Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4859 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4859 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 27735-2016 proposto da:
CIANCIOLO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CORVASCE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA PIA CAFISO;
– ricorrente contro
ENEL SPA, ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000;
– intimate avverso la sentenza n. 386/2016 del TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, depositata il 3/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 01/03/2018

Antonino Cianciolo propose appello avverso la sentenza n.
338/2012, emessa il 5 ottobre 2012, con la quale il Giudice di pace di
Termini Imerese, in parziale accoglimento delle domande da lui
proposte nei confronti di Enel S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.,
aveva accertato l’inadempimento delle convenute in relazione agli

elettrica stipulato con l’appellante e le aveva condannate al
pagamento della somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento del
danno.
L’appellante censurò, in particolare, la sentenza impugnata
lamentandosi della operata integrale compensazione delle spese.
Le appellate resistettero all’appello e proposero, a loro volta,
appello incidentale, basato su tre motivi.
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza pubblicata il 3
maggio 2016, ritenendo fondato il terzo motivo dell’appello principale
(con cui le appellanti incidentali avevano censurato il capo della
decisione di primo grado / con il quale il Giudice di Pace aveva
riconosciuto all’attore il risarcimento del danno liquidato in via
equitativa, deducendo il difetto di prova in ordine all’esistenza del
preteso danno e il carattere arbitrario della valutazione espressa al
riguardo dal primo Giudice) e assorbito l’esame delle ulteriori censure
mosse alla sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza
appellata, accogliendo l’appello incidentale proposto dalle appellate,
rigettò le domande proposte dal Cianciolo, rigettò l’appello principale
proposto da quest’ultimo, che condannò alla restituzione di quanto
corrisposto, in suo favore, dalle società appellate in esecuzione della
sentenza di primo grado nonché al pagamento, in favore delle
predette, delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza del Tribunale Antonino Cianciolo ha proposto
ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

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obblighi assunti con il contratto di somministrazione di energia

Le società intimate non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
La proposta del relatore è stata comunicata all’avvocato del
ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1126 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. in
relazione al n. 3) e 4) dell’art. 360 cod. proc. civ. Insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in
relazione al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ.», il ricorrente lamenta
che il Tribunale, pur ritenendo provato l’inadempimento da parte di
Enel, abbia poi, con motivazione contraddittoria e insufficiente,
ritenuto non provato il danno e rilevato che «l’attore avrebbe dovuto
produrre almeno delle fatture dell’impresa alla quale aveva appaltato
i lavori, evidenziando le ulteriori voci di costo sostenute a causa del
mancato impiego dei suddetti mezzi …»e, conseguentemente
rigettato le domande risarcitorie del Cianciolo e condannato
quest’ultimo a restituire quanto percepito in esecuzione della
sentenza di primo grado e alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Sostiene il ricorrente che la valutazione equitativa del danno di cui
all’art. 1226 cod. civ. andrebbe ricondotta nell’alveo dell’art. 115 cod.
proc. civ. e che nella specie occorreva far ricorso alla cd. equità
integrativa, evidenziando di aver, già nel corso del primo grado del
giudizio, «assolto l’onere probatorio sul medesimo incombente,
avendo fornito la prova dell’an e della tipologia dei danni subiti
(impiego di tre persone per il trasporto delle merci pesanti nel
periodo che va dal mese di giugno 2010 al mese di giugno 2011) dei
quali è obiettivamente impossibile ovvero particolarmente difficile
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RAGIONI DELLA DECISIONE

quantificare nel loro ammontare avuto riguardo alla circostanza …
che i lavori (conseguenza dell’inadempimento imputabile a parte
resistente) furono eseguiti dalla medesima impresa con la quale era
stato stipulato il contratto di appalto».
2.1. Il motivo è inammissibile quanto ai lamentati vizi

Ed infatti, essendo stata la sentenza impugnata in questa sede
pubblicata in data 3 maggio 2016, nella specie trova applicazione
l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione
novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Alla luce del testo di detta norma, così come novellata ed
attualmente vigente, applicabile – come già evidenziato – nella
specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente
e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che tale norma
attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo
neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del
medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928;
v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al
principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
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motivazionali.

della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia — nella specie all’esame non sussistente — si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra

obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure
precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come
da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo
restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo
all’esame, il ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che
rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 del
codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella
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affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed

rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema
censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile
ratione temporis.
2.2. Sono infondate le doglianze proposte in relazione ai nn. 3 e 4
del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ..

sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in motivazione) che la violazione
dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la
regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè
attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era
onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate
sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la
violazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario
denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della
decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in
contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per
realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo
espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non
doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando
sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua
iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere
al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.) (v. anche Cass.
5/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass.
10/06/2016, n. 11892). Non non può porsi, invece, una questione di
violazione o di falsa applicazione dell’art. art. 115 cod. proc. civ. per
una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice
di merito (Cass., ord., 27/12/2016, n. 27000).

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Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito (v. da ultimo Cass.,

Inoltre, va ribadito in questa sede il principio, già più volte
affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice
dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia dimostrata
l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,

ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per
consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola
funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa
determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo
l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o
non debba ritenersi in re ípsa, ma anche ogni elemento di fatto utile
alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta
difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. 17/10/2016, n.
20889; Cass. 8/01/2016, n. 127).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, va rimarcato che la
liquidazione in via equitativa del danno postula, quindi, pure il
preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di
una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non
dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne
gli elementi dai quali desumerne l’entità (Cass., ord., 22/02/2017, n.
45349). E nella specie, il Tribunale di Termini Imerese, in base ad un
accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, ha
argomentatamente ritenuto non provato il danno nella sua entità,
evidenziando che tale entità ben poteva essere dimostrata,
trattandosi «di lavori edili per i quali l’impresa è tenuta ad emettere
fattura» (v. sentenza impugnata pp.5, 6 e 7).
3. Il ricorso va, pertanto, rigetato.
4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le
società intimate svolto attività difensiva in questa sede.

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o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
1-bis dello stesso art. 13,

evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del
gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,
del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.
Il Presidente

II Furiziongro Gudzc
Rari-t-77r’

DEPOSITATO IN
Roma,

cpnaLuntA
‘C I ‘MAR, 20V1

Il Funzionario G;ucii-zía,ie

per il ricorso, a norma del comma

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