Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 486 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 486 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ha pronunciato la seguente

esercizi precedenti.

SENTENZA
sui rieorgo iCtit1 (tn.Lg. 309901M

rsA951 wAte,

Albana COZZUTTI veti. LO GIUDICE – (c i
rappresentata e diesa clallavv. Uraneesco Sehioppa ed elettivamente domicillata presso
lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro in Roma, giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro
– Condominio “Diaz” sito in Mestre;
– Intimato
-o-o-o-ocontro la sentenza n. 2004/2005 del Tribunale di Venezia, quale giudice di appello,
depositata il 3 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20/11/2012 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

-1-

Data pubblicazione: 10/01/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio “Diaz” sito in Mestre chiese ed ottenne che il Giudice di Pace
ingiungesse alla condomina Albana Cozzutti ved Lo Giudice, di pagare lire 2.189.892
oltre interessi, per spese di gestione delle cose comuni, relative agli esercizi 1999-2000 e

assumendo che quelle stesse spese sarebbero state saldate con tempestivi versamenti; il
Condominio, costituendosi a sua volta, sostenne di aver imputato quei pagamenti a
spese insolute pregresse. Il Giudice di Pace respinse l’opposizione; il Tribunale di
Venezia, decidendo sull’appello della Cozzutti, dichiarò la nullità del gravame in quanto
l’atto di appello non conteneva – né nella copia notificata né nell’originale- l’indicazione
dell’udienza di comparizione, negando altresì che potesse esplicare effetto sanante la
costituzi(„)ne del convenuto/appellato, non potendosi applicare al giudizio di appello in quanto con esso incompatibile- il disposto dell’art. 164, III comma, cpc
Per la cassazione di tale decisione la Cozzutti ha proposto ricorso, articolandolo su
unico motivo; il Condominio non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Con unico motivo la ricorrente fa valere la violazione degli arti. 164, 342 e 359 cpc

laddove il fribunale ha seguito un orientamento minoritario della Cassazione -allora
recentemente espresso- che escludeva l’idoneità di un atto di appello, privo della data di
fissazione dell’udienza di comparizione, a portare la re.s- controversa all’esame del giudice
del gravame, pur se il convenuto/appellato si fosse costituito e si fosse difeso; in
contrari() assume parte ricorrente che la norma di sanatoria – art. 164 cpc – è, nella
fattispecie appena delineata, perfettamente compatibile con il giudizio di impugnazione
e soddisfa la riserva contenuta nell’art. 359 cpc, atteso che un vizio della vota/io in.jus non
potrebbe determinare un ostacolo all’effetto devolutivo, ferma restando la necessità che
la edili° adionis sia conforme alla fattispecie legale di cui all’art. 342 cpc.

2. 11 motivo è fondato.

– 2 –

2000-2001; l’ingiunta propose opposizione con atto notificato nel settembre 2001,

2.a — Si è invero andata stabilizzando, in epoca successiva alla pronunzia del Tribunale,
una giurisprudenza di questa Corte in senso conforme a quanto rilevato nel motivo
sopra illustrato — vedi Cass. Sez ITT n. 17474/2007 “In rela.7ione alla nullità dell’atto di
,

citnione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 cod. proc. 12.1). (come sostituito, a

conseguene della costiliqione del convenuto, <giacche’ men/re i ii affi renti alla “vocali° in ius” sono
sanali con effetto “ex tunc”, quelli relativi alla “editio actionis-” sono sanali con effetto “ex nane”. _Ne
consegue che, ove nell’atto di appello manchi l’indicnione del giorno de/l’udienza di compatkione„ del
giudice adito e del soggetto convenuto, la relativa nullità è sanala, con gje. tto sin dalla notificaione dello
stesso atto di appello, dalla costitione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già
decorso il termine di impuignaione, vale ad escludere l’inammissibilità dell’impugnnione ed ilpassag,gio
in giudicato della sentena di primo grado.” ; vedi anche: Cass. Sez VI-2 ord n. 22024/2009;
Cass. Sez. In. 17951/ 2008; Cass. Sez. III n. 11607/2005 ; Cass. Sez V n. 13847/2004).
3 – La sentenza va dunque cassata con rinvio a diverso giudice che provvederà anche
alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa e rinvia , anche per la
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in
persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012, nella camera di consiglio della 2^
Sezione Civile della Corte di Cassazione.

far data dal 30 aprile 1993, dall’art. 9 della legge n. 333 del 1990) opera una dístin.zione quanto alle

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