Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4857 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4857 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 24540-2010 proposto da:
OLIVERI

FILIPPO

C.F.

LVRFPP46E28H428I,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 3,
presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUBINO GIROLAMO,
giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso
2013

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

3641
contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO P. I.V.A.
05841760829, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 28/02/2014

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE
SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato LI VIGNI
GIORGIO, giusta delega in atti;

controricorrente

di PALERMO, depositata il 21/06/2010 R.G.N.
1783/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato LI VIGNI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 569/2010 della CORTE D’APPELLO

RG n 24540/2010 Oliveri F. / ASL Provinciale di Palermo.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/6/2010 la Corte d’appello di Palermo , in riforma della sentenza del Tribunale ,

del rapporto con il SSN, volta ad ottenere il reinserimento negli elenchi dei pediatri di libera scelta
sulla base dell’ad 1, comma 16, del DL n 323/1993 convertito in L n. 423/1993 . ribadito al punto 6
dell’art 23 del DPR n 272/2000.

La Corte territoriale ha rilevato la piena legittimità dell’accordo collettivo nazionale del 28/9/05
che all’art 17 , integrando la disciplina legislativa in tema di incompatibilità all’iscrizione negli
elenchi dei medici convenzionati, aveva previsto un’ulteriore causa di incompatibilità nel
godimento da parte del sanitario di un trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e
dipendenti dal SSN . Secondo la Corte , considerato che la L n 833/1978 demandava agli accordi
collettivi nazionali l’istituzione ed i criteri di formazione degli elenchi e la disciplina di accesso alla
convenzione, doveva considerarsi legittima l’integrazione della disciplina legislativa in tema di
incompatibilità prevista da tali accordi sempre che fossero conformi alle finalità della legge che ne
autorizzava l’emanazione . La Corte ha poi rilevato che l’art 4 , comma 7, della I n 412/1991,
nell’individuare come causa di incompatibilità del rapporto di lavoro con il SSN la titolarità di altro
rapporto di lavoro, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN o
l’esercizio di altre attività o di imprese che potessero configurare un conflitto di interessi, non aveva
carattere tassativo . essendosi limitato ad indicare le ipotesi di maggiore frequenza o rilievo .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Filippo Oliveri formulando tre motivi. Si
costituisce l’Azienda Sanitaria depositando controricorso e successivamente memoria ex art 378
cpc .

Motivi della decisione

1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’ art 4, comma 7. della L n
412/1991; dell’art 1 , comma 16, del DL n 323/1993 convertito nella L n 423/1993 . Rileva che
l’ACN dei pediatri di libera scelta era entrato in vigore dal 15/12/2005 e. pertanto, era a lui

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ha rigettato la domanda di Oliveri Filippo , medico pediatra in pensione a seguito della cessazione

inapplicabile l’art 17 dell’Accordo in quanto egli aveva presentato l’istanza di reinserimento nelle
liste dei pediatri di libera scelta in epoca precedente ed a quella data occorreva fare riferimento .
Sulla base della normativa esistente all’epoca della sua richiesta e cioè l’ari 4 , comma 7, della L n
412/1991 e l’art 1 , comma 16, del DL n 323/1993 convertito nella L n 423/1993, egli aveva il
diritto ad ottenere il reinserimento negli elenchi dei pediatri.

introdotta dall’art 17 dell’Accordo nazionale .entrato in vigore dal 15/12/2005, alla sua domanda
di reinserimento nelle liste dei pediatri di libera scelta in quanto sia tale domanda sia quella di
pensionamento erano state formulate prima dell’entrata in vigore di detto Accordo. La tesi di parte
ricorrente non è fondata atteso che il ricorrente non valuta che sia il pensionamento che la
reinscrizione negli elenchi dei pediatri diventavano operativi a decorrere dall’1/1/2006 e . dunque
successivamente all’entrata in vigore del nuovo ACN . Ne consegue che solo a decorrere
dall’1/1/2006 veniva a cessare il rapporto di lavoro dipendente e quindi solo da tale data l’ad I.
comma 16, della L: n 412/1991. avrebbe potuto consentire il reinserimento negli elenchi regionali
della medicina convenzionata a domanda del medico .La norma citata recita . inflitti. testualmente
che “Il medico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991. n. 412. abbia
esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli
elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro
dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi”.La condizione per il reinserimento del

medico negli elenchi di pediatria convenzionata è costituita dalla cessazione del rapporto di lavoro
dipendente con il SSN , condizione che nel caso di specie si sarebbe verificato solo a decorrere
dall’1/1/06 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore del nuovo ACN. Ogni riferimento ad un
presunto diritto quesito del medico o a legittime aspettative dello stesso risulta privo di fondatezza
dovendosi avere riguardo alla normativa applicabile a decorrere dalla cessazione del rapporto come
non è dubitabile dall’esame della stessa disciplina di cui all’art 1, comma 16, della L. n 412/1991 la
cui applicai:dita e invocata dal ricorrente.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, sotto altro profilo, violazione dell’ art 4,
comma 7, della L n . 412/1991; dell’art 1 , comma 16, del DL n 323/1993 convertito nella L n
423/1993 . Contesta l’affermazione della Corte secondo cui l’art 17 dell’ACN costituisce norma
integrativa della disciplina delle incompatibilità già contenuta nella L. n 412/1991. Rileva che
l’accordo collettivo creava una nuova figura di incompatibilità del tutto nuova che stante la sua
idoneità a limitare l’accesso al sistema convenzionale avrebbe dovuto essere introdotta con una
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La censura è infondata. Il ricorrente:ha sostenuto, in primo luogo , l’inapplicabilità della normativa

