Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4856 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 23/02/2021), n.4856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3985-2019 proposto da:

A.I.A., A. WELFARE LOGISTICS SRL,

A.G. rapp.ti e difesi dall’avvocato LUIGI DORIA;

– ricorrenti –

contro

ASI CONSORZIO PER AREA SVILUPPO INDUSTRIALE LECCE, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO 4, presso lo studio dell’avvocato

VALERIO SPIGARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

GALLUCCIO MEZIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/1/2019 la Corte d’Appello di Lecce ha sostanzialmente respinto – tranne che in punto spese – il gravame interposto dalla società A. Welfare Logistics s.r.l. ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Lecce 4/11/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti del Consorzio Asi di pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’asserito inadempimento da parte di quest’ultimo delle obbligazioni assunte con la stipula della “Convenzione preliminare” per cessione di suoli del 12/10/2011, relativamente alla richiesta formale di assegnazione di lotto di terreno nell’agglomerato industriale di (OMISSIS) al fine di realizzare una “(OMISSIS)” (stante l’inerzia nel realizzare le opere di urbanizzazione e il non averle consentito l’immissione nel possesso dei suoli nel termine pattuito con conseguente interruzione dell’iter di rilascio delle autorizzazioni edilizie), ivi ricompreso anche il danno da subita perdita di chance (per l’inattuazione dell’investimento), e di restituzione da parte del Consorzio Asi della somma anticipatamente ricevuta, giusta art. 3 della detta “Convenzione preliminare”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società A. Welfare Logistics s.r.l. e gli originari interventori adesivi dipendenti A.I.A. e A.G. (rispettivamente A.U. della società e Direttore della realizzanda struttura) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Asi.

Con atto pervenuto in Cancelleria il 7/7/2020 il ricorrente A.G. ha proposto “istanza di rinunzia agli atti” notificata al controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che, stante il deposito in Cancelleria anteriormente all’udienza – da parte del ricorrente A.G. di “istanza di rinunzia agli atti” notificata al controricorrente, il ricorso proposto nei confronti di quest’ultimo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione tra le dette parti delle spese del giudizio di cassazione.

Con il 1^ motivo i ricorrenti (società A. Welfare Logistics s.r.l. e A.I.A.) denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176,1218,1321,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176,1218,1321,2697 c.c., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dai ricorrenti operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla domanda originariamente proposta avanti al Tribunale di Lecce, alla “Convenzione preliminare” del 12.10.2011, alla “preassegnazione di alcuni lotti di terreno nell’area industriale (OMISSIS)… approva(ta) da parte del Consorzio convenuto”, al “progetto per la realizzazione della “(OMISSIS)”, alla comparsa di costituzione e risposta del Consorzio, agli interventi degli A., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello; alla “domanda di AWL per come dispiegata nei giudizi”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Non può peraltro sottacersi, da un canto, che i ricorrenti censurano in particolare l’interpretazione dell’art. 12 T.U. edilizia operata dalla corte di merito, lamentando che “in presenza di una Convenzione preliminare, in assenza al suo interno di una norma che espressamente disciplini l’assunzione dell’obbligazione di esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico di una delle parti, quest’ultima obbligazione, sulla scorta della sua natura propter rem, incombe sul soggetto proprietario dei suoli”, senza invero nemmeno riportare nel ricorso siffatto evocato contenuto della “Convenzione preliminare” per cessione di suoli del 12/10/2011. Per altro verso, che al di là della formale intestazione dei motivi essi deducono in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche ai vizi della motivazione ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (v.) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge dunque evidente come nella specie i ricorrenti invero inammissibilmente prospettino una surrettizia rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in via solidale a carico dalla società A. Welfare Logistics s.r.l. e dall’ A.I.A. e in favore del controricorrente Consorzio Asi, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal A.G. per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società A. Welfare Logistics s.r.l. e dall’ A.I.A.. Condanna questi ultimi al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Consorzio Asi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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