Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4858 del 27/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4858 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 19733-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato PILEGGI ANTONIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
3781

contro
MECCA MARIA, DE VITA GIOVANNI, AMBROSELLI NUNZIO,
MATONE MARIA, DE SIMONE PASQUALE, SFORZA MARIA ROSA,
PEPE CANIO, ATTANASIO IOLANDA, FIERRO ANTONIO,

Data pubblicazione: 27/02/2013

SALVATORE VALENTINO, SICA MARIA ADELAIDE, DE RIGGI
ROSARIA, DURO ALBERTO;
– intimati avverso la sentenza n. 944/2006 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 03/07/2006, r.g.n. 349/05;

udienza del 13/11/2012 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PILEGGI
ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per:
MECCA MARIA inammissibilità, rigetto per gli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni De Vita ed altri dodici lavoratori, tutti dipendenti della Poste Italiane s.p.a. inquadrati nell’area

A seguito di tale Direttiva i ricorrenti depositarono la documentazione necessaria per essere valutati ed
inseriti nella graduatoria di merito per il conseguimento della qualifica superiore.
Precisarono che la graduatoria non fu mai pubblicata ufficialmente e che, per contro, la società
comunicò i nominativi dei dipendenti designati ad assumere la qualifica Q2 presso le 31 agenzie di base
della Filiale dove le posizioni erano disponibili, senza alcuna specificazione dei criteri adottati nella
scelta.
Chiesero pertanto al giudice, in via d’urgenza e con ricorso ordinario di accertare l’illegittimità del
comportamento datoriale, sospendere le promozioni ammettere i ricorrenti alla selezione e condannare,
la società a risarcire il danno da perdita di chance per ciascuno quantificato in 20.447.672 ovvero nella
somma diversa giudizialmente accertata.
Il Tribunale di Salerno accolse la domanda, e condannò la società al risarcimento dei danni per perdita
di chance
a causa del mancato inserimento nella graduatoria per l’assegnazione dei posti
di Q2 disponibili.
La Corte d’appello di Salerno investita del gravame da Poste Italiane s.p.a., dichiarava cessata la materia
del contendere rispetto alle posizioni di alcuni dei ricorrenti, che avevano stragiudizialmente conciliato
la controversia (De Vita Giovanni, Pepe Canio, De Riggi Rosaria e Salvatore Valentino), mentre
confermava la sentenza con riguardo alle altre posizioni.
Rilevava il giudice d’appello che nella fattispecie, l’art. 50 del CCNL prevedeva che la selezione del
personale, da reclutare nelle diverse aree, si doveva basare su prove mirate alle mansioni da svolgere,
utilizzando procedure idonee a garantire trasparenza e obiettività; che con la circolare n. 31 attuativa del
dettato contrattuale, la società, previo accordo con le 00.SS. aveva invitato a redigere le graduatorie per
l’inserimento, nell’area quadri di secondo livello, del personale appartenente all’area operativa così
autovincolandosi alla procedura definita.
I Giudici d’appello, premesso che la comunicazione dei dipendenti prescelti non recava alcuna
motivazione, disattendeva i rilievi della società appellante e osservava che la stessa non aveva offerto
una prova puntuale del fatto che, in sede applicativa, i posti da sottrarre alle scoperture fossero stati
effettivamente assegnati a soggetti c.d. riservatari e che, per effetto di ciò, la selezione concordata in
sede sindacale non aveva potuto seguire il suo corso.
La Corte poi riteneva infondata l’allegazione della società relativa ai criteri adottati nella selezione del
personale in concreto promosso (conformi al c.d. progetto leadership che esigeva la valutazione dei
concorrenti da parte di un comitato di valutazione presso la filiale, coordinato dal direttore della stessa
ed incentrato sulla idoneità del singolo dipendente e non sulla base di rigidi criteri di comparazione) ed
r.g. n. 19733/2007

F.Garri

operativa, adirono il Tribunale di Salerno esponendo che la società datrice, con Direttiva n. 31 del 1998,
avviò una procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di “quadro” di II livello (Q2) da
parte di personale interno di qualifica inferiore in relazione a 20 posizioni che si erano rese disponibili.

