Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4861 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 2904-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATJRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIMOTOR SRL, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SARRA MAURIZIO EUSTACHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 285/1/13, depositata il 3 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto il ricorso col quale Unimotor S.r.l. aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte ipocatastali versate in relazione ad atto di compravendita concluso il 23 maggio 2008;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– nella fattispecie veniva in considerazione un contratto di sale and lease back avente ad oggetto un opificio non ultimato perchè consegnato al grezzo, e da ultimare (per “gli allacciamenti dei servizi igienico-sanitari, i tramezzi, i pavimenti ed ogni altra rifinitura”), secondo clausole contrattuali, con oneri a carico della parte utilizzatrice;

– trattandosi di bene non ultimato “non poteva essere assoggettato all’imposta stabilita per i beni strumentali” ma (diversamente) doveva trovare applicazione (a fronte di atto soggetto ad Iva) il regime fiscale previsto dal D.Lgs. n. 37 del 1990, art. 10, comma 2 e, con questo, l’imposta determinata in misura fissa in ragione del principio di alternatività posto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso Unimotor S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – l’Agenzia ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1,10 e 1-bis della tariffa allegata, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alla novella legislativa di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, conv. in L. n. 248 del 2006, – per le cessioni di beni immobili strumentali, siano questi ultimati o meno, le imposte ipotecarie e catastali debbono trovare applicazione in misura proporzionale (nella fattispecie con riduzione alla loro metà);

2. – il ricorso è fondato e va accolto;

3. – nella fattispecie non è controverso, tra le parti, che abbia formato oggetto di cessione un opificio industriale e, ad ogni modo, un immobile strumentale all’esercizio dell’impresa; e, del resto, il contratto d’impresa socialmente tipico, che va sotto la denominazione di sale and lease back (vendita con leasing di ritorno), è quel contratto col quale, com’è noto, un’impresa vende un proprio bene, di natura strumentale per l’esercizio dell’impresa, ad una impresa di leasing (concedente), la quale contestualmente lo concede in leasing all’alienante (utilizzatore) che, a sua volta, corrisponde per l’utilizzazione del bene un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto di opzione, per un predeterminato prezzo (cfr., già, Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 maggio 2018, n. 13305; Cass., 11 settembre 2017, n. 21042);

3.1 – il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, conv. in L. n. 248 del 2006, ha disposto nei seguenti termini:

“Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’art. 2″ sono aggiunte le seguenti:”, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, numero 8-ter)”;

b) dopo l’art. 1 della Tariffa è inserito il seguente:

“1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter), anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento””;

– il successivo citato art. 35, comma 10-ter, nel testo vigente ratione temporis, ha quindi previsto che: “Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter), del, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’art. 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dalla L. 25 gennaio 1994, n. 86, art. 14-bis, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1 ottobre 2006.”;

3.1 – come reso esplicito dalle riportate disposizioni, – che ai fini tanto della modulazione delle imposte quanto della loro riduzione, fanno riferimento “a cessioni di beni immobili strumentali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter), anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto”, – le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, ed anche se questi “assoggettati all’imposta sul valore aggiunto”;

– il riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali “fabbricati o… porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”), e ciò indipendentemente, quindi, dall’assoggettamento ad Iva delle relative cessioni;

– del resto, in detti termini la Corte ha già interpretato le disposizioni normative in trattazione, rilevando che in tema d’imposte ipotecarie e catastali, “a seguito delle innovazioni apportate al D.Lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA.” (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284);

3.2 – a fronte, pertanto, della certa natura strumentale dell’immobile che, nella fattispecie, ha formato oggetto di cessione, alcun effetto dirimente può riconoscersi al principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro ed ipocatastale, – qual posto a fondamento della gravata sentenza in relazione al rilevato stato grezzo dell’immobile ceduto (e, così, non ultimato; v., peraltro, Cass., 18 novembre 2016, n. 23499, per il rilievo che le cessioni di beni strumentali non ultimati sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell’esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, “ove avvengano nell’ambito del circuito produttivo … mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda all’ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposta di registro”), – posto che, per quanto sin qui rilevato, proprio detto principio di alternatività non trova (qui) applicazione in ragione delle disposizioni di deroga sopra ripercorse;

4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – nè risultando, dal controricorso e dalla stessa gravata sentenza, l’esistenza di questioni non esaminate dal giudice del gravame perchè assorbite, – la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto da Unimotor S.r.l.;

5. – le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da Unimotor S.r.l.; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna Unimotor S.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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