Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4860 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4860 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 24545-2009 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e
2013
3703

CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 28/02/2014

PRO

SER

VALCAMONICA

COOPERATIVA

SOCIALE

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA C.F. 01554280980, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e

FORTUNAT, giusta delega in atti;
– controri corrente –

sul ricorso 24630-2009 proposto da:
PRO

SER

VALCAMONICA

COOPERATIVA

SOCIALE

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA C.F. 01554280980, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ICHINO PIETRO,
ANDREA FORTUNAT, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e
CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

difende unitamente agli avvocati ANDREA MUSTI, ANDREA

- controricorrente nonchè contro

ESATRI S.P.A.;
– intimata –

e sul ricorso 28237-2009 proposto da:
SER

VALCAMONICA

COOPERATIVA

SOCIALE

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA 01554280980, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANDREA MUSTI, ANDREA
FORTUNAT, giusta delega in atti;;
– ricorrente contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e
CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

ESATRI S.P.A.;
– intimata –

PRO

avverso la sentenza n. 384/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 08/11/2008 R.G.N. 610/2,007;
avverso la sentenza n. 317/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 22/08/2009 r.g.n. 654/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso INAIL, inammissibilità, in
subordine rigetto della PRO SER A.R.L. per il R.G.N.
24545/2009 e 24630/2009; rigetto per il R.G.N.
28237/2009.

udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 24545/09 e 24639/2009 — Proser Valcamonica/Inail e mai! / Proser Valcamonica – ai quali è
riunito RG 28237/09 Proser Valcamonica ./Inail
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata 1’8/11/2008 ( n 384/2008) la Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla soc.
Coop Pro Ser Valcamonica contro la cartella esattoriale, notificata su richiesta dell’Inail, per il

riclassificazione dell’attività svolta dalla Cooperativa .
L’Istituto , all’esito di un accertamento ispettivo, aveva rilevato che i soci lavoratori erano addetti
in via continuativa ad attività accessorie di produzione presso la soc Dalmine spa e poi presso la
DMV Stailess Italia, aziende metalmeccaniche, e non quindi ad attività di fattorini, inservienti e
addetti a piccola e generica manutenzione, per i quali era stata accesa la posizione assicurativa ed
applicata la voce di tariffa 0811 . L’Istituto aveva , pertanto, chiesto le differenze sui premi in base
ad una nuova classificazione dell’attività svolta dalla Cooperativa in applicazione della voce
tariffaria 6211.
La Corte territoriale ha escluso che la riclassificazione effettuata dall’Inail determinasse la
violazione degli articoli 49 della legge numero 88 del 1989, e degli articoli l’, 2 e 3 del decreto
legislativo numero 38 del 2000, normativa che attribuiva all’Inps l’inquadramento delle aziende.
Ha ritenuto fondata la pretesa dell’Istituto di applicazione della diversa tariffa avuto riguardo agli
accertamenti svolti dall’ispettore, alle dichiarazioni rese dalla stessa Cooperativa nel ricorso in
opposizione alla cartella ed ai risultati della prova testimoniale.
La Corte ha , poi, escluso che l’art 4, comma 3, della legge n 381/1991, previsto per l’INPS, che
stabiliva la totale esenzione contributiva per il personale svantaggiato , potesse essere applicato
all’Inail, così come richiesto dalla Cooperativa, considerata la diversità del sistema assicurativo
dell’Inail rispetto a quello dell’Inps.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione sia l’Inail che la ProSer Valcamonica ( RG n .
24545/09 e 24639/2009 ) . Entrambe le parti resistono depositando controricorso .La soc Esatri,
concessionaria, è rimasta intimata.
Con altra sentenza depositata il 22/8/2009 ( n 317/2009) la Corte d’appello di Brescia ha
confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dalla soc. Coop Pro Ser
Valcamonica contro la cartella esattoriale, notificata su richiesta dell’InaiLavente ad oggetto come
la precedente il recupero dei maggiori premi pretesi dall’Istituto a seguito di riclassificazione
dell’attività svolta dalla cooperativa a decorrere dal 1992 .

recupero dei maggiori premi pretesi dall’Istituto a decorrere dall’1/1/1998 a seguito di

Anche in detto procedimento la Corte territoriale ha escluso la denunciata violazione degli articoli
49 della legge numero 88 del 1999, e degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo numero 38 del
2000 ed ha ritenuto l’inidoneità della tariffa sino ad allora applicata nella determinazione dei premi
ed invece fondata la richiesta dell’Inail di determinazione dei premi in base alla voce tariffaria
6211.
La Corte , infine, anche in detto procedimento ha escluso che l’art 4 , comma 3, della legge n
381/1991, previsto per l’INPS, potesse essere applicato all’Inail .