osservava che il procedimento adottato secondo il progetto leadership era del tutto diverso rispetto a
quello previsto dalla direttiva ed i relativi criteri, ispirati ad una maggiore discrezionalità, erano
incompatibili con la direttiva medesima.
Aggiungeva che comunque, ove pure ritenuto corretto il criterio seguito (c.d. progetto leadership) la
società non si era attenuta al principio oggettivo della riserva a favore dei beneficiari di provvedimenti
giudiziari, così contraddicendo la tesi allegata di non aver potuto seguire i criteri di cui alla direttiva per

Infine, la corte territoriale, affermava che alla totale pretermissione del criterio della graduatoria
conseguiva il pregiudizio dei ricorrenti che verificava essere stato liquidato equitativamente in misura
modesta.
Per la Cassazione della sentenza ricorre la Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi.
I dipendenti sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene censurata la sentenza per avere del tutto omesso di motivare, o, comunque,
incongruamente motivato, la sentenza in relazione alla dedotta inapplicabilità, per la regione Campania,
della Direttiva n. 31 (esplicazione dell’accordo collettivo stipulato il 28 maggio 1998 in applicazione
degli artt. 50 e 51 del ccn1 dei dipendenti Poste 26.11.1994) nel caso in cui i posti da assegnare ai
dipendenti che avessero svolto mansioni superiori per più di sei mesi, ovvero avessero ottenuto una
pronuncia giudiziale favorevole, fossero superiori ai posti vacanti in una certa sede.
In sostanza poiché in fatto quella era la situazione che si era verificata, la società chiede alla Corte di
dire se “la Direttiva n. 31 dell’accordo collettivo stipulato in data 28 maggio 1998 in applicazione degli artt. 50 e 51

del ccnl dei dipendenti Poste 26.11.1994 non si applica qualora i posti da assegnare ai dipendenti che abbiano svolto
mansioni superiori per più di sei mesi o ai dipendenti che abbiano ottenuto una pronuncia giudiziale favorevole sia
superiore ai posti vacanti di una certa sede”.
Con il secondo motivo, poi, viene ancora denunciata la omessa e contraddittoria motivazione e la falsa
applicazione degli artt. 50 e 51 del ccnl delle Poste richiamato, e si chiede alla Corte di dire se detti
articoli, di cui costituisce esplicazione il Progetto Leadership “vanno interpretati nel senso per cui il datore di

lavoro può procedere alla scelta del personale da assegnare all’area Quadri per mezzo di valutazioni discrezionali in
merito a criteri quali le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturali dei selezionandi, senza che la menzione
di tali criteri nelle citate norme pattizie, in assenza di una espressa volontà datoriale, debba far ritenere obbligatorio il
ricorso ad un meccanismo procedurale di selezione”.
Rileva, preliminarmente, la Corte che il ricorso proposto anche nei confronti dei resistenti De Vita
Giovanni, Pepe Canio, De Riggi Rosaria e Salvatore Valentino, indicati nell’intestazione dell’atto, non
risulta essere stato notificato agli indicati lavoratori che, peraltro, avevano conciliato la controversia già
in appello tanto che la corte territoriale aveva per loro dichiarato cessata la materia del contendere e
compensato le spese, e nel ricorso per cassazione non è formulata, rispetto a tale declaratoria nessuna
censura. Ne consegue che per tali posizioni il ricorso è improcedibile.
Venendo, quindi, alle censure formulate in ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente in
ragione della intima connessione, ritiene la Corte che le stesse sono destituite di fondamento.
r.g. n. 19733/2007

F.Garri

la necessità di dare precedenza al personale riservatario.

