Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4861 del 28/02/2014

Civile Sent. Sez. L Num. 4861 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 29479-2010 proposto da:A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13,
presso lo studio dell’avvocato ANGELUCCI GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BROZZI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
7

contro

REGIONE LAZIO C.F. 80143490581, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 – AVVOCATURA

Data pubblicazione: 28/02/2014

REGIONE LAZIO,

presso

lo

studio dell’avvocato

COLLACCIANI ANNA MARIA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2966/2007 della CORTE

5641/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato ANGELUCCI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2007 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.11.2007, la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo
grado, riteneva infondata la domanda proposta da A.A., che m.sul
presupposto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Regione Lazio e che
detta Regione le aveva notificato copia della determinazione che disponeva il suo
trasferimento dal I luglio 20002 presso la città di Formia alle dipendenze
agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 14 del 1999 1…lamentava che il predetto
trasferimento si poneva in contrasto con tale legge, in quanto il suo articolo 13 comma 1
prescriveva che, ai fini dell’assegnazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti, la Regione provvedeva a trasferire agli enti locali il proprio
personale che, al momento del conferimento risultasse preposto all’esercizio delle funzioni
e dei compiti oggetto del conferimento stesso. Su tale premessa, la ricorrente chiedeva la
disapplicazione del provvedimento regionale, dal momento che l’accertamento della
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge risaliva non “al momento del
conferimento”, ma ad un anno prima, e cioè al 20 luglio 2001 e non all’epoca del
trasferimento disposto con nota del 17 giugno 2002, laddove, con note di servizio del 19
ottobre e del 15 novembre 2001 era stata già comandata a svolgere altre attività proprie
della Regione.
Nel pervenire a tale decisione, la Corte territoriale osservava che non erano sufficienti a
dimostrare il diritto della A.A. a non essere trasferita gli ordini di servizio, perché era
dimostrato e provato che in epoca precedente il rapporto lavorativo fosse squilibrato tra le
attività conferite al Comune rispetto a quelle di competenza della Regione e non era stato
provato che successivamente lo stesso rapporto risultasse ribaltato al momento del
conferimento del nuovo incarico al Comune.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la A.A., affidando l’impugnazione a tre
motivi.
Resiste la Regione Lazio, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 5,
per omessa motivazione su punto decisivo della controversia e per omessa valutazione
1

dell’amministrazione comunale per rientrare essa tra il personale regionale da assegnare

dei documenti prodotti in giudizio, osservando che la legge regionale prescrive che, al fine
dell’assegnazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale
che, al momento del conferimento, risulta preposto all’esercizio delle funzioni e dei compiti
oggetto del conferimento stesso.
Data rilevante ai fini di tale valutazione era quella del conferimento e per attività svolta
di giunta, quella che rientrava nelle suddette funzioni per una frazione superiore al 50%.
Nel caso specifico la ricorrente aveva impugnato il trasferimento rilevando che
l’accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il trasferimento previsti dalla I. r.
14/99 risaliva al 20.7.2001 (un anno prima del trasferimento) e non al momento del
conferimento. Osserva che è stata omessa la valutazione dei documenti nn. 4 e 5 della
produzione di parte della A.A. che, se presi in esame, avrebbero condotto il giudice del
gravame a rigettare l’appello proposto, confermando la ritenuta illegittimità del
provvedimento di trasferimento. Evidenzia che dai documenti prodotti in un uno con la
memoria difensiva di costituzione con contestuale appello incidentale emerge la
circostanza per cui essa ricorrente, alla data presa in considerazione dalla sentenza (luglio
2002) nello svolgere il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione espletava
mansioni di competenza dei Comuni in misura inferiore rispetto alle altre facenti parte dei
propri compiti. Assume che nella nota 12.11.2002 (doc. 5) si attesta, invero, che essa
A.A., alla data del 20.7.2001, risultava svolgere compiti istruttori di servizio UMA
limitatamente all’orario con il pubblico, mentre alla data del 1.7.2002 svolgeva
prevalentemente compiti e funzioni non oggetto di delega di cui alla I. r. 14/99 e nella nota
29.8.2003 (doc. 4) risulta che alla data del conferimento delle funzioni ai Comuni (1.7.2002)
la stessa A.A. ed altra dipendente espletavano prevalentemente compiti e funzioni non
oggetto di delega, precisandosi che non risultava alcun documento idoneo a stabilire le
quote di attività dedicate alle attività delegate. Aggiunge cha la circostanza dalla sentenza
ritenuta non dimostrata (variazione del rapporto con svolgimento di mansioni di
competenza dei comuni in misura inferiore rispetto alle altre facenti parte dei propri
.. compiti) era, invece, provata, anche perché non contestata ed ammessa dalla Regione
Lazio con nota 29.8.2003 indirizzata a tre uffici della stessa Regione, ove si rappresentava
che, alla data del conferimento delle funzioni ai Comuni, la A.A. svolgeva
prevalentemente compiti e funzioni non oggetto di delega.
2

prevalentemente nella funzione da conferire doveva intendersi, secondo la deliberazione

Le note menzionate erano, dunque, documenti idonei a comprovare lo svolgimento di
mansioni non oggetto di delega poiché redatte e sottoscritte dal Dirigente della stessa
Struttura che aveva compilato l’elenco dei nominativi dei dipendenti da trasferire.
Osserva, infine, la ricorrente che le sentenze relative ad altri due dipendenti svolgenti le
medesime funzioni da essa espletate erano state di tenore favorevole ai dipendenti.
Con il secondo motivo, la A.A. deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n.
controversia, non essendo stato conferito rilievo alla circostanza che, con gli ordini di
servizio del 19 ottobre 2001 e n. 9 del 15 novembre 2001, le erano state attribuite
mansioni che avevano comportato il ridimensionamento di quelle rientranti nelle materie
delegate ed essendo risultato che, al momento del conferimento (giugno 2002), l’attività
delegata svolta era inferiore a quella attribuitale in materia di competenza della Regione e
che, quindi, non poteva essere trasferita. Sostiene che, con i citati ordini di servizio, essa
ricorrente era stata comandata a svolgere mansioni non meramente aggiuntive a quelle
svolte in precedenza, ma mansioni all’interno del suo orario di lavoro che avevano
notevolmente ridotto, dalla data presa erroneamente a riferimento dalla Regione, il
20.7.2001, le mansioni svolte nelle attività delegate, donde la erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui aveva statuito che i menzionati ordini non avrebbero provato
la variazione delle mansioni dedotte nel senso della cessazione della eccedenza.
Evidenzia che risulta provata la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore addebitato
al giudice e la pronuncia emessa che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa.
Con il terzo motivo di impugnazione, rileva la nullità della sentenza per errores in
procedendo e, specificamente, per violazione dell’art. 2697 c. c. in relazione alla implicita
mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall’appellata in sede di gravame
incidentale con richiamo a quelle già articolate in primo grado.
Con i primi due motivi si deducono contestualmente violazioni di diritto e vizi dell’iter
argomentativo, sollecitandosi una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita
in questa sede di legittimità, posto che la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il
potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo,
bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in
via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
3

5 c.p.c., per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della

valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), a ciò
conseguendo che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel
insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento
logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 27 aprile 2005 n. 8718; Cass. 7
marzo 2006 n. 4842, Cass. 12 maggio 2006 n. 11034, Cass. 15 giugno 2006 n. 137839).
Nella specie si deducono fatti nuovi e si fa riferimento a risultanze istruttorie e documentali
(che non si allegano nella loro interezza al ricorso stesso) che non risulta dal ricorso
medesimo che siano state acquisite tempestivamente e ritualmente al processo.
Al riguardo è stato affermato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate
questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente,
al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di
allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la
veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr., da
ultimo, Cass. 18 ottobre 2013, Cass. 22 gennaio 2013 n. 1435). Ciò è coerente con il
principio in forza del quale nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione
della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto
proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da
quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o,
nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati
sugli stessi elementi di fatto dedotti (cfr. Cass. 26 marzo n. 2012 n. 4787).
Nella specie, la ricorrente non ha precisato, al di là della indicazione del luogo di
produzione delle note della Regione richiamate (allegazione alla memoria di costituzione
in grado di appello), in quali termini era stato posto richiamo alla stesse nell’atto difensivo
in sede di gravame, sì che le stesse dovessero essere oggetto di specifico esame da parte
4

ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o

della Corte territoriale, e quali fossero stati gli sviluppi della controversia che ne avevano
determinato la necessità di produzione (quanto meno per la nota del 12.11. 2002) solo in
appello, in dispregio del divieto di produzione di nuovi documenti in tale grado di giudizio,
salva la dimostrata impossibilità di relativa produzione in prime cure. Peraltro, è la stessa
ricorrente, nel riportare sia pure parzialmente il contenuto della nota del 29 agosto 2003, a
indicare che nella stessa era comunque precisato che non risultava alcun documento che
delegate, sicchè anche da tale punto di vista non si comprende in che termini potesse
essere apprezzata la sussistenza del requisito e nella presente sede il carattere decisivo
della risultanza asseritamente non valutata dalla Corte del merito.
La diversa valutazione degli ordini di servizio del 19 ottobre 2001 e di quello n. 9 del 15
novembre 2001 cui si riferisce il secondo motivo di impugnazione si fonda sul rilievo che
dagli stessi emergerebbe che, alla data di adozione del provvedimento di trasferimento, e
qualora l’accertamento fosse stato compiuto al momento del conferimento, la A.A. era
stata comandata a svolgere delle attività proprie della Regione. Al riguardo deve
osservarsi, a prescindere dalla considerazione che il dato è necessario ma non sufficiente
a dimostrare l’esclusione della A.A. dalla rosa dei dipendenti da trasferire, essendo
necessario altresì che i compiti e le funzioni non oggetto di delega fossero svolti per una
frazione superiore al 50% rispetto a quella dell’ attività rientrante nelle competenze oggetto
di conferimento, che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate,
sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle dette risultanze
documentali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Una
censura siffatta e’, però, inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di
legittimita’, limitata, per quanto già detto, al controllo della motivazione ed alla verifica
dell’impiego di un iter argomentativo privo di vizi logico giuridici.
Quanto alla doglianza espressa nel terzo motivo, deve ritenersi che il suo esame sia
assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, non mancando il Collegio di rilevare la
inidoneità della sua formulazione, priva di ogni richiamo al contenuto delle richieste
istruttorie articolate nei precedenti gradi di giudizio, dei quali si lamenta la mancata
ammissione.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere complessivamente
respinto.
5

consentisse di stabilire analiticamente le quote di attività lavorative dedicate alle materie

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi

Così deciso in ROMA, il 7.1.2014

professionali, oltre accessori come per legge.

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