Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4860 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25281-2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA TURRIN giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1383/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

24/03/2014, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Francesco Pisenti (delega verbale avvocato Luca

Turrin) difensore del ricorrente che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento n. 25281/2014:

“Con sentenza n. (OMISSIS) del (OMISSIS) il Tribunale di Treviso dichiarava la separazione personale dei coniugi d.M.D. e S.R., assegnando la casa coniugale alla prima, rigettando le reciproche domande di addebito e imponendo a S.R. il pagamento della somma mensile di Euro 6.000,00 quale contributo al mantenimento dei due figli della coppia e quella di Euro 10.000,00 quale contributo al mantenimento della moglie.

Con ricorso del 6.9.2012 S.R. impugnava la decisione, chiedendone la modifica per i motivi di seguito indicati:

Quanto all’addebito, il S. ha ricordato come i testi escussi avessero confermato la frequentazione avvenuta tra la moglie e tale M.C.. La relazione era provata e, pertanto, era provato il nesso tra le assenze da casa, il disinteresse per l’andamento della famiglia e la frattura matrimoniale;

Quanto alle questioni economiche, la CTU richiamata dal Tribunale aveva valutato la sua consistenza patrimoniale al 2006, senza tener conto della progressiva diminuzione successiva.

Ritualmente citata, si costituiva d.M.D., contestava le affermazioni del ricorrente, ritenendole infondate, in particolare rilevando che il marito avesse gravemente violato gli obblighi matrimoniali in costanza di convivenza, intrattenendo una notoria relazione extraconiugale;

Con sentenza n.1383/2014 la Corte d’Appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello principale, rigettato l’appello incidentale, riformato parzialmente la sentenza impugnata, statuendo che S.R. debba versare la somma mensile di Euro 7.000,00 quale contributo di mantenimento di d.M.D., quella di Euro 1000,00 mensili per la figlia G. e quella di Euro 2000,00 mensili quale contributo al mantenimento per il figlio N..

Avverso la sentenza n. 1383/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, S.R. propone ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi:

1) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che la Corte d’Appello di Venezia abbia, nonostante il Tribunale di prime cure avesse ritenuto verosimile la condotta infedele della D.M., erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione alla signora D.M., con motivazione contraddittoria e illogica;

2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che la Corte d’Appello, nel quantificare l’assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli dell’odierno ricorrente, ha del tutto omesso di esaminare e valutare il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza tra i coniugi;

3) Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, fondata sul rilievo secondo il quale il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia violato l’art. 2733 c.c., illegittimamente disattendendo la confessione giudiziale resa dalla signora D.M. avanti al Tribunale di Treviso in sede di udienza presidenziale;

4) Omissione di pronuncia, in merito al precedente motivo, dal momento che la Corte d’Appello di Venezia nulla avrebbe deciso nè osservato nè motivato nell’impugnata sentenza;

5) Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dal momento che non si comprende come la Corte d’Appello, considerato che la figlia del ricorrente, Giulia S., lavori con contratto a tempo pieno e percepisca uno stipendio mensile di Euro 1.250,00, abbia inteso attribuire alla stessa un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.000,00; si ritiene che la statuizione sia contraria agli artt. 155 quinquies e 337 septies c.c.;

6) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che la Corte d’Appello, nella rideterminazione del quantum dell’assegno di mantenimento in favore della sig.ra D.M.D. senza nulla argomentare in ordine all’effettivo tenore di vita familiare in costanza di convivenza tra i coniugi ed alle puntuali censure effettuate dall’odierno ricorrente nel ricorso in appello;

7) Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito al quantum dell’assegno di mantenimento disposto dalla Corte d’Appello in favore della sig.ra D.M., si ritiene che lo stesso sia stato disposto senza un reale accertamento del tenore di vita di cui i coniugi godevano in costanza di matrimonio e senza tener conto delle circostanze e redditi dell’obbligato.

8) Nullità della consulenza tecnica d’ufficio eseguita in Appello per non aver avuto contenuto effettivamente sostitutivo ma soltanto integrativo di quella di primo grado.

Il primo e il secondo motivo di ricorso appaiono inammissibili dal momento che pur nella lunga articolazione delle censure non si coglie l’omissione di un fatto specifico non considerato dalla Corte ma si tende a contestare l’impianto argomentativo seguito dal giudice di merito. Al riguardo deve sottolinearsi che la Corte d’Appello, nel provvedimento impugnato, ha argomentato ampiamente ed esaurientemente la decisione di rigetto delle reciproche domande di addebito, giustificando la propria decisione sia sulla specularità delle condotte sia sull’assenza conseguente di nesso causale. I medesimi rilievi possono essere posti a fondamento del secondo motivo non risultando identificato, a fronte di una motivazione del tutto adeguato, un fatto omesso.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso da trattare unitariamente in quanto logicamente connessi sono manifestamente infondati in quanto la dichiarazione resa in sede di udienza presidenziale non ha valore probatorio di confessione giudiziale e la sua omessa valutazione non integra il vizio ex art. 112 c.p.c. in quanto elemento di fatto concorrente alla complessiva valutazione finale da parte del giudice del merito.

Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso appaiono inammissibili in quanto viene richiesta una valutazione dei fatti alternativa a quella esaurientemente eseguita dal nel merito. (Cass. n. 21439/2015). In particolare la Corte avendo ridotto considerevolmente l’assegno per la figlia G. ha tenuto conto della sua parziale autosufficienza ed ugualmente ha considerato tutte le circostanze di fatto relative alla capacità economico matrimoniale della D.M. oltre al tenore di vita endoconiugale.

L’ultimo motivo è palesemente inammissibile in quanto la consulenza tecnica d’ufficio ha aggiornato la situazione reddituale e economico patrimoniale delle parti così come richiesto. I rilievi non ne colpiscono nè l’iter procedimentale nè il contenuto.

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere rigettato”.

Il Collegio esaminata la memoria di parte ricorrente osserva che con riferimento al quinto motivo di ricorso la Corte d’Appello è incorsa nella violazione di legge contestato dal momento che non ha considerato che S.G. gode di un reddito da lavoro dipendente di natura non temporanea nè occasionale e che non è stata neanche dedotta l’esistenza di un progetto relativo ad obiettivi professionali mediante studi universitari od altro da realizzare in concorrenza con l’attività lavorativa svolta. Per i restanti motivi la memoria non contiene elementi nuovi rispetto a quelli descritti nel ricorso e affrontati condivisibilmente nella relazione. All’accoglimento del quinto motivo segue la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata.

PQM

Accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta i rimanenti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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