Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4859 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20369-2008 proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

25/01/2008, n. 52510/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2002 la signora D. A. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti del Ministero dell’Interno con ricorso depositato il 5 giugno 1995 dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sulle provvidenze a lei spettanti, quale invalida civile, ed erogate in ritardo, sulla base della sentenza della corte costituzionale 27 aprile 1993, n. 196 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno per la diminuzione del valore del credito) Esponeva che il giudizio era stato definito con sentenza di accoglimento della domanda in data 31 agosto 1999.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 16 aprile 2003, rigettava la domanda, con compensazione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 19 gennaio 2006, cassava la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso in data 25 gennaio 2008, accertato il ritardo di ragionevole in anni due, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 400,00, in considerazione della modestia della posta in giuoco; oltre interessi legali e spese del giudizio di rinvio, compensate quelle dei gradi precedenti.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la signora D., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo, in misura inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza della Corte europea, nonchè la liquidazione delle spese processuali poste a carico del ministero soccombente in misura inferiore ai minimi tabellari.

Resisteva con contro ricorso Ministero della Giustizia.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che non è stato contestato l’accertamento della violazione del termine ragionevole in anni due, appare fondata la censura riguardante il quantum debeatur.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass, sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. s.u. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione pari ad Euro 400,00 per ciascun anno di ritardo;

In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto che la stessa corte territoriale ha determinato in anni due il ritardo nello svolgimento del processo presupposto, si può liquidare, previa cassazione del decreto impugnato in parte qua, l’indennizzo dovuto in Euro 1500,00 con gli interessi legali dalla domanda. Tale somma tiene conto della modestia della posta in giuoco accertata dalla corte territoriale che giustifica la diminuzione dell’indennizzo ordinario nella misura inferiore di Euro 750,00 per anno.

La riforma nel merito della decisione travolge anche la pronuncia sulla compensazione delle spese dei primi due gradi di giudizio, non più giustificata dalla particolare esiguità dell’indennizzo liquidato (art. 336 c.p.c., comma 1); mentre restano ferme le spese attribuite per il giudizio di rinvio, congruamente liquidate.

Il Ministero della Giustizia va quindi condannato alla rifusione delle spese del primo grado liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, e del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari.

Eguale liquidazione va operata per le spese della presente fase di legittimità.

A tutti gli importi predetti vanno aggiunte le spese generali e gli accessori di legge. Spese tutte, da distrarre in favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di D.A., della somma di Euro 1500,00, con gli interessi legali dalla domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 Dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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