Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4860 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4860 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 4568-2016 proposto da:
GARDELLI DANIELA, GARDELLI VERONICA, GARDELLI
ELENA, SCARCELLA PERINO CARMELA, CICALA MICHELA,
DI PERNA GRAZIA MARIA, SCARCELLA PERINO LUIGI,
GARDELLI ROSSANA, GARDELLI RENATO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SALITA, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato NAZARENO SAITTA;

– ricorrenti Contro
COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO TIGANO;

(v4/

Data pubblicazione: 01/03/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 715/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ROSSETTI.

Rilevato che:
gli odierni ricorrenti convennero nel 1985 il Comune di Messina
dinanzi al Tribunale della stessa città, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno da essi patito in conseguenza dell’emanazione
di un provvedimento amministrativo illegittimo, col quale
l’amministrazione aveva dichiarato i ricorrenti (ovvero i loro danti
causa) decaduti dal diritto di edificare;
il Tribunale di Messina con sentenza 26.3.2009 n. 676 rigettò la
domanda;
la Corte d’appello di Messina, adita dai soccombenti, con sentenza
14.7.2015 n. 449 rigettò il gravame;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soggetti
indicati in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da
memoria;
ha resistito il Comune di Messina con controricorso illustrato da
memoria;

Considerato che:
col primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’error in procedendo, ai
sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 158 c.p.c.;
allegano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato il
motivo di gravame col quale lamentavano la nullità della sentenza di

Ric. 2016 n. 04568 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. 1\LkRCO

primo grado, per essere stata decisa da un magistrato diverso da quello
dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni;
il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
infatti, quand’anche la sentenza di primo grado fosse stata affetta dal
vizio denunciato con l’appello, la Corte d’appello non avrebbe potuto

ovvero decidere la causa nel merito, senza rimetterla al giudice di
primo grado (così Sez. U, Sentenza n. 26938 del 02/12/2013);
l’eventuale vizio processuale, pertanto, se sussistente, non ha prodotto
alcun vulnus ai diritti di difesa degli odierni ricorrenti, e resta irrilevante;
col secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (deve ritenersi un mero
lapsus calami il riferimento, a p. 9 del ricorso, al comma primo della
suddetta norma);
sostengono che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la
sussistenza d’un valido nesso di causa tra l’adozione del
provvedimento amministrativo illegittimo da parte del Comune di
Messina, ed il danno patrimoniale da essi risentito;
la Corte d’appello — spiegano i ricorrenti – aveva escluso tale nesso sul
presupposto che i fondi sui quali i ricorrenti (ovvero i loro danti causa)
avevano programmato l’edificazione erano stati da essi alienati a terzi
prima della fine del giudizio di merito, dimostrando in tal modo di non
avere più interesse all’edificazione;
tuttavia assumono i ricorrenti che tale valutazione sarebbe erronea,
perché solo alcuni tra loro avevano alienato le rispettive proprietà, e
comunque le avevano alienate solo in parte: il che impediva di ritenere
abbandonato l’intento costruttivo e, di conseguenza, inesistente il
danno;
anche questo motivo è inammissibile;
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adottare altro provvedimento che quello concretamente pronunciato:

non ogni errore del giudice di merito è causa, per ciò solo, di nullità
della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Tale norma può dirsi
violata solo quando la motivazione sia del tutto mancate o totalmente
inintelligibile, così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui una nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo, n.

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d’una “mancan a assoluta di motivi sotto l’ a3petto materiale e grafico, d’una
motivazione apparente, o del contrasto irriducibile tra affermaRioni inconciliabili e
nella motivazione poplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque
rilevana del semplice difetto di “sufficienza” della motiva.zione”

(Sez. U,

Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
nel caso di specie, la motivazione non è mancante o inintelligibile: la
Corte d’appello ha rigettato la domanda per difetto del nesso di causa;
lo stabilire, poi, se questo nesso vi fosse davvero o meno; ovvero se
sussistesse per tutti o per alcuni soltanto dei ricorrenti, sono questioni
che possono dar vita al massimo ad un error in indicando, nel nostro caso
non prospettato, ma non certo ad una nullità della sentenza;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;

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4, c.p.c. , denunciabile in cassazione, può sussistere solo in presen a

(-) condanna Luigi Scarcella Perino, Carmela Scarcella Perino, Michela
Cicala, Daniela Gardelli, Rossana Gardelli, Grazia Maria Di Perna,
Veronica Gardelli, Renato Gardelli, Elena Gardelli, in solido, alla
rifusione in favore di Comune di Messina delle spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di

art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Luigi
Scarcella Perino, Carmela Scarcella Perino, Michela Cicala, Daniela
Gardelli, Rossana Gardelli, Grazia Maria Di Perna, Veronica Gardelli,
Renato Gardelli, Elena Gardelli, in solido, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

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Funzionario Giudizimio
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‘a I MARI 2011
Roma,

cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex

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