Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4860 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 2203 e 2251 del ruolo generale
dell’anno 2012, rispettivamente proposti:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
Contro
S.R.L. IMMOBILIARE BANDIERA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dagli avvocati Giuseppe Marini e Riccardo
Artico, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in
Roma, alla via di Villa Sacchetti, n. 9;
– controricorrente –
e nei confronti di:
S.P.A. EQUITALIA NOMOS, in persona del legale rappresentante
pro-tempore.
– intimata –
e da
S.R.L. IMMOBILIARE BANDIERA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati
Carlo Amato e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliatosi presso lo
studio del secondo in Roma, alla via dei Monti Parioli, n. 48.
– ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE, direzione provinciale di Treviso, e S.P.A.
EQUITALIA NORD, in persona, rispettivamente, del direttore e del
legale rappresentante pro-tempore.
– intimate –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Veneto, depositata in data 30 novembre 2010, n.
84/19/10.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12 novembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
Fatto
RITENUTO
che:
– l’Agenzia delle entrate, rilevati a carico della s.r.l. Immobiliare Bandiera omessi versamenti di Iva per l’anno d’imposta 2005, a seguito di controllo secondo procedure automatizzate della relativa dichiarazione, iscrisse a ruolo gli importi dovuti, prendendo atto dell’omessa risposta della società al questionario a essa inviato e l’agente della riscossione notificò la conseguente cartella di pagamento;
– la società impugnò la cartella, senza successo in primo grado, fatta eccezione per l’erronea duplicazione delle sanzioni; – ne seguì l’appello col quale la contribuente rilevò che nelle more era stata emessa altra cartella a suo avviso sostitutiva della prima, che sarebbe risultata oggetto di rinuncia, e reiterò le eccezioni già formulate;
– la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che per effetto del successivo annullamento della cartella sostitutiva si fosse determinata la reviviscenza della cartella originaria, valutata la quale ha determinato il debito tributario della contribuente nella somma originariamente richiesta, escluse le sanzioni;
– contro questa sentenza propongono ricorsi dapprima l’Agenzia, che affida a due motivi, cui, in esito a rinotifica del ricorso, la sola società replica con controricorso, e poi la società, che articola in un unico motivo, illustrato con memoria, cui l’Agenzia resiste con controricorso;
– l’Agenzia ha depositato altresì memoria;
– disposta la riunione dei giudizi, ex art. 335 c.p.c., i procedimenti sono stati rinviati all’odierna udienza a seguito dell’opposizione dell’istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, come convertito, in attesa, dell’esito della definizione;
– in prossimità dell’adunanza, ((ndr. Testo originale non comprensibile) la società contribuente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente respinta l’eccezione di estinzione del procedimento formulata dalla società contribuente in relazione alla notifica del ricorso per cassazione in via telematica, sul presupposto dell’inammissibilità di tale modalità di notifica, atteso che il processo telematico non è stato ancora esteso al giudizio di cassazione e che il ricorso di legittimità può essere depositato soltanto in modalità analogica;
– in tema di giudizio per cassazione, il ricorrente può notificare il ricorso con modalità telematiche depositandolo successivamente nella cancelleria della Corte in modalità analogica (cartacea), fornendo, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, la relativa attestazione di conformità, mentre è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438);
– nel caso di specie, l’Avvocatura dello Stato ha fornito tale attestazione di conformità in ordine alla rinnovazione della notifica del ricorso e ai messaggi di posta elettronica certificata trasmessi, mentre del tutto generiche risultano le contestazioni formulate dalla società contribuente;
– con il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate si contesta l’omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo quanto prospettato, la pronuncia appare affetta da un evidente vizio di motivazione, dal momento che l’Ufficio aveva precisato che lo sgravio era dovuto solo al fatto che le sanzioni e gli interessi erano stati per errore conteggiati due volte. Di tal che, a seguito dello sgravio, le sanzioni rimanevano dovute nell’importo di Euro 90.970,50 oltre accessori, che in origine era stato erroneamente liquidato due volte, mentre la pretesa tributaria recata dalla cartella sgravata ammontava complessivamente a Euro 406.908,14. Ove la Commissione tributaria regionale avesse esaminato con attenzione le deduzioni della ricorrente, avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, ritenendo dovute le sanzioni iscritte a ruolo a seguito dello sgravio, per un importo complessivo di Euro 406.908,14. Avendo per contro ritenuto che a seguito dello sgravio non risultasse più nulla dovuto a titolo di sanzioni e che la società fosse tenuta al versamento della somma di Euro 298.457,00, la sentenza impugnata si appalesa viziata per omessa motivazione;
– il motivo è fondato;
– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152);
– nel caso di specie, appare evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale che ha omesso di considerare il documento da cui emergeva che le sanzioni risultavano comunque dovute sulla base della cartella impugnata a seguito dello sgravio, che riguardava esclusivamente la sola ed erronea loro duplicazione e non le sanzioni in quanto tali. Si tratta di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che la pronuncia impugnata ha omesso di considerare, ne è fondata l’eccezione di novità proposta in controricorso, trattandosi di puro chiarimento e non già di integrazione della pretesa impositiva;
– con l’unico motivo /del ricorso incidentale, si prospetta la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La società contribuente, al riguardo, denuncia il carattere contraddittorio della motivazione che, a fronte della sostituzione della cartella contenente la pretesa originaria e del successivo sgravio della cartella sostitutiva, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere per essere venuta meno la pretesa erariale, mentre ha ritenuto che la cartella sostituita avesse nella sostanza riassunto la sua efficacia ad eccezione delle sanzioni che risultavano sgravate del tutto;
– il motivo è inammissibile;
– tenuto conto dei limiti di sindacabilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come in precedenza richiamati, nel caso di specie, a fronte di una ricostruzione non sempre lineare del motivo di doglianza, deve evidenziarsi che la censura non concerne un “fatto” ma la “questione” giuridica dell’efficacia della cartella a seguito dell’annullamento in autotutela di quella successiva che l’aveva sostituita, nel caso di duplicazione della pretesa. Al riguardo, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che se la seconda cartella è stata annullata in autotutela, pur sempre permane la pretesa tributaria in relazione alla cartella oggetto del presente contenzioso – come altresì specificato nella risposta resa dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Treviso, in data 25 maggio 2010 – il cui sgravio va limitato alla sola duplicazione delle sanzioni, erroneamente conteggiate due volte;
– l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l’assorbimento del secondo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (art. 360 c.p.c., n. 3), formulato in via subordinata dall’Agenzia delle entrate;
– la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020