Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4861 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4861 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 22991-2014 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.P. 80078750587,

in

persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
4918

avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO,
CHERUBINA CIRIELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GENOVESI

RAFFAELE

C.F.

GNVRFL40C16H501Z,

Data pubblicazione: 11/03/2016

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMONE DE
SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
GENOVESI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RAFFAELE GENOVESI, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 1335/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2014 r.g.n.
354/2011;

A
)

dita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;
udito L’Avvocato GENOVESI RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

RG 22991-14 n. 5 ud 15-1215

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma,
accoglieva la domanda di Genovesi Raffaele proposta nei confronti dell’INPS
avente ad oggetto l’annullamento della graduatoria delle procedure selettive

incarichi di Coordinatore generale nell’ambito dell’Avvocatura e dei
provvedimenti del Direttore Generale con i quali erano stati attribuiti i
singoli incarichi di coordinamento con conseguente declaratoria del suo
diritto alla nomina di Coordinatore Generale dell’Avvocatura INPDAP e
condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze retributive ed
al risarcimento del danno.
La Corte del merito, e per quello che interessa in questa sede, poneva a
base del

decisum

il rilievo fondante secondo il quale il sub criterio

elaborato dalla Commissione esaminatrice, in ragione del quale nel caso di
pluralità d’incarichi di coordinatore svolti nel stesso periodo di tempo
veniva valutato soltanto l’incarico di livello più elevato, era illegittimo
perché connotato da eccesso di potere rispetto al regolamento che non
autorizzava la Commissione ad introdurre nuovi criteri ed era stato adottato
quando le domande di partecipazione al concorso erano già state presentate.
In particolare, osservava la Corte territoriale, nella specie al Genovesi
era stato applicato il richiamato sub criterio per il periodo temporale di
sovrapposizione dell’incarico di coordinatore di settore e di coordinatore
generale con conseguente irrilevanza dell’incarico di coordinatore di
settore nel periodo di sovrapposizione nonostante il Regolamento prevedeva,

interne per titoli professionali e di servizio per l’attribuzione degli

?
per la valutazione dei titoli di servizio, distintamente gli incarichi di
coordinatore generale e quelli di settore senza alcuna specifica previsione
con riferimento all’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi
ricoperti.
Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione in Ragione di un’unica

Resiste con controricorso la parte intimata.
Vengono depositate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1324, 1362, 1363 e segg. cc in violazione dell’art. 10 del Regolamento
approvato con delibera 1112 del 1999 e successivamente modificato con
delibera n.1510 del 2001, nonché violazione degli artt. 1324,1362 e 1363 e
segg cc in relazione all’art. 5 del bando allegato alla delibera n.1583 del
2002 nonché in relazione ai verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del
26 giugno 2002 e n. 3 del 29 luglio 2002.
Sostiene l’Istituto ricorrente che la Corte del merito senza tener conto del
tenore delle delibere n.1112/99 e 1510/2001 e senza considerare l’ampia
motivazione contenuta nel 1° verbale della Commissione ha considerato
illegittima la scelta della Commissione di non procedere ad una mera

&Lei
sommatoria dei titoli posseduti dai candidati e tanto sul fondante rill -gp- a
le deliberazioni del C.d.A. avevano attribuito alla Commissione la
discrezionalità di calibrare, in considerazione della situazione di prima
indizione del bando, i criteri per l’attribuzione dei punteggi per titoli.
Altrettanto erronea e violativa dei principi dell’onere della prova,

2

censura.

aggiunge l’INPS, è la sentenza impugnata laddove afferma l’illegittimità
del criterio dell’incumulabilità in ragione della circostanza dell’avvenuta
adozione del relativo criterio quando le domande di partecipazione erano
già state presentate, pur in carenza di dimostrazione dell’avvenuto esame
delle domande e dei carricula dei candidati.

Ritiene la Corte che non può fondatamente assumersi, anche con riferimento
ai soli stralci delle richiamate delibere trascritti nel ricorso, che una
interpretazione conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale possa
condurre a ritenere che con le delibere in parola la Commissione sia stata
autorizzata, in considerazione della prima indizione delle procedure
concorsuali, ad introdurre criteri di valutazione integrativi o modificativi
di quelli stabiliti a. regime dalle delibere stesse. Né a tanto può indurre
il mero rilievo della non spettanza, nel caso di doppio simultaneo incarico,
di plurima retribuzione ovvero della non ammissibilità di doppi incarichi di
coordinamento.
Siffatte previsioni per vero non rilevano ai fini di cui trattasi in quanto
non attengono al profilo della valutabilità del plurimo diversificato e
contemporaneo incarico.
Né nella specie non può non venire in considerazione la circostanza che gli
incarichi fatti valere attenevano a compiti ben distinti ed esprimevano
professionalità diversificate non sovrapponibili fra loro in ordine alle
quali il regolamento prevede due distinti punteggi. Infatti, come
sottolineato nella sentenza impugnata’ e non contestato dall’INPS, il
coordinatore di generale svolge attività di natura relazionale con gli

3

La censura non é accoglibile.

organi e con i terzi, nonché propositiva ed organizzativa in ordine
all’intera struttura e d’indirizzo e controllo nei confronti del singolo

coordinatore di settore, invece, ha compiti di valenza
settore. Il
soprattutto professionale, ossia di controllo e di indirizzo degli avvocati
appartenenti al settore.

l’attribuzione di distinti punteggi in relazione agli incarichi di cui
trattasi senza alcuna specifica disposizione di assorbimento di punteggio
per il caso di contemporaneità d’incarico, palesando in tal modo la volontà
di volere valutare, ai fini cui trattasi, separatamente la specifica
professionalità al fine di selezionare quella di maggiore spessore per il
buon funzionamento dell’organizzazione è del tutto contrario ai criteri
legali d’interpretazione ipotizzare che contrariamente a quanto palesato
nei suddetti atti la commissione sia stdrocutorizzata ad introdurre criteri
correttivi tali da sottovalutare la maggiore professionalità desumibile
dallo svolgimento contemporaneo degli incarichi. D’altro canto non è
plausibile che il C.d.A. abbia demandato alla Commissione esaminatrice il
compito di sanzionare, attraverso la previsione di criteri di punteggio in
deroga a quelli previsti a regime,l’inosservanza del divieto di cumulo
d’incarichi.
Sulla base delle esposte considerazioni nelle quali rimangono assorbite le
ulteriori critiche il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, coma l

quater,

del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.1, coma 17, della L.

4

E’ chiaro, quindi, che se il regolamento ed il bando prevedono

h.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente

di un ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

ricorso.

P.Q.M.

• delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi
ed E. 3500,00 per compensi oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,
comma I guater,

del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.1, coma 17,

della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente

di un ulteriore importo a titolo di

o ributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015
Il Presidente
Dott. R7opStile

Il Consigliere est.
Dott. Giusj.pe Napoletano

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CORTE SUPREMA DI cAssAziONE
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La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento

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