Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4857 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/02/2017),  n. 4857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19569-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in TORINO, VIA MORETTA

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA TARICCO, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 22/0 /2015 e depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale di Pinerolo, accoglieva l’opposizione proposta da T.G. avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi asseritamente da lei dovuti in qualità di socia della società “Faggi di T.G. & C. s.a.s.”.

La Corte di merito osservava che la predetta società non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a gestire un immobile riscuotendone il canone di locazione e, quindi, che l’attività svolta dalla T. quale socia accomandataria necessariamente non poteva avere un minimo di consistenza e di abitualità come attività commerciale.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la T..

E’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria.

Preliminarmente, si evidenzia che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 63, art. 1 della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e L. n. 1397 del 1960, art. 2 e ss. e artt. 2313, 2318 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) assumendosi che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, l’unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice era per ciò stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re psa, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale.

Il motivo è infondato.

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

La Corte ha, infatti, rilevato che la “faggi di T.G. & C. s.a.s. ” di cui la T. era unica socia accomandataria non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione dell’unico immobile di cui era proprietaria.

Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’U febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016).

E’ evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.

Per completezza è anche il caso di ricordare che questa Corte ha anche affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di merito non è stata fornita essendo emerso che la T. si limitava a riscuotere il canone di locazione dell’unico immobile di cui la società era proprietaria.

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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