavorativo, la valutazione del significato e della portata del complesso degli
elementi di fatto da cui ricavare detta volontà compete al giudice di merito,
le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non
sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 11 marzo 2014 n. 5887; Cass.
motivato compiutamente e logicamente l’affermazione della risoluzione del
rapporto per mutuo dissenso valutando il comportamento delle parti in
modo esente da vizi logici ed immune da censure di legittimità.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.
P.Q.M.
L Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

4 agosto 2011 n. 16932). Nel caso in esame la Corte territoriale ha appunto

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