Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4862 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25640-2014 proposto da:

CELA INDRIT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di VENEZIA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 105/2014 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA del

4/10/2014, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento contrassegnato dal numero di R.G. 25640 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

Con provvedimento n. 105/2014 reso in data 04.10.2014 dal Giudice di Pace di Venezia, è stato rigettato il ricorso di C.I., con il quale lo stesso si opponeva al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Venezia in data 18.07.2014, eccependo l’illegittimità del decreto, e sostenendo l’apparenza della motivazione dello stesso in quanto fondato sulla decisione della Questura senza considerare che il ricorrente fosse da tempo sul territorio Nazionale, dove lavorava e conviveva con una cittadina italiana; inoltre eccepiva la nullità del decreto per la mancata traduzione dello stesso in una lingua conosciuta dallo straniero, l’illegittimità dell’atto per omessa sottoscrizione del Prefetto e la nullità del provvedimento in quanto non copia conforme ma copia semplice.

A sostegno del rigetto, il Giudice di Pace ha affermato, per quel che ancora interessa:

Non è stato contestato dal ricorrente nè di essere privo del permesso di soggiorno, nè di non aver ottemperato ad un precedente decreto di espulsione pronunciato a suo carico, il quale era efficace al momento dell’emissione e la cui impugnativa è stata peraltro nel frattempo rigettata, nè di essere stato condannato dal Gip di Venezia, con sentenza divenuta irrevocabile, in quanto colpevole di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente, pertanto ritenendo lo stesso persona socialmente pericolosa D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2;

Quanto alla asserita mancanza di traduzione in lingua madre, la censura è destituita di fondamento essendoci la traduzione dell’atto allegata allo stesso nella lingua veicolare scelta dal ricorrente. Nel caso in esame, il provvedimento di espulsione è stato notificato al ricorrente sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Del resto, inoltre, la traduzione in lingua madre appare comunque superflua poichè lo stesso ricorrente ha affermato di comprendere la lingua italiana;

Infondata è risultata l’asserita illegittimità dell’atto per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del Prefetto, in quanto l’amministrazione ha dimesso in causa copia della delega del Prefetto al funzionario competente, il quale risulta aver sottoscritto il decreto de quo;

In merito all’asserita nullità del provvedimento consegnato al ricorrente in quanto non copia conforme ma copia semplice, nulla è stato provato nè è stato chiesto di provare in ordine alla copia consegnata all’opponente. Ne consegue l’infondatezza della censura.

C.I. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza n. 105.2014, sulla base dei seguenti motivi:

Violazione ex art. 111 Cost. per omessa o per insufficiente motivazione o motivazione ridotta a mera formula di stile, dal momento che il Giudice di Pace di Venezia ha rigettato in toto il ricorso e non ha in alcun modo motivato tale sua decisione, se non con una mera formula di stile; pertanto, l’ordinanza dovrebbe essere ritenuta nulla, ovvero, in via subordinata, annullabile laddove si ritenesse comunque sussistente un embrione di motivazione;

Illogicità dell’ordinanza e violazione di legge nella parte in cui non si riconosce la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua albanese. Si ritengono pretestuose le ragioni con le quali il giudice a quo ha fondato il rigetto del motivo relativo alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua nota allo stesso, pertanto si chiede la nullità del decreto di espulsione e della relata di notifica, per i motivi sopra menzionati;

Illogicità e nullità del provvedimento laddove il giudice nulla ha dichiarato in ordine al decreto di espulsione emesso da autorità priva di potere di emanare il provvedimento nè a ciò espressamente delegata, non rilevando la nullità del decreto.

Nullità dell’ordinanza in quanto il giudice non ha rilevato anche d’ufficio l’inesistenza dell’atto in quanto consegnato in copia fotostatica e non in copia conforme all’originale;

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il provvedimento del giudice di pace risulta esaurientemente motivato proprio in ordine ai due profili di censura dell’opponente (pregressa espulsione sub judice e diniego del premesso di soggiorno sub judice). La motivazione risulta del tutto conforme con i parametri indicati dalle S.U. (Cass. S.U. 8053 del 2014).

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto nel provvedimento del Giudice di Pace risulta come la lingua inglese sia stata scelta dallo stesso ricorrente e come tale circostanza risulta anche documentata in atti. Peraltro afferma il giudice di pace che il ricorrente ha espressamente ammesso di comprendere la lingua italiana. Si tratta di un accertamento di fatto incensurabile in questa sede.

Il terzo motivo risulta manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così massimato:

E’ legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1) (Cass.25271 del 2010).

In merito al quarto motivo, se ne rileva la radicale inammissibilità per genericità non essendo stata colpita la ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato relativa all’omessa allegazione e prova in ordine alla copia consegnata al ricorrente.

In conclusione ove si condividano i rilievi sopra svolti il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide senza rilievi la relazione depositata e, conseguentemente, rigetta il ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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