Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 486 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22167-2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIRRELLO FRANCESCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ONLUS in persona del Presidente

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avv. NICOLA MARIA ALIFANO

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem, per

atto notaio Francesco La Rocca di Marsala, in data 24.10.2009, n.

rep. 6880, che viene allegata in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1319/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

18.9.08, depositata il 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Pirrello che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata del 16 ottobre 2008 con cui la Corte d’appello di Palermo, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.G. nei confronti della Fondazione Centro Assistenza Sociale Onlus per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 14 agosto 2001. Il B. era addetto ai conteggi giornalieri delle presenza degli allievi ed a quelli della indennità di presenza loro spettante;

aveva avuto la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni a seguito di contestazione di ritardo (25 minuti un giorno e 15 minuti l’altro); indi il 23 luglio 2001 gli erano state mosse varie contestazioni, come il rifiuto di firmare per accettazione la nota di applicazione della suddetta sanzione, apostrofando ingiuriosamente il direttore e la direttrice amministrativa, l’aver trascorso un’ora fuori della sede di servizio e non avere dato seguito alla disposizione del 15 marzo 2001 relativa all’espletamento del conteggio giornaliero delle presenze degli allievi e della indennità di presenza loro dovuta. La Corte territoriale, mentre considerava trascurabili ai fini della giustificatezza del recesso tutte gli altri addebiti, considerava invece di notevole gravità la mancata consegna del prospetto delle presenze degli allievi per i mesi da aprile a giugno 2001, come deposto dalla direttrice amministrativa, la quale aveva riferito che alle sue contestazioni il B. aveva risposto “lei non mi rappresenta un c…” La Corte adita riteneva credibile la deposizione della direttrice amministrativa, nonostante un alterco tra i due risalente a molti anni prima, perchè avvalorato dalla deposizione della teste incaricata di compiere il lavoro in sostituzione del B. e dai numerosi ordini di servizio con cui questi veniva invitato a redigere i prospetti delle presenze. I Giudici d’appello ritenevano che il comportamento omissivo tenuto dal B., soprattutto perchè reiterato nel tempo ed in quanto idoneo ad incidere nei rapporti tra ente gestore dei corsi ed ente finanziatore, fosse tale da incidere sul rapporto fiduciario e quindi tale da essere sanzionato con il licenziamento;

Letto il ricorso del B. ed il controricorso con ricorso incidentale condizionato della società;

Rilevato che con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione perchè nell’ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. si ritenne che la direttrice del cento non era attendibile perchè portatrice di rancori precedenti, inoltre la mancata consegna dei prospetti delle presenze non sarebbe stata asseverata dalla deposizione del teste M. ed in ogni caso si tratterebbe di addebiti trascurabili, posto che detti prospetti erano stati sempre consegnati, sia pure con qualche settimana di ritardo sulle scadenza;

Ritenuto che i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso principale;

Letta la memoria depositata dal B.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato più volte affermato (tra le tante Cass. n. 7838 del 15/04/2005) che “La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici”.

Ritenuto che, nella specie, non si addebita alla sentenza nessuna illogicità e neppure la omessa considerazione di circostanze decisive, ma si pretende di ripercorrere il giudizio di fatto chiedendo di attribuire preminente rilievo ad alcune deposizioni piuttosto che ad altre considerate in sede di merito;

Ritenuto che il ricorso principale deve quindi essere rigettato con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in euro trenta per esborsi e in tremila euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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