norma di natura legislativa e non negoziale La normativa di cui all’ art 4, comma 7, della L n
412/1991 e dell’art I , comma 16, del DL n 323/1993 convertito nella L n 423/1993 , secondo il
ricorrente, costituiva disciplina esaustiva del regime delle incompatibilità.
3) Con il terzo motivo denuncia omessa insufficiente motivazione. Osserva che la Corte, da
un lato, ha chiarito che l’introduzione di nuovi precetti non può essere inserita con norme di natura
secondaria. Dall’altro lato non ha correttamente applicato tale principio considerando legittima

conforme alle finalità della legge che ne autorizzava l’emanazione.
Il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono
infondati.
L’art 17 dell’ACN del 28/9/05 stabilisce che” lo svolgimento delle attività previste dal presente
accordo , ai sensi dell’art 4, comma 7 , della legge del 30/12/91 n 412 è incompatibile qualora il
pediatra… fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del
SSN , fatta esclusione dei pediatri già titolari di convenzione per la pediatria all’atto del
pensionamento “.
Secondo la Corte d’appello detta norma, oltre ad essere applicabile ratione temporis al ricorrente, è
del tutto legittima .
La Corte territoriale ha richiamato l’art 48 , comma 3, della legge n 833/1978 secondo cui “eli
accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 2) l’istituzione e i
criteri di f_prmazione di e lenchi unic i p er i rrLedici g_enerici, per i p—ediatri, p er g li s pecialisti
convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l’accesso alla convenzione,
che e’ consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina
delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività
mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione
delle prestazioni”.
La Corte d’appello ha quindi rilevato che la nonna in esame demanda agli accordi collettivi
l’istituzione e i criteri di formazione degli elenchi unici dei medici convenzionati e la disciplina di
accesso alla convenzione e che dunque è legittima l’integrazione praeter legein da parte di tali
accordi sempre che non siano in contrasto con la norma primaria cui si riferiscono o con altra legge
o i principi generali dell’ordinamento.
La Corte territoriale ha, poi, evidenziato la legittimità dell’art 17 dell’ACN citato la cui ratio
doveva essere individuata nell’esigenza di evitare che la titolarità della convenzione venisse
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l’introduzione con l’ACN di un nuovo caso di incompatibilità ritenendolo, erroneamente, del tutto

attribuita a soggetti che avessero già beneficiato di un rapporto con il SSN conseguendone un
trattamento pensionistico Ha sottolineato, inoltre, l’opportunità che fossero lasciate più ampie
possibilità di lavoro ai medici in cerca di una prima stabile occupazione.
La decisione della Corte è adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre
che immune da errori di diritto.
L’art 17 citato dell’AEC consiste in una specificazione, demandata agli accordi collettivi dalla
generica previsione di cui all’ari 48 citato, del regime delle incompatibilità considerato , inoltre,

L n 412/1991 non risulta desumibile in alcun modo dal disposto normativo.
Deve richiamarsi, a conforto della correttezza della decisione impugnata, quanto già affermato da
questa Corte ,( cfi – Cass. n 5952/1997 con riferimento alla diversa ipotesi della cessazione del
rapporto di medico convenzionato al 70 0 anno di età ) secondo cui l’elencazione dei limiti
ipotizzati dall’art. 48 legge n. 833/78 non può ritenersi tassativa, in quanto in tal senso non prevista,
ed indicando, invece, questa disposizione unicamente le materie che devono necessariamente essere
regolate dagli accordi collettivi da recepire, poi, con appositi D.P.R. di esecuzione, e pertanto non
per questo escludendo che altri aspetti del rapporto convenzionale possano essere disciplinati dai
predetti accordi. Si è affermato , altresì, da questa Corte che in armonia con il principio secondo
cui gli atti di normazione secondaria, mentre non possono porsi in contrasto con la fonte primaria
cui s i riferiscono, o con altra 1 egge o-vvero con i p-rincipi generali de Wordinamento de llo S tato
(disciplina contra legem), ben possono dettare norme che valgono ad integrare la disciplina
legislativa ed a chiarirne l’esatta portata con precetti esplicativi (disciplina secundum legem o
praeter legem), purché in ogni caso le nonne di carattere interpretativo ed integrativo siano
conformi alle finalità ed alla ratio della legge che ne autorizza la emanazione.
La finalità de ll’introduzione de ll’incompatibilità di c–ui a ll’art 17 c itato indicata d alla C one di
merito non è contrastante con il dettato normativo atteso che lo stesso art 48 citato individua quale
finalità della disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto
ad altre attività mediche il “fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la
qualificazione delle prestazioni”. La disposizione dell’art 17 citato si pone , inoltre, in armonia ed
in attuazione del principio generale di cui all’art 4, comma 7 della L n 412/1991 che è volto ad
assicurare la tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nel servizio sanitario nazionale in
funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici.
Detto principio generale di esclusività deve trovare applicazione anche nel caso di titolarità di
trattamento pensionistico derivante da un rapporto con il SSN.

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che la tassatività dell’elencazione di dette cause di incompatibilità di cui all’ari 4 , comma 7°, della

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna del ricorrente a pagare le
spese processuali del presente giudizio .
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Azienda Sanitaria le spese del presente
giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.

Roma 11/12/2013

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