Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4862 del 01/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4862 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 7861-2013 proposto da:
IMPRESA MARIO BELARDI SPA 00522000520, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, l, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO PETRINI, rappresentato
e

difeso dagli avvocati GIAMPIETRO COLOMBINI, LUCIO

VIGNAI;
– ricorrente contro

FERRONI GIANLUCA, TRUPPA GIUSEPPE, FERRONI SUSANNA,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso
la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ISABELLA DE BELLIS SCIARRA;

Data pubblicazione: 01/03/2018

- controricorrenti –

GIOMBINI COSTRUZIONI SPA 01654220548,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio
dell’avvocato SILVIO CARLON’, rappresentato e difeso
dagli avvocati FRANCESCO AUGUSTO DE MATTEIS, STEFANO DI

– con troricorrente incidentale non chè contro

IMMOBILIARE MAGIONESE SRL, VERGONI ROBERTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/09/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHE IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, sia del
ricorso incidentale;
udito l’Avvocato COLOMBINI Giampietro, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese in
atti;
udito l’Avvocato DE RELLIS SCIARRA Isabella, difensore
del resistente che si è riportata agli atti depositati.

FIORE;

RG 7861-2013

FATTI DI CAUSA

1. La società Immobiliare Magionese instaurava un processo
davanti al Tribunale di Perugia facendo valere domanda di

Giombini, con la quale aveva stipulato un contratto d’appalto
avente ad oggetto lavori di ampliamento di un capannone adibito a
deposito di prodotti alimentari, lamentando che negli anni 19961998 si erano verificati allagamenti all’interno del capannone. La
società Giombini chiamava in causa, per essere dalla medesima
garantita, la subappaltatrice società Tecnobloc Toscana in
liquidazione (per conto della società si costituiva nel corso del
giudizio la Mario Belardi s.p.a., assuntrice del concordato
fallimentare) e faceva valere domanda riconvenzionale nei
confronti del progettista e direttore dei lavori, arch. Vergoni;
sempre in via riconvenzionale chiedeva all’attrice il pagamento del
corrispettivo di lavori aggiuntivi, resisi necessari nel corso
dell’opera per “sorprese geologiche”.
Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda, affermando la
responsabilità in solido di tutti i convenuti (le società Giombini
Costruzioni e Mario Belardi, l’arch. Vergoni) e quantificando il
danno in 62.936,03 euro.
2.

La società Giornbini instaurava il giudizio d’appello; si

costituiva l’arch. Vergoni (rimasto contumace in primo grado) e
proponeva appello incidentale, pure proposto dall’impresa Mario
Belardi; intervenivano volontariamente Giuseppe Truppa, Gianluca
e Susanna Ferroni, quali successori a titolo particolare della
posizione della Immobiliare Magionese.
La Corte d’appello di Perugia ha rigettato gli appelli proposti dalla
Giombini, dalla Mario Belardi e da Roberto Vergoni.

condanna al risarcimento dei danni nei confronti della società

3.

L’impresa Mario Belardi propone ricorso per cassazione,

articolato in tre motivi.
Giombini Costruzioni resiste con controricorso con cui fa valere
ricorso incidentale, basato su un unico motivo.
Giuseppe Truppa, Gianluca Ferroni, Susanna Ferroni resistono con
controricorso.

proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria con cui dichiara che l’impresa
è stata dichiarata fallita ed anzitutto eccepisce la tardività del
ricorso incidentale di Giombini Costruzioni (la sentenza impugnata,
pubblicata il 19 novembre 2012, è stata notificata il 16 gennaio
2013 e il ricorso incidentale è stato notificato il 24 aprile 2013).

