Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4859 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 23/02/2021), n.4859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18753-2018 proposto da:

C.A., rappresentata e difesa da sè stessa, ed

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ITRI, in VIA BOEZIO 14, pec:

antonella.casamassima.avvocatilucca.it;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato C. intimò alla cliente T.M., tramite decreto ingiuntivo, il pagamento di prestazioni professionali per l’importo di Euro 21.566,60. La T. si oppose al decreto ingiuntivo rappresentando che tra le parti erano intercorsi degli accordi che avevano fissato la misura dei compensi e il Tribunale di Lucca, espletata prova testimoniale e ritenuti provati gli accordi eccepiti dall’opponente, accertò l’esistenza di un credito di Euro 5.362,70, revocò il decreto ingiuntivo e dispose in favore del legale il pagamento di una somma corrispondente.

L’avvocato C. propose appello lamentando la violazione degli artt. 2721-2726 c.c., contestando la ritenuta attendibilità del teste B.A., per avere il medesimo avuto in passato interessi economici contrastati dal legale C. sì da far dubitare che potesse aver verosimilmente assistito alla conclusione degli accordi tra il legale e la T., evidenziò che la suddetta testimonianza era intrinsecamente contraddittoria; assunse altresì che la deroga ai minimi tariffari sostenuta dalla T. non era affatto verosimile.

La T. si costituì in giudizio proponendo altresì appello incidentale per sentir condannare il legale al pagamento della restituzione della differenza:ra la somma pagata da essa T., nelle more del giudizio di primo grado, e la minor somma accertata come dovuta.

3. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 778 del 4/4/2018, ha rigettato l’appello principale ed accolto l’incidentale ritenendo, per quanto ancora qui di interesse: a) non accoghbile l’eccezione di inattendibilità del teste B. e non sussistenti le ragioni per ritenere che le iniziative giudiziarie promosse contro di lui dall’avvocato C. potessero rendere probabile una condotta tanto grave quale quella della falsa testimonianza; b) le eventuali contraddizioni formali rinvenibili nella testimonianza suddetta costituirebbero prova della genuinità della medesima; c) l’ulteriore attività documentata dalla C. con riguardo all’assegno divorzile non poteva incidere sulla questione relativa al compenso; d) non risulta che con gli accordi testimoniati dal B. fcssero stati violati i minimi tariffari all’epoca in vigore nè l’appellante principale ha fornito elementi concreti a sostegno di tale affermazione; e) il giudice di prime cure ha correttamente ammesso la prova testimoniale circa la conclusione degli accordi e dei pagamenti intervenuti; f) il compenso preteso per il giudizio di divorzio, anche in riferimento alla tariffa forense vigente all’epoca, era esoso.

4. Avverso la sentenza che, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale della T., ha condannato l’avvocato C. a restituire la differenza tra la maggior somma di cui al decreto ingiuntivo e la somma oggetto della definitiva pronuncia recata dalla impugnata sentenza, la soccombente ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

5. La trattazione della causa è stata rimessa all’Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione degli artt. 2721-2726 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe violato le disposizioni in tema di prova per testimoni ammettendo la prova sugli accordi in deroga ai minimi tariffari, privi di forma scritta, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2, 14/6/2017n. 14801).

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2721-2726 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta la violazione delle stesse disposizioni con riguardo alla L. n. 792 del 1942, art. 24 all’art. 2233 c.p.c., n. 3 e art. 1350 c.c., n. 13 e l’omessa prova dei fatti estintivi della pretesa creditoria di essa ricorrente. Assume che ciò sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in punto di prova dell’esistenza del contratto di cui è causa e nuovamente in contrasto con Cass., 2, 14/6/2017n. 14801.

3. Con il terzo motivo di ricorso – omesso esame di fatto decisivo ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c.art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 – si duole che il giudice abbia omesso di valutare le notule versate in atti, approvate dal consiglio dell’ordine afferenti alle prestazioni rese, comparate con le voci dei diritti e degli onorari liquidabili ai minimi tariffari dalle quali si evincerebbe che le prestazioni riconosciute dai giudici del merito erano ben inferiori ai minimi tariffari.

4. Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 3 e art. 1350 c.c., n. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole dell’ammissione di prove testimoniali relative ad un accordo, temporairnente collocabile nel 2008 che, in base alla normativa vigente dal 2006, avrebbe dovuto essere provato per iscritto.

5. Con il quinto motivo – violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che in ogni caso la sentenza si sia posta in contrasto con l’orientamento espresso nella vigenza della legge del 1942 e dalle indicazioni di questa Corte sulla nullità civilistica dei patti in deroga ai minimi tariffari con riguardo al primo accordo risalente all’anno 2005.

6. Con il sesto motivo vizio di motivazione ex artt. 132 c.p.c. asrt. 118 disp. Att. c.p.c., commi 1 e 2 per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si censura la pretesa motivazione apparente dell’impugnata sentenza.

1-6. I primi sei motivi sono tutti volti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’espletamento della prova testimoniale su accordi per i quali sarebbe stata necessaria, ratione temporis, la prova scritta.

7. Con il settimo motivo – vizio di motivazione ex artt. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e 2 motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura la sentenza nella parte in cui non motiva circa la ritenuta esosità della pretesa della C. laddove la somma ritenuta congrua sarebbe stata chiaramente inferiore ai minimi tariffari. Il giudice avrebbe dovuto dare la prova che le prestazioni erano state compiute con imperizia o comunque con impegno inferiore alla media diligenza.

8. Con l’ottavo motivo – violazione di legge e vizio di motivazione per error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censura la sentenza nella parte in cui ha argomentato circa la non presumibile commissione di un delitto di falsa testimonianza da parte del teste.

9. Con il nono motivo – vizio di motivazione ex artt. 132 c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c., commi 1 e 2 omesso esame di un fatto storico decisivo – censura il capo di sentenza che ha ritenuto genuina la testimonianza assunta.

10. Con il decimo motivo di ricorso – omesso esame del fatto storico decisivo la ricorrente contesta il capo di sentenza che ha ritenuto non provata da parte dell’appellante la circostanza che il preteso accordo avesse ad oggetto compensi inferiori ai minimi tariffari, nonostante il lungo elenco di elementi acquisiti in giudizio dai quali la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire ad una conclusione opposta.

11. Con l’undicesimo motivo – violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la sentenza abbia violato le regole sul riparto dell’onere probatorio sulla fattispecie estintiva del credito professionale.

12. Con l’ultimo motivo – omessa motivazione ex art. 132 c.p.c.art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura sotto altri profili il vizio di motivazione.

La Corte ritiene che le questioni poste dal ricorso siano in parte nuove ed in ragione della natura nomofilattica di una eventuale pronuncia ritiene opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, ritenuta la novità delle questioni e la natura nomofilattica dell’intervento richiesto dal ricorso, rimette la causa alla pubblica udienza e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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