Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4860 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 23/02/2021), n.4860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33002/2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare

Balbo, n. 37, presso lo studio dell’avvocato Gandino Antonio Silvio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Terracciano

Pasquale;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante in

carica, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

I.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Giacomo Puccini n. 9, presso lo studio dell’avvocato Meliti Marco

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4136/2018 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2020 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) L.A. impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza, n. 4136 del 17/09/2018, della Corte di Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha accolto l’impugnazione proposta da I.M.G., notaio, ed ha, pertanto, rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dal L. nei confronti della suddetta, con esclusione, inoltre, della condanna risarcitoria anche nei confronti dell’Agenzia del Territorio di Caserta (ora Agenzia delle Entrate), in quanto non vi era stata proposizione di impugnazione incidentale da parte del L..

I.1) L’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) resiste con controricorso.

1.2) Il notaio I.M.G. resiste parimenti con proprio controricorso.

1.3) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.4) La sola controricorrente I. ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) La vicenda in fatto concerne una trascrizione di vendita immobiliare, in favore del L., e stipulata dinanzi il notaio I. il 16/03/2005, con invio da parte di questi dell’atto da trascrivere a mezzo posta all’Agenzia del Territorio di Caserta.

L’atto di vendita immobiliare, sebbene pervenuto per la trascrizione il 11/04/2005 venne trascritto il 13/04/2005 con numero d’ordine (OMISSIS), dopo che sullo stesso immobile era stata iscritta ipoteca, in favore di istituto bancario, pervenuta in data 12/04/2005 e con numero d’ordine (OMISSIS) e, quindi prevalente.

Il L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola il notaio e l’Ufficio del Territorio.

Il Tribunale adito accolse la domanda e condannò il notaio al pagamento di oltre centoventimila Euro e l’Agenzia del Territorio al pagamento di oltre trentamila Euro.

Su eccezione d’incompetenza territoriale formulata dalla Avvocatura di Stato in fase d’appello, e mediante proposizione di appello incidentale, la Corte di Appello di Napoli dichiarò l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nola, ritenendo applicabile la deroga di competenza in favore del foro erariale.

Il L. propose regolamento di competenza e questa Corte, con ordinanza n. 17475 del 2015, dichiarò la competenza per territorio del Tribunale di Nola e dispose trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.

La Corte territoriale designata ha, quindi, deciso la controversia come sopra riportato.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

II.1) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2671,1223,2678 c.c. e art. 41 c.p. affermando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere interrotto, in favore del notaio I., il nesso causale, che, viceversa, doveva ritenersi sussistente anche con riferimento alla condotta della I..

Il primo motivo tenta di rimettere in discussione l’accertamento in fatto del nesso causale.

Il mezzo è inammissibile. La Corte di Appello ha applicato correttamente il criterio, di cui all’art. 41 c.p., della sopravvenienza della causa eccezionale in quanto da sola idonea a cagionare il danno, in relazione al disposto dell’art. 2678 c.c., comma 1, in tema di ordine dell’effettuazione delle annotazione degli atti da trascrivere, iscrivere o annotare.

La richiesta di trascrizione del L. era, infatti, giunta il giorno prima della richiesta d’iscrizione della ipoteca (la richiesta di trascrizione pervenne all’Agenzia del Territorio il 11/04/2005 e venne eseguita solo il 13/04/2005 con numero d’ordine (OMISSIS); la richiesta di iscrizione d’ipoteca pervenne all’Ufficio il 12/04/2005 e venne eseguita lo stesso 12/04/2005 con numero d’ordine (OMISSIS)) e dunque, alcun pregiudizio era derivato al L. sulla base della condotta del notaio I..

Il danno è imputabile esclusivamente all’Ufficio che non soltanto non seguì il criterio della anteriorità cronologica del protocollo di ricezione giornaliera ma addirittura alterò la successione giornaliera degli atti.

Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile.

II.2) Il secondo motivo di ricorso propone censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’invio dell’atto, da parte del notaio I., a mezzo posta, con conseguente mancata interruzione del nesso causale.

Il mezzo è, anche esso, inammissibile.

Il secondo motivo censura la sentenza d’appello alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere considerato il fatto decisivo che il notaio I. aveva trasmesso la richiesta di trascrizione a mezzo del servizio postale.

Il motivo è inammissibile in quanto difetta il requisito della “decisività” del fatto, tenuto conto della incontestata successione cronologica degli avvenimenti: anche se con il mezzo postale, la richiesta di trascrizione dell’atto rogato dal notaio I. era pervenuta pur sempre il 11/04/2005 all’Ufficio, ossia il giorno prima della richiesta di iscrizione ipotecaria, ivi pervenuta, come detto, soltanto il 12/04/2005, circostanze entrambe pacifiche tra le parti.

II.3) Il terzo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112,343 c.p.c. per omessa pronuncia su domanda risarcitoria contro l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).

Il terzo motivo è fondato.

Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Nola che, invece di condannare in solido i convenuti, ossia l’Agenzia del Territorio e il notaio I., li condanna per quote è errato in quanto la domanda del L. riguardava entrambi i convenuti in solido e, quindi, la Corte di Appello ha confermato la decisione di prime cure di condanna dell’Agenzia del Territorio nei limiti del 20%.

Il motivo di ricorso all’esame prospetta idonea e fondata censura quando afferma che nella comparsa di risposta in grado di appello il L. aveva impugnato il detto capo della condanna, in quanto aveva espressamente chiesto la condanna “in solido” di entrambi (ossia del notaio e dell’Agenzia del Territorio), ma detta affermazione non escludeva la proposizione di domanda per intero contro colui che sarebbe stato ritenuto eventualmente responsabile in via esclusiva (si veda la pag. 10 del ricorso).

Il L. chiese la condanna in solido non solo nelle conclusioni ma anche formulando, all’interno della comparsa in fase di appello, il motivo di gravame incidentale (si vedi ricorso alle pag. 28-29 che riporta la trascrizione della comparsa).

Il motivo è, pertanto, fondato, in quanto aderente all’orientamento di legittimità (Cass. n. 21615 del 15/11/2004 Rv. 578041 – 01): “In tema di impugnazione, per la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.”.

E’ necessario, altresì, in questa sede ribadire, trattandosi di statuizione contenuta in altra pronuncia di questa Corte (Cass. n. 24456 del 03/11/2020, non massimata), che nel rito ordinario di cognizione, quale quello secondo cui è stata trattata la controversia in oggetto, a differenza che nel rito di cui agli artt. 413 c.p.c. e segg. (cd. rito del lavoro), la proposizione dell’appello incidentale non necessità di particolari forme, nè investe l’ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell’udienza, per dare modo all’appellante di prendere posizione sull’impugnazione incidentale.

Il terzo motivo è, pertanto, accolto.

II.4) Il quarto mezzo prospetta errata pronuncia in ordine alla necessità di appello incidentale da parte del L. in violazione degli artt. 4,346,100,112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il detto motivo, che censura l’errata interpretazione della decisione della Corte di Appello (in punto di soccombenza, quantomeno parziale, del L.), è assorbito dall’accoglimento del terzo.

III) In conclusione: il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. Il terzo motivo è fondato ed il quarto è assorbito.

III.1) La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che, nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede statuito, non potendosi decidere allo stato degli atti in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto: in particolare avuto riguardo alla liquidazione dei danni.

IV) Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

V) Conformemente all’enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), trattandosi di fattispecie di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto;

dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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