Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4856 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26950-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVA FNT FABBRICA NONTESSUTI SPA CON SEDE IN (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato URBANO BESSEGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2018 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Veneto n. 185/07/18, con cui si è rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di (OMISSIS) n. 908/2015, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Nuova F.N. T. Nontessuti S.p.A. avverso l’avviso di determinazione di nuovo classamento catastale n. (OMISSIS). La ricorrente aveva dedotto con il ricorso in appello che l’affermazione nella parte motiva della sentenza di primo grado, secondo cui: “l’Amministrazione del territorio ha proposto di determinare la rendita con contestuale esclusione dell’area di sedime dal calcolo della rendita” non corrispondeva alla realtà fattuale dei documenti sottoposti dall’Ufficio all’esame dei primi giudici. La Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, sostiene che le motivazioni del gravame andrebbero ricondotte ad un ricorso per revocazione e non trovano fondamento in un atto di appello. Si è costituita la società Nuova F.N. T. Nontessuti S.p.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge per erronea e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1 e art. 53, comma 1 e art. 395 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che sarebbe errata la valutazione espressa dai giudici di secondo grado secondo cui i vizi della pronuncia di primo grado avrebbero dovuto essere censurati mediante un ricorso per revocazione, tenuto conto che i motivi presupposti all’appello si pongono in un rapporto di continenza rispetto a quelli posti a base dell’azione revocatoria con la conseguenza che, in pendenza dei termini per la proposizione dell’appello, non può essere esperita azione revocatoria. L’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (vizio sollevato dall’Ufficio nella fattispecie in esame) e il conflitto teorico tra giudicati possono essere sollevati direttamente mediante ricorso in appello, escludendo di fatto la necessità di esperire la revocazione ordinaria anche avverso le pronunce di primo grado.

2. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, prevede che la revocazione è ammessa solo contro le sentenze che “involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate”. Il comma 2 precisa che le sentenze per cui è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate solo per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c. (revocazione straordinaria), nn. 1) 2) 3) e 6).

Le sentenze pronunciate a conclusione del primo grado di giudizio sono suscettibili di essere impugnate, alternativamente, o tramite appello, ovvero mediante ricorso per revocazione. I motivi presupposti all’appello si pongono in un rapporto di continenza rispetto a quelli posti a base dell’azione revocatoria, siano essi vizi palesi o vizi occulti della sentenza, con la conseguenza che, in pendenza dei termini per proporre l’appello, non può essere esperita azione revocatoria. Da ciò deriva, quale logica conseguenza, l’impossibilità di proporre, avverso le sentenze del giudice di prime cure, la revocatoria ordinaria, per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5. Ciò in considerazione del fatto che tale mezzo di impugnazione è utilizzabile solo in pendenza dei termini previsti per l’appello che prevale rispetto al ricorso per revocazione. La revocazione delle sentenze di primo grado è, quindi, possibile, unicamente, a seguito del passaggio in giudicato delle medesime e in relazione ai motivi indicati all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente rripugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorchè una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame” (Cass. n. 5827 del 2011). Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali non sono impugnabili per revocazione ordinaria in quanto, se i termini per la loro impugnazione in appello non sono scaduti, i motivi di impugnazione di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, devono essere dedotti come motivi di appello. Ne consegue che non è ammessa la revocazione di una sentenza pronunciata dal giudice tributario che sia impugnabile o sia stata impugnata con gli ordinari messi di gravame.

3. La Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata ai principi di diritto enunciati, con la conseguenza che il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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