Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4856 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10177/2008 proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

04/10/2007, n. 51484/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 settembre 2003 il sig. G.A. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti di terzi proprietari di un fondo confinante col proprio con atto di citazione notificato il 27 settembre 1995 dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, per ottenere la costituzione di una servitù di passaggio: processo, definito con sentenza di accoglimento della domanda, emessa il 22 settembre 2001.

Esponeva che il successivo gravame si era concluso con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo all’udienza del 17 gennaio 2003.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 3 dicembre 2003 respingeva la domanda, per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 13 gennaio 2006, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, accertato il ritardo irragionevole, con decreto 4 ottobre 2007 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.700,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il G., deducendo la violazione dei limiti tabellari e la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese di giudizio e nell’omesso riconoscimento del rimborso le spese generali.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

La determinazione delle spese di giudizio per i gradi di merito appare in effetti riduttiva, sia pur di poco, rispetto ai parametri tabellari per causa di analogo contenuto al valore. In assenza della necessità di accertamenti di merito ulteriori, previa cassazione in parte qua del decreto impugnato, si provvede in questa sede alla decisione di merito, liquidando sia per il primo grado di giudizio sia per quello di rinvio le spese processuali in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali di accessori di legge: spese tutte da distrarre in favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Appare invece congrua la liquidazione delle spese del pregresso giudizio di legittimità.

Le spese del presente giudizio per cassazione vanno compensate per due terzi, tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso limitato alla misura delle spese di giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa del lungo le complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione di un terzo delle spese del presente giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 200,00, di cui Euro 167,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA