Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4863 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25643-2014 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE

MONTUORI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1861/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del

25/09/2014, depositato il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 25643 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

A.M. ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.a.s (OMISSIS) relativamente a spettanze retributive e t.f.r. avendo lavorato come panettiere presso la società fallita ed essendo stato licenziato dalla medesima nonchè riassunto dall’affittuaria dell’azienda.

Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l’istanza perchè formulata oltre un anno dopo il deposito dello stato passivo.

Adito il Tribunale di Napoli dall’ A., l’opposizione è stata rigettata, per quel che ancora interessa, sulla base delle seguenti argomentazioni:

il ritardo non può dirsi fondato su errore incolpevole dal momento che il fallimento risultava dal registro delle imprese; l’opponente ha continuato a lavorare presso la medesima azienda fino a qualche mese prima della proposizione dell’istanza.

Non può ritenersi che l’ammissibilità dell’istanza predetta possa essere fondata sull’omesso avviso da parte del curatore L. Fall., ex art. 92 dal momento che lo stesso curatore ha allegato l’esistenza di presunzioni gravi, precise, concordanti tali da portare a ritenere verosimile la pregressa conoscenza o conoscibilità del fallimento da parte dell’opponente, consistenti: a) nella tempestiva pubblicazione nel registro delle imprese; b) nella prosecuzione del rapporto di lavoro presso la medesima azienda; c) nel fatto che fino a quando aveva ricevuto rassicurazioni sul pagamento dal P., l’opponente non si era preoccupato di verificarne l’intervenuto fallimento, così assumendo un atteggiamento di attesa colposo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione I.S. affidato ai seguenti quattro motivi:

nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 101, 186, 189 e 190 c.p.c. nonchè della L. Fall., art. 99 e art. 24 Cost. per non avere il Tribunale concesso all’opponente rinvio per la precisazione delle conclusioni, ma assunta la causa in riserva sulle istanze istruttorie è direttamente pervenuto alla decisione finale senza accogliere la richiesta di termine per comparse conclusionali e repliche così incorrente in una evidente lesione del diritto di difesa.

Il motivo è manifestamente infondato dal momento che il procedimento disegnato dalla L. Fall., art. 99 appartiene al novero dei giudizi camerali (Cass. 7918 del 2012) con trattazione ed istruttoria semplificata e destrutturata ma a cognizione e contraddittorio pieno, a natura impugnatoria ma con esclusione dell’applicabilità del rito ordinario del giudizio di appello (Cass. 22765 del 2012). Ne consegue che legittimamente, sul piano astratto, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, non abbia provveduto sulle istanze istruttorie (rigettandole implicitamente) e abbia deciso nel merito dell’opposizione.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 92 e 101 per avere il Tribunale ritenuto irrilevante l’omesso avviso da parte del Curatore dell’avvenuta dichiarazione di fallimento ai fini della non imputabilità del ritardo nell’istanza di ammissione allo stato passivo. Viene, in particolare, contestata la legittimità e la correttezza dell’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale non può considerarsi in buona fede chi afferma di aver tardato nel deposito di una domanda di ammissione al passivo per l’omesso avviso L. Fall., ex art. 92 salvo che si tratti di un soggetto dal quale non si può esigere la consultazione periodica del registro delle imprese. Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, in caso di omessa comunicazione ex art. 92 sopra citato, ritiene l’incolpevolezza dell’istante salvo che il curatore non provi che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Nella specie n tribunale ha ritenuto sufficiente al fine d’integrare tale prova l’astratta consultabilità del registro delle imprese e la continuazione dell’attività lavorativa nell’azienda, senza considerare che il ricorrente aveva un turno di lavoro notturno (dalle 21 p.m. alle 6 a.m.) e che aveva formulato istanze istruttorie al riguardo.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 184 e 189 c.p.c. nonchè della L. Fall., art. 99, comma 7 per la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dal ricorrente al fine di dimostrare l’irrilevanza ai fini della conoscenza del fallimento del debitore dello svolgimento dell’attività lavorativa nella medesima azienda sia in ordine agli orari sia in ordine all’ubicazione del laboratorio di panetteria rispetto agli uffici amministrativi, sia in ordine alle rassicurazioni sul pagamento avute dal P.. Il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare implicitamente tali istanze istruttorie e al contempo ritenere non provata l’incolpevolezza del ricorrente.

Nel quarto motivo la medesima censura viene articolata sotto il profilo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella circostanza, che il ricorrente aveva chiesto di provare, relativa all’orario esclusivamente notturno di lavoro.

Le censure, in quanto logicamente connesse possono essere trattate unitariamente. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato i seguenti principi in ordine agli effetti dell’omesso avviso L. Fall., ex art. 92 su di un’istanza di ammissione al passivo ultratardiva:

a) Ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente (ex multis Cass. 23302 del 2015);

b) il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento (Cass. 21316 del 2015);

c) spetta al giudice di merito la valutazione dell’avvenuta conoscenza. Trattandosi di un accertamento di fatto sfugge al sindacato di legittimità ove non s’incorra in un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La parte ricorrente ha formulato la censura sia come vizio di violazione di legge che in ordine al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione attualmente vigente. Si è rilevato che i principi di diritto sub a) e b) non siano stati osservati dal Tribunale di Napoli, il primo per aperto contrasto con la regola contrassegnata dalla lettera a); il secondo perchè ha equiparato la conoscenza alla conoscibilità, ritenendo che la pubblicazione sul registro delle imprese e la prosecuzione dell’attività lavorativa presso la medesima sede aziendale fossero indici presuntivamente idonei a desumere quanto meno la conoscibilità da parte del ricorrente. Inoltre si è sottolineato che con il rigetto delle istanze istruttorie si è impedito al ricorrente di dare la prova della propria incolpevolezza.

Si ritiene che i principi elaborati da questa Corte e sopra sintetizzati non siano stati correttamente applicati dal giudice del merito che oltre ad aver erroneamente escluso il rilievo dell’omessa comunicazione ha ritenuto assolto l’onere della prova incombente sul curatore mediante la presunzione di conoscibilità e non di conoscenza effettiva dell’avvenuto fallimento. Ulteriore errore logico giuridico è stato quello di ritenere che nonostante l’omesso avviso L. Fall., ex art. 92 il ricorrente fosse ancora tenuto a dover dimostrare la sua incolpevolezza e non invece, come costantemente affermato dalle pronunce soprarichiamate e da altre precedenti (ex multis 4310 del 2012), applicare la regula iuris secondo la quale in mancanza della comunicazione del curatore, la prova da fornire è soltanto quella della conoscenza del fallimento da parte del curatore e non della mera conoscibilità. Infine i capitoli di prova orali, in quanto diretti specificamente a contrastare la circostanza della conoscenza del fallimento non potevano essere rigettati implicitamente senza precisarne le ragioni dell’irrilevanza, risultando soltanto l’esclusione non giustificata del diritto alla prova contraria.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi si conclude per l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso”.

Il Collegio condivide senza rilievi la relazione depositata e per l’effetto assorbito il primo motivo accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli perchè si adegui ai principi di diritto indicati in motivazione.

PQM

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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