Si osserva infatti che la circostanza di fatto ritenuta decisiva dalla società ricorrente ed in relazione alla
quale la motivazione sarebbe incongrua o, quanto meno, contraddittoria è stata adeguatamente
esaminata e valutata dal giudice di merito.
La Corte territoriale ha infatti preso in esame la deduzione sottopostale dalla Società ed ha sottolineato
che questa non aveva dato la prova dell’assunto dedotto per giustificare l’ omessa osservanza della
procedura concordata per l’assegnazione dei posti di quadro.

artt. 50 e 51 del CCNL per l’assegnazione dei posti di Quadro – Q2, sulla base delle graduatorie) in
ragione del fatto che nell’ambito della regione tutti i posti esistenti della qualifica di quadro dovevano
essere destinati a soggetti riservatari ( in considerazione dell’accertato avvenuto svolgimento di
mansioni superiori per più di sei mesi ovvero in quanto avevano ottenuto una sentenza passata in
giudicato che obbligava la società a procedere al loro inquadramento).
La sentenza della corte d’appello si fonda su un articolato ragionamento basato su due circostanze di
fatto:
da un canto l’accertamento dell’esistenza di un vincolo concordato nella scelta dei soggetti da
promuovere ( attingendo alla graduatoria sulla base della più volte richiamata Direttiva n. 30, frutto di
un accordo con le 00.SS. e conforme alle previsioni del CCNL.);
dall’altro la necessità di dare esecuzione a sentenze o comunque di riconoscere ad alcuni dipendenti il
diritto, già conseguito, all’inquadramento per effetto dello svolgimento protratto delle mansioni
superiori.
Sulla base di queste premesse la Corte territoriale ha accertato che la società, sulla quale incombeva
l’onere probatorio, non aveva dimostrato che nella situazione particolare i posti da sottrarre alle
scoperture fossero stati effettivamente assegnati ai riservatari (personale dell’area operativa che aveva
già svolto dette mansioni per più di sei mesi e coloro che avevano ottenuto provvedimenti giudiziali) e
quindi che, in Campania, non vi erano altre posizioni Q2 da ricoprire.
Tale articolato ragionamento, oltre che logicamente e congruamente motivato, non è stato
specificatamente censurato dalla Società.
Questa si limita a dolersi del fatto che i Giudici d’appello avevano sminuito, al pari del giudice di primo
grado, le prove documentali offerte ma non precisa affatto quale fosse la documentazione prodotta a
conferma di tale affermazione.
Vi è poi una incongruenza nel ragionamento dell’attuale ricorrente: se tutti i 94 posti di Q2 disponibili
in Campania dovevano essere attribuiti ai riservatari, non si comprende come mai la Società ne ha
comunque attribuiti alcuni ai non riservatari, scegliendoli poi con il sistema del progetto leadership.
In altri termini, a seguire la tesi della società, avrebbero dovuto assegnarsi le predette posizioni solo ai
riservatari, giacché da soli coprivano il numero di posti disponibili.
Non vi sarebbe quindi stata alcuna necessità di ricorrere al diverso sistema del progetto leadership
(esattamente in termini si veda già Cass. n. 17179/2011 dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi).

r.g. n. 19733/2007

F.Garri

In sostanza non era risultata provata l’ esistenza della superiore esigenza, per la Campania, di derogare
alla Direttiva n. 31 del 1998 (esplicazione dell’accordo collettivo stipulato il 28.5.98 in applicazione degli

Quanto al denunciato difetto di motivazione ed alla violazione degli artt. 50 e 51 del CCNL, dell’art. 41
Cost. e dell’art. 1362 c.c. (in base al quale la società assume che il meccanismo adottato per la scelta dei
nuovi quadri Q2 sulla base del progetto leadership non violava il disposto del contratto collettivo)
questo risulta assorbito dal rigetto della precedente censura. La Società poteva adottare una procedura
diversa da quella concordata (vale a dire quella prevista dalla direttiva 31 da effettuarsi mediante
graduatoria) solo dimostrando che questa non poteva essere in concreto seguita.
Ma una volta escluso, con il rigetto del primo motivo, che sia stata fornita la prova di tale impossibilità,
ogni questione concernente la regolarità del progetto leadership risulta irrilevante.

Non occorre provvedere sulle spese poiché i lavoratori, intimati, non hanno svolto alcuna attività
difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di De Vita Giovanni, Pepe Canio, De Riggi
Rosaria e Salvatore Valentino. Rigetta il ricorso nei confronti degli altri. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012. .

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA