Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4858 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11743-2014 proposto da:

S.C., in proprio e quale socio accomandatario della

(OMISSIS) sas, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BEVIGNANI

9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ONESTI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SAS, P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5993/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/09/2013, depositata l’08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11743 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento della s.a.s. (OMISSIS) nonchè dello S. in proprio sulla base delle seguenti considerazioni, per quel che ancora interessa:

I reclamanti hanno tentato di dimostrare, con la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della società, la cessazione di attività sociale dal 2005 nonchè dello S., rimasto unico socio dopo la morte dell’accomandante. Tale documentazione contabile è priva di qualsiasi requisito di ufficialità e mancano altri riscontri idonei a sostenerne la veridicità.

Non può, pertanto, ritenersi provata dai reclamanti sui quali incombeva l’onere, la mancanza dei requisiti di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1.

Lo S. in proprio e quale accomandante della società fallita ha prospettato come unico motivo di ricorso la violazione della L. Fall., art. 1. A sostegno della censura ha osservato che la società in accomandita semplice non è tenuta alla redazione ed al deposito del bilancio e l’unico adempimento a carico dei singoli soci e rappresentazione del modello UNICO solo in presenza di redditi. Ma come può rilevarsi dalla documentazione prodotta la mancanza totale di attività escludeva la produzione di redditi. L’unica voce presente è quella del debito dell’istante ed un residuo debito Equitalia.

Sussistono, pertanto, i requisiti dimensionali per sottrarre la società ed il ricorrente in proprio al fallimento.

La censura è manifestamente infondata. La Corte d’Appello non ha affermato che la documentazione prodotta non fosse conforme a quella richiesta dalla legge per la società in questione ma ha precisato che trattandosi di documenti non verificabili perchè di esclusiva provenienza unilaterale, non potevano costituire riscontro sufficiente al fine di accertare l’insussistenza del requisito dimensionale.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio, esaminata la memoria depositata, osserva che la Corte d’Appello ha ritenuto inidonea la documentazione per difetto di veridicità in quanto priva di riscontri, non trattandosi di documentazione contabile da tenersi nel rispetto di obblighi formali di tenuta e conseguentemente, controllabile ex post. Tale accertamento è insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si dà luogo alla statuizione sulle spese di lite in mancanza della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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