Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4861 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4861 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 28145-2014 proposto da:
RUSSO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 126, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIA GINEFRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE D’ANTONIO;
– ricorrente contro

CONDOMINIO

PALAZZO

FLORIANA,

in

persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO, 18,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRANCACCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO VUOLO;

Data pubblicazione: 01/03/2018

- controricorrente nonchè contro

DE MAIO ANNA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3449/2014 del GIUDICE DI PACE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

dal Consigliere

11/07/2017

ANTONIO ORICCHIO.

2

6

Dott.

di NOCERA INFERIORE, depositata il 01/07/2014;

Rilevato che :
è stata impugnata da Russo Gaetano la sentenza n.
3449/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore con
ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito con
controricorso del Condominio intimato di cui in epigrafe;

nel giudizio innanzi al

Anna), chiamata in causa
sunnominato G.d.P. .

Tale ultimo giudicante, per completezza dell’esposizione,
aveva rigettato l’opposizione « a D.I. concernente
l’ingiunzione di pagamento della somma di C 753,29
(dedotta da atti di parte non da sentenza gravata resa senza
neppure “concisa esposizione” ex art. 45, co. 17 L. n.
69/2009).
Il Condominio resistente ha depositato memoria.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 633 ss c.p.c. in
relazione all’art. 634 c.p.c..
Viene, nella sostanza, dedotta l’insufficienza degli atti in
base ai quali vene emesso il D.I. opposto.
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non ha svolto attività difensiva l’altra intimata parte (Di Maio

Il motivo è inammissibile.
Parte ricorrente, in dispregio dell’onere – ad essa
incombente- di autosufficienza del ricorso si limita a
dedurre la “infondatezza e la non regolarità della
documentazione posta a fondament0” del D.I.

scarto fra le date ed i documenti relativi ai lavori di una
scossalina in lamiera per cui si controverte.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697.co. I c.c..
Il

ricorrente

si

duole

della

ritenuta

infondatezza

dell’opposizione a D.I. proposta dallo stesso.
Il Giudice di prime cure ha, con propria valutazione non
colta dalla parte ricorrente, valutato che l’opponente non
aveva adempiuto all’onere probatorio ad esso incombente,
per di più in considerazione del fatto che lo stesso era
presente all’approvazione dei lavori (poi disconosciuti) e che
aveva avuto conoscenza delle delibere condominiali del 26
giugno 2008 e del 29 gennaio 2009 con la notifica dei
relativi verbali nei quali venivano approvati i lavori, il
bilancio e le riparazioni.
Il motivo qui in esame è, perciò, infondato.
3.-

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c..

4

Nulla trascrive ed indica specificamente quanto al preteso

Il motivo basato, ancora una volta, su generiche
contestazioni quanto al credito azionato con D.I. e
pretesamente “non rivestito delle qualità ricercate dall’art.
633 c.p.c.” risulta infondato alla stregua delle considerazioni
innanzi già svolte quanto alla conoscenza, alla notifica dei

delle spese dei lavori.
Il motivo va, quindi, respinto.
4.

Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di

violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 c.c..
Parte ricorrente deduce, in breve, una pretesa gestione delle
attività condominiali da parete di persona diversa
dall’amministratrice (una s.a.s. dell’amministratrice
Mariolina Ferrara).
Il motivo è del tutto inammissibile.

Quella posta col motivo qui in esame, costituisce -allo stato
degli atti- questione nuova (non risultante come già svolta nei
pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in
difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.
Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.
Infatti ” i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a
pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel
tema del decidere del precedente giudizio, non essendo
prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni
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verbali ed, addirittura, alla partecipazione all’approvazione

nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di
merito né rilevabili d’ufficio.” ( Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30
marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c. e dell’art. 24 Cost.”.
Il motivo, del tutto perplesso nella sua scarna formulazione
(giacchè, come è bene ricordare, una cosa è la violazione di
legge ed altra la falsa applicazione della stessa) non è
fondato.
La decisione gravata, pur se con breve motivazione, afferma
che , nel caso di specie era il proprietario dell’immobile a
dover rispondere degli oneri condominiali per cui è causa.
Il motivo, attesa pertanto la sua infondatezza, va respinto.
6.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi epsost,
affermato e ritenuto, va rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

6

5.- Con il quinto motivo si deduce la “violazione o falsa

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

pagamento in favore del contro ricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 1.200,00, di cui C

del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’11
luglio 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

O I MAR. 2318

200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura

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