l’Inail con controricorso .La soc Esatri è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve disporsi la riunione di tutti i procedimenti atteso clic quelli iscritti al
RG n 24545/09 e al RG 24639/2009 sono stati proposti avverso la medesima sentenza della Corte
d’appello di Brescia n 384/2008, e quello iscritto al RG 28237/09, pur proposto avverso altra
sentenza della medesima Corte d’appello ( n 3 17/2009 ) , affronta le medesime questioni oggetto
dei precedenti ricorsi e, dunque sussistono ragioni di connessione che ne giustificano la trattazione
unitaria con gli altri due ricorsi .
Con il ricorso RG n 24545/09 avverso la sentenza n 384/2009 l’Inail denuncia, con il
primo motivo, vizio di motivazione.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la nuova tariffa 6211 solo a decorrere
dall’1/1/1998 sul presupposto che gli elementi di prova forniti dall’Istituto non fossero sufficienti
a provare il tipo di lavorazione per il periodo antecedente il 1998.
Con il secondo motivo denuncia ancora vizio di motivazione rilevando che la sentenza era in
contrasto con altra sentenza ( n 317/2009) emessa tra le stesse parti dalla stessa Corte d’appello con
cui )401 giudice di merito aveva totalmente rigettato la domanda della Cooperativa anche in
relazione al periodo anteriore al 1998 con la conseguenza di un palese contrasto di giudicatiLa Cooperativa Proser Valcamonica con i ricorsi RG n 24630/09, avverso la sentenza n
384/2009, e RG 28237/2009 avverso la sentenza n 317/2009 nonché con il ricorso incidentale
proposto nel procedimento RG 24545/2009 formula i motivi che seguono.
Con il primo motivo la Cooperativa denuncia violazione dell’articolo 49 della legge numero 88
del 1989, degli articoli 1, 2,3 del decreto legislativo numero 38 del 2000 e del decreto ministeriale
del 12 dicembre 2000.
Osserva che l’articolo 49 dispone che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Inps
ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali; l’articolo 2 del decreto legislativo numero 38

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Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la Proser Valcamonica formulando tre motivi. Resiste

citato a sua volta dispone che ai fini dell’individuazione delle tariffe da corrispondere all’Inail i
datori di lavoro siano classificati in conformità a quanto disposto dall’articolo 49 citato.
La norma prevede inoltre che per i settori non ricadenti nell’ambito dell’articolo 49 citato e per i
soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, l’Inail qualora ritenga la classificazione operata
dall’Inps non conforme all’attività effettivamente svolta dal datore di lavoro, non può operare una
diversa classificazione ma deve chiedere all’Inps di attribuire la classificazione ritenuta corretta.
La Cooperativa censura inoltre la sentenza nella parte in cui ha escluso che l’attività da essa

manufatti metallurgici . Rileva che la voce 6211, pretesa dall’Inail , riguardava produzione di
manufatti ottenuti con l’impiego di laminati e trafilati , attività di taglio, piegatura e saldatura del
laminato e trafilato ai fini della realizzazione del manufatto “; le attività svolte dalla Proser come
descritte sono lavori di rifinitura non essendo pensabile che personale privo di professionalità
potesse svolgere il compito fondamentale della DMV .
Con il secondo motivo la Proser denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 4 della L n
381/1991. Rileva che detta norma consentiva di riferire l’esenzione contributiva relativa ai
lavoratori svantaggiati a tutte le forme assicurative obbligatorie ivi compresa la contribuzione
dovuta all’Inail.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione ai primi due motivi del ricorso
esaminati sotto tale diverso profilo.
Le censure vanno esaminate congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Devono essere esaminati, per priorità logica, i motivi proposti dalla soc Proser.
Con riferimento al primo di detti motivi deve rilevarsi che l’art 40 , primo comma , del DPR n
1124/1965 prevede che le tariffe dei ‘premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’Inail . In attuazione di
detta norma, nel corso del tempo le suindicate tariffe sono state via via approvate con din
10/12/1971, d.m 14/11/1978, d.m 18/6/1988 e 12/12/2000 ( quest’ultimo conseguente
all’emanazione del dlgs 23/2/2000 n 38, innovativo del TU n 1124/1965 e poi aggiornato nei
contenuti all’anno 2010) .
Nei suddetti decreti ministeriali sono state indicate le tabelle di classificazione delle diverse
lavorazioni , con i corrispondenti tassi di tariffa e sono state emanate le disposizioni sulle” modalità
per l’applicazione delle tariffe “( MAT) .
I principi fondamentaki cui si ispira la normativa sono i seguenti : a)”le tariffe dei premi sono
ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi , di norma
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svolta potesse essere inquadrata nella tariffa numero 62 40 riguardante le operazioni di rifinitura di