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sono tre i motivi su cui è basato il ricorso principale.
1. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso per il giudizio: il giudice
d’appello,

nell’affermare

l’inadeguatezza

dell’intervento

di

riparazione del tetto posto in essere dalla Giombini “non ha
minimamente indicato per quali ragioni si è ritenuta inadeguata la
riparazione eseguita”, così come del tutto insufficiente sarebbe il
riferimento della sentenza, sempre a proposito della riparazione,
alla non conformità rispetto a quanto previsto dal contratto.
Il motivo è inammissibile: esso fa infatti riferimento, sia nella
rubrica che nello svolgimento delle argomentazioni, ad un
■pifziA 4,” Aikmau ,n.-AriA” para m etroinon applicabile ratione temporis alla fattispecie.
2. Il secondo motivo e il terzo motivo, trattati unitariamente,
lamentano “violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1656,
1669 c.c.” e “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”:
la società Tecnobloc (e poi la Belardi) non poteva essere ritenuta
2

Gli intimati Immobiliare Magionese e Roberto Vergoni non hanno

solidalmente responsabile in quanto la sua prestazione contrattuale
era limitata alla fornitura in opera della sola struttura prefabbricata
in cemento armato ed era del tutto estranea al sistema di
“smaltimento fognario” dell’immobile, individuato dal giudice di
primo grado quale con,-causa degli allagamenti, aspetto questo sul
quale la Corte d’appello non si sarebbe “minimamente pronunciata
incorrendo così nei vizi di legittimità indicati”.

l’inapplicabile parametro della omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione; dall’altro lato manca, nell’esposizione
dei motivi, il confronto con l’argomento addotto dalla Corte
d’appello in risposta alla doglianza formulata in secondo grado circa
la declaratoria di solidarietà (i lavori ricevuti in subappalto
comprendevano “come ammesso, sia la realizzazione di parte della
copertura che dell’impianto di smaltimento delle acque”),
limitandosi la ricorrente, che non sviluppa le denunciate violazioni
di legge, a genericamente affermare la propria estraneità rispetto
al sistema fognario.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
II. Circa il ricorso incidentale va preliminarmente esaminata
l’eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente.
L’eccezione è fondata. L’impugnazione, proposta una volta decorso
il termine di cui all’art. 325 c.p.c., va considerata tardiva. Per
essere ritenuta ammissibile, occorre ritenere sussistente il
presupposto per l’operatività del disposto dell’art. 334 c.p.c. secondo il quale le parti contro le quali è stata proposta
impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio
possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse
è decorso il termine -, presupposto che la giurisprudenza di questa
Corte individua nel fatto che l’interesse alla proposizione
dell’incidentale sia sorto per effetto dell’impugnazione principale
(cfr., in particolare, Cass. 12387/2016).

3

I motivi sono inammissibili: da un lato viene ancora richiamato

Con il ricorso la società Giombini lamenta “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1299 e 2055 c.c. nonché degli artt. 1669 e
1670 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”:
accertata la responsabilità solidale dell’impresa subappaltatrice, la
Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo di
impugnazione con cui la Giombini lamentava il mancato
accoglimento della domanda di regresso proposta, in via

si poneva quindi come autonomo rispetto all’impugnazione
principale della Mario Belardi e non è sorto in conseguenza della
sua proposizione. Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato
inammissibile.
III. La soccombenza del ricorrente principale e di quello
incidentale determina la compensazione delle spese tra l’impresa
Mario Belardi e la Giombini Costruzioni; quanto invece a Giuseppe
Truppa, Gianluca Ferroni, Susanna Ferroni le spese di lite seguono
la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della Mario Belardi e di Giombini Costruzioni dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale e per quello incidentale a norma del comma 1 bis dello

stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra l’impresa
Mario Belardi e la Giombini Costruzioni, condanna la ricorrente al
pagamento in favore dei controricorrenti Giuseppe Truppa,
Gianluca Ferroni, Susanna Ferroni delle spese del giudizio che
liquida in euro 5-0°, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali
(15%) e accessori di legge.
4

preventiva, nei confronti della Mario Belardi. L’interesse a proporla

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della
ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Chiara Besso Marcheis

Bruno Bianchini

C-N\

Il PigtzIonario Gudiziene.
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sezione Civile, il 12 settembre 2017.

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