Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4861 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25498-2014 proposto da:

PREFETTO DI CUNEO, CF. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 131/2014 del GIUDICE DI PACE di CUNEO, emessa

il 03/07/2014 e depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento contrassegnato con numero di R.G. 25498 del 2015.

“Nel 2014, il Prefetto di Cuneo emetteva decreto di espulsione amministrativa nei confronti di B.L., cittadino albanese.

Il Giudice di Pace di Cuneo ha annullato il provvedimento di espulsione a carico di B.L. peerchè il provvedimento impugnato era stato disposto non già dal prefetto, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 ma da altra figura che appariva non titolata di diritto a sostituirlo in tutte le sue funzioni e attribuzioni. Pertanto, dal momento che a firmare l’atto risultava un soggetto diverso da quello ex lege previsto, il provvedimento risultava viziato da incompetenza e quindi suscettibile di annullamento.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal Prefetto di Cuneo affidato ai seguenti motivi:

1) Vizio di ultrapetizione. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il ricorrente evidenzia che il B., nel suo ricorso al Giudice di Pace, non avrebbe censurato il decreto di espulsione per vizio di incompetenza dell’organo che lo aveva emanato, formulando invece altre e diverse censure. Il vizio di incompetenza del provvedimento espulsivo è stato rilevato d’ufficio dal Giudice di Pace in violazione dell’art. 112 c.p.c..

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 e del D.M. Ministero dell’Interno 18 novembre 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente contesta il Giudice di Pace di aver ignorato quanto previsto dalla tabella B richiamata dal D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 e la figura della delega amministrativa, in quanto avrebbe ritenuto che la funzione di emissione del decreto di espulsione non fosse mai delegabile dal Prefetto a un Vice Prefetto Aggiunto, essendo lo stesso nullo per incompetenza.

I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Premessa la rilevabilità d’ufficio della sussistenza del potere di emettere il provvedimento di espulsione da parte del Prefetto, deve osservarsi che è orientamento consolidato di questa Corte che è legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (Prefetto, Vice Prefetto Vicario e Vice Prefetto Aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 25271 del 2010; 15190 del 2015).

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto”.

Il Collegio aderisce senza rilevi alla relazione depositata e per l’effetto accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta l’opposizione al provvedimento espulsivo a carico di B.L. n. 37 del 2014, compensando le spese di lite di entrambi i procedimenti in considerazione della natura della controversia.

PQM

Accoglie il ricorso e rigetta l’opposizione al provvedimento di espulsione a carico di B.L. n. 37 del 2014 emesso dal prefetto di Cuneo. Compensa le spese di lite del giudizio di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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