Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 486 del 14/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 14/01/2021), n.486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9279-2018 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4420/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- la Corte di appello di Roma, riformando la decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps, ha rigettato la domanda proposta da O.V. intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992 e successive modifiche, ex art. 13, comma 8, per il periodo lavorativo dal 1/2/1983 al 13/11/1994.

2. – La Corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto azionato dall’ O., in considerazione del decorso del termine di dieci anni a far tempo dall’aprile 2002, data del pensionamento del lavoratore ed in relazione alla quale doveva ritenersi che egli avesse acquisito consapevolezza della esposizione all’amianto. Al riguardo, la Corte ha dato rilievo alla circostanza che, a quel tempo, si erano consolidati i principi interpretativi in materia di rivalutazione contributiva, il contenzioso era ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, erano intervenute decisioni di legittimità con ampia diffusione anche delle sentenze emesse dai giudici di merito. Ne ha tratto la conclusione che, avendo il lavoratore presentato la domanda all’Inps solo in data 27/11/2012, il decennio era decorso.

3.- Contro la sentenza l’ O. propone ricorso per cassazione proponendo un unico motivo, al quale resiste con controricorso l’Inps.

4.- La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il motivo di ricorso l’ O. deduce la violazione “dell’art. 2935 c.c. e dei principi generali in materia di consapevolezza per l’esercizio di un diritto”: reputa illegittimo il ricorso da parte della Corte territoriale ad una presunzione di conoscenza affidata unicamente alla notorietà della questione relativa alla possibilità di far valere in giudizio il diritto alla maggiorazione contributiva.

2.- Il motivo è manifestamente fondato.

E’ ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass. 16/11/2018, n. 29635; v. anche Cass. 2/2/2017, n. 2856; Cass. 9/2/2015, n. 2351).

3.- La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto di ancorare il presupposto soggettivo della conoscenza o conoscibilità dell’esposizione qualificata all’amianto nel momento del pensionamento del lavoratore, giacchè già nell’aprile del 2002 il contenzioso in materia di benefici contributivi da amianto era diffuso e noto su tutto il territorio nazionale.

4.- Il ragionamento non è condivisibile: la Corte, invero, parte dal “fatto noto”, costituito dall’esistenza di pronunce favorevoli al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, per desumere il “fatto ignoto”, ossia la consapevolezza del lavoratore di essere stato esposto ad amianto “oltre soglia” e per una durata ultradecennale.

5.- E’ evidente come un tale ragionamento si ponga fuori dall’ambito di applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Va invero richiamato il principio per cui “in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (da ultimo, Cass. 3/12/2020, n. 27761; Cass. 4/8/2017, n. 19485; Cass. 26/6/2008, n. 17535).

6.- In particolare il giudizio sulla “gravità” e “precisione” del ragionamento presuntivo, imposto dall’art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all’effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di gravità e precisione, della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento.

7.- La sentenza impugnata individua il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento (aprile 2002) e afferma essere da tale data “nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva”, argomentando unicamente sulla base della notorietà ormai acquisita della legge istitutiva del diritto per effetto del nutrito contenzioso pendente dinanzi a tanti tribunali d’Italia, della pubblicità data alle relative decisioni e della attivazione dei patronati e degli studi legali specializzati.

8.- Ma tale ratio decidendi è fondata solo su affermazioni astratte, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e, in particolare, alla situazione soggettiva del lavoratore, trascurando altresì di considerare che la conoscenza che il lavoratore deve avere ai fini dell’esercizio del diritto deve cadere sugli elementi costitutivi del diritto stesso.

9. – Il diritto azionato è infatti diverso dal diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n. 15008/2005): esso sorge in presenza di fatti specifici costituiti dall’esposizione all’amianto in misura superiore ad un valore (cosiddetto “soglia”) e per un periodo ultradecennalità”) e solo ove il lavoratore tali presupposti di fatto, può, a prescindere meno pensionato giudizio, previa domanda amministrativa, autonomo diritto.

10.- Da tanto consegue l’erroneità della decisione della Corte territoriale che, anzichè accertare il momento in cui il lavoratore ha avuto piena consapevolezza (o conoscibilità) dei fatti che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo dedotto in giudizio, ha ritenuto di valorizzare la diversa e del tutto irrilevante questione della conoscenza della legge che tale diritto attribuisce e della diffusione degli approdi giurisprudenziali cui è pervenuto il contenzioso in materia.

11.- La Corte territoriale, in corretta applicazione dell’enunciato principio, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il ricorrente ha acquisito consapevolezza o poteva avere consapevolezza della avvenuta esposizione, dando conto di tale accertamento.

12.- Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi su enunciati. Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolarè le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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