articolati in gruppi, sottogruppi e voCi ” ( art 1, comma 2, MAT cit e art I dm 18/6/1988 cit);11) ”
agli effetti delle tariffe, per lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia
realizzato quanto in esse descritto , comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché
svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché
siano effettuate in luoghi diversi ” ( art 4 , comma 1, MAT); c) ” le lavorazioni sono classificate,
secondo i criteri indicati nell’art 4 , alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella
quale è inquadrato il datore di lavoro” (art 5 , comma I MAT); d) ” qualora la lavorazione non sia

prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa
classificazione è effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che
compongono la lavorazione stessa , in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie
della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ” ( art 7, comma 1. MAT) .
Ciò premesso va osservato che risulta priva di fondatezza l’affermazione della Cooperativa
secondo cui l’Inail non avrebbe potuto procedere alla riclassificazione delle attività svolte dalla
Cooperativa ma avrebbe dovuto comunicare all’INPS l’opportunità di modifica ed attendere il
provvedimento dell’Istituto.
Deve, infatti, precisarsi che non è in contestazione che l’inquadramento delle aziende sia di
competenza dell’Inps e, dunque, non vi è questione nella specie dell’inquadramento della
Cooperativa nella gestione del terziario . L’ art. 49 della legge n 88/1989 prevede, infatti,
specificamente che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini
previdenziali ed assistenziali, configurando così l’emanazione di un atto tipico destinato a produrre
effetti non limitati all’ordinamento interno dell’INPS ed alla determinazione del suo credito, ma
operante erga omnes nell’intero ordinamento previdenziale ed assistenziale.
Diversa questione è, invece, quella della determinazione del premio da pagare per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con riferimento a queste le definizioni
delle lavorazioni vanno individuate nelle tabelle contenute negli decreti ministeriali emanati ai
sensi dell’art. 40, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tabelle basate sull’analisi del
rischio infortunistico dell’attività svolta,fatta salva l’ipotesi in cui la lavorazione di cui si tratta non
sia contemplata dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro e sempre con
l’avvertenza che, in questo caso, “la relativa classificazione è effettuata attraverso l’analisi tecnica
delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre
a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro”, come
prescritto dall’art. 7, comma 1, del D.M. 12 dicembre 2000.
Ne consegue che nella specie del tutto legittimamente l’Inail ha chiesto la determinazione del
premio ad esso dovuto didelmi:If in applicazione di una diversa classificazione dell’attività in
4

3

concreto svolta dall’azienda ritenendo, all’esito degli accertamenti ispettivi, che essa non
corrispondesse alla voce tariffaria applicata .
Il primo motivo dei ricorsi della soc Proser deve , pertanto, essere rigettato con riferimento alla
denunciata violazione dell’art 49 citato.
Detto motivo ed il terzo motivo devono , invece, essere accolti nella parte in cui si censura il
difetto di motivazione circa l’applicabilità della voce tariffaria n 6240, richiesta in via subordinata
dalla stessa Proser,,

denuncia di infortunio, era risultato che i soci lavoratori erano addetti in via continuativa ad
attività accessorie di produzione presso la soc Dalmine spa e poi presso la DMV Stailess Italia
aziende metalmeccaniche, per svolgere lavori di “rifinitura tubi per la realizzazione di tubi
scambiatori di calore” e non quindi ad attività di fattorini, inservienti e addetti a piccola e generica
manutenzione , per i quali era stata accesa la posizione assicurativa ed applicata la voce di tariffa
0811 secondo il d.m. del 18/6/88
La Corte territoriale ha argomentato in modo adeguato l’inapplicabilità di tale voce tariffaria 0811
sia valutando i risultati dell’ispezione, sia considerando le stesse affermazioni della Cooperativa
contenute nel ricorso in opposizione nel quale aveva dichiarato che presso la DMV Stainless
venivano svolte “lavori di piegatura tubi con macchine semiautomatiche, sbavature delle estremità
dei tubi con il flessibile, taglio delle parti eccedenti delle estremità, lavorazioni costituenti una fase
terminale di un ciclo lavorativo” ; sia infine valutando gli elementi emersi dalla prova testimoniale.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni,
oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata inapplicabilità della tariffa n 0811.
Ad analoghe conclusioni non può pervenirsi con riferimento all’inapplicabilità della diversa tariffa
n 6240, chiesta in via subordinata dalla Cooperativa .
Detta tariffa , come enunciata dal DM , riguarda” lavorazioni alle macchine utensili per
l’asportazione di materiale, lavori di tornitura, fresatura, trapanatura …comprese le lavorazioni di
rifinitura”. La Corte invero non ha esaminato in modo adeguato le lavorazioni eseguite dalla
Cooperativa presso le aziende metalmeccaniche alla luce di tale diversa voce tariffaria .
La motivazione della Corte territoriale è del tutto insufficiente sotto tale profilo essendosi
essenzialmente il giudice di merito limitato ad escludere la correttezza dell’applicazione della tariffa
0811 senza un approfondito esame dell’applicabilità della diversa voce tariffaria indicata dalla
Proser, sia pure in via subordinata rispetto a quella indicata dall’Inail .
Sotto tale profilo il primo ed il terzo motivo del ricorso della Proser sono fondati .

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La Corte territoriale ha rilevato che ,all’esito di un accertamento ispettivo scaturito da una

Va, infine rigettato il secondo motivo dei ricorsi Proser con il quale si censura
l’interpretazione data dalla Corte all’art 4 della L n 381/1991 , le cui agevolazioni contributive per
le cooperative sociali sono ritenute dal giudice di merito non estensibili alla contribuzione lnail .
cotn.oid:
Devono sul punto essere , acecrltq le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha
sottolineato che in assenza di disposizioni specifiche non possono estendersi all’Inail, in via
analogica, nonne di esenzione dal pagamento dei contributi Inps da ritenersi speciali ed
eccezionali poste in deroga ai pagamenti ordinari previsti per legge con la conseguenza della

La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato, le diversità tra il sistema dell’Inps e quello dell’Inail ,
ed in particolare ha rilevato che turi= è gestore di un’assicurazione contro rischi la cui
realizzazione è aleatoria e le conseguenze non predetenninabili , che non opera attraverso
contribuzioni figurative né ha sistemi di copertura per le stesse ,che si fonda esclusivamente sul
versamento dei premi da parte dei datori di lavoro e non prevede contributi da parte dello Stato. La
Corte territoriale ha rilevato, altresì, che la stessa Cooperativa non aveva mai ritenuto di essere
esentata dal pagamento del premio Inail che aveva sempre regolarmente pagato.
L’argomento sostenuto dalla Cooperativa secondo cui in molti casi le norme agevolative in materia
contributiva si estendono anche alle forme assicurative gestite dall’Inail non può costituire principio
generale che prescinde dalla ratio della singola normativa.
Infine , deve essere accolto il ricorso dell’Inail ( RG n 24545/2009)
Con i due motivi in esame l’Istituto censura la sentenza della Corte bresciana n 384/2009 nella parte
in cui ha dichiarato che la nuova classificazione deve decorrere dal 1998 e non già come richiesto
dall’Inail dal 1992 . Le censure sono fondate. La Corte ha limitato l’applicazione della nuova
classificazione a decorrere dall’1/1/1998 senza tuttavia fornire alcuna motivazione ed in contrasto
con quanto affermato nella precedente sentenza n 317/2009 in cui invece il giudice di merito ha
accertato la sussistenza di elementi probatori idonei a giustificare la domanda dell’Inail di
applicazione della nuova classificazione a decorrere dal 1992.
La decisione della Corte bresciana è , pertanto, contraddittoria e mancante di una motivazione
adeguata che consenta di valutare la fondatezza della richiesta dell’Inail tenuto conto degli elementi
probatori esistenti.
Per le considerazioni che precedono le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio alla
Corte d’appello di Brescia in diversa composizione perché provveda ad accertare la voce tariffaria
applicabile alla Cooperativa in relazione alle attività svolte presso le aziende metalmeccaniche
previa specificazione del decreto ministeriale vigente ,accertando , altresì, la decorrenza di tale
nuova classificazione.
6

mancanza di una copertura finanziaria nel caso della sua estensione ai premi Inail .

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Riunisce il presente procedimento ( RG 28237/2009) a quello relativo ai ricorsi RG 24545/2009 e
24630/2009 ; accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ciascuno dei ricorsi
proposti dalla soc Cooperativa Pro Ser Valcamonica , assorbito il terzo e rigettato il secondo dei
medesimi ricorsi; accoglie il ricorso dell’Inail ( RG 24545/2009) ; cassa le sentenze impu gnate in
relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche
R.0-~ i .7-(< 2. I 2_ o 11 per il regolamento delle spese del presente giudizio.

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