Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4859 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24371-2014 proposto da:

TIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, E.D. S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato LUIGI AMBROSIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SORIM S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DE GASPERI 21, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALBERTO MARIA MIONI giusta

procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso

introduttivo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12118/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

l’8/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 24731 del 2014:

“La SORIM S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2092/2011 emesso dal Tribunale di Napoli con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della TIA S.r.l. della somma di Euro 1.413.219,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per la progettazione di un impianto di purificazione, cristallizzazione ed essiccamento di sodio cloruro. La TIA chiedeva il rigetto dell’opposizione. Interveniva volontariamente la s.r.l. F.D. Il Tribunale dichiarava, in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 44 del contratto dell’11/03/1999, l’incompetenza dell’adito giudice ordinario e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

In sede di Corte d’Appello di Napoli, le appellanti, TIA e F.D. deducevano che l’accordo transattivo del 09/12/2002, depositato dalla SORIM all’udienza dell’01/12/2011, provocava la risoluzione consensuale del precedente contratto dell’11/03/1999, e quindi anche dell’art. 44 che prevedeva la clausola di arbitrato irrituale, e che l’art. 6 del’accordo transattivo in questione stabiliva la competenza convenzionale del Tribunale di Milano. Inoltre, le appellanti insistevano nell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del tribunale di Milano, per effetto della loro adesione all’eccezione frapposta dalla SORIM ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2. Le appellanti hanno riproposto la deduzione di inapplicabilità della clausola arbitrale alla fattispecie oggetto di causa, in quanto essa affida al giudice provato le controversie relative all’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, ma non alle conseguenze dell’inadempimento di una parte. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello proposto da F.D. e TIA, dal momento che riteneva che il Tribunale avesse correttamente applicato l’art. 44 del contratto dell’11/03/1999 e che l’esame della clausola compromissoria di cui al sopracitato art. 44 avesse rivestito carattere pregiudiziale rispetto alla competenza per territorio.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione da F.D. e TIA affidato ai seguenti motivi:

1) Falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado affermava che l’accordo transattivo prodotto dalla SORIM era valido ed esistente per motivare il rigetto della provvisoria esecuzione e dei provvedimenti cautelari richiesti da TIA e F.D., ma diveniva inesistente nel momento in cui provvedeva a dichiarare la propria incompetenza. Lo stesso esaminava l’eccezione di arbitrato irrituale proposta da SORIM ignorando completamente quanto eccepito, prodotto e documentato dalla stessa SORIM e cioè la risoluzione contestuale della clausola arbitrale contenuta nell’art. 44 del contratto e la competenza convenzionale del Tribunale di Milano, privando in questo modo TIA e F.D. di ogni tutela;

2) Violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione della regola di cui all’art. 276 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: le ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado, il totale spregio del principio del contraddittorio, decideva il giudizio sulla base di una questione preliminare di merito e non sulla base di una questione preliminare al merito. L’eccezione di arbitrato sollevata da SORIM non era un’eccezione pregiudiziale al merito ma un’eccezione pregiudiziale di merito che non poteva quindi essere esaminata dal giudice sulla base dell’ordinanza del 27/09/2012 che ammetteva in discussione solo le questioni pregiudiziali di merito idonee a definire il giudizio;

3) Violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: le ricorrenti affermano che quando viene eccepita l’incompetenza in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo questa si riferisce all’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e non all’incompetenza del giudice dell’opposizione. Allo stesso modo quando il giudice dell’opposizione si pronuncia sull’eccezione di incompetenza sollevata nel giudizio di opposizione, la pronuncia del giudice riguarda la competenza del giudice monocratico ad emettere il decreto ingiuntivo e non la propria competenza in qualità di giudice dell’opposizione;

4) Violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c.: la SORIM ha sollevato un’eccezione di arbitrato rituale e non un’eccezione di arbitrato irrituale. Il giudice di primo grado ha invero rilevato d’ufficio che la clausola arbitrale si riferisse all’arbitro irrituale senza che la SORIM avesse eccepito ciò.

La SORIM ha resistito con controricorso. Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi devono essere respinti. In primo luogo deve essere rilevata l’inammissibilità delle censure nella misura in cui non contengono alcun riferimento testuale nè alla clausola compromissoria nè, soprattutto alla indicazione convenzionale del giudice competente, contenuta nel citato (ma non esaminabile perchè nè prodotto ritualmente nè riprodotto accordo transattivo). Peraltro in merito alla fondatezza delle censure deve osservarsi l’insussistenza del vizio di extrapetizione dal momento che il Tribunale ha esaminato entrambe le eccezioni, dando ad esse l’ordine di esame (principale – subordinata) indicato dalla parte che le aveva eccepite. All’osservanza di tale graduazione il giudice del merito era tenuto non risultando alcuna contestazione della validità contrattuale della clausola compromissoria. Da escludersi, inoltre la dedotta rinuncia all’azionabilità della clausola compromissoria con la produzione dell’accordo transattivo, attesa la specifica formulazione dell’eccezione di rimessione del giudizio alla competenza arbitrale. Deve aggiungersi che la clausola compromissoria determina, in via generale, la rimessione esclusiva alla competenza arbitrale del suo oggetto. In ordine al suo contenuto la genericità della censura non scalfisce la puntuale e corretta esegesi interpretativa della clausola compiuta dal giudice di primo grado.

Il terzo motivo è inammissibile non essendo comprensibile il contenuto della censura rispetto al decisum. Il medesimo rilievo vale per il quarto motivo.

In conclusione, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso.

Il Collegio condivide senza rilievi la relazione depositata e per l’effetto rigetta il ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 